Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25696 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 14/12/2016, (ud. 22/11/2016, dep.14/12/2016),  n. 25696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10130-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BARTUCCI AUTO & C. SRL in persona dell’Amm.re Unico,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA ISACCO NEWTON 6, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO ROSATI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALESSANDRO AMBRIFI giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 66/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 10/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. MARULLI MARCO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROSATI per delega orale

dell’Avvocato AMBRIFI che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza in atti della CTR Lazio che, in accoglimento dell’appello di parte, ha proceduto a riformare la decisione che in primo grado aveva giudicato legittima l’iscrizione a ruolo e la conseguente cartella con cui l’ufficio aveva intimato alla Bartucci Auto & C. s.r.l. il pagamento dei tributi dovuti in base ad un avviso di accertamento divenuto definitivo.

Il giudice d’appello, avanti al quale l’appellata Agenzia aveva reiterato l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, ha ritenuto di dover accogliere il proposto gravame sulla base della considerazione che anche nelle note di costituzione in appello l’ufficio “ha evitato di fornire le ragioni in base alle quali non aveva trovato accoglimento l’istanza di condono presentata dalla società limitandosi, solamente, a sostenere l’esistenza di una generica causa ostativa all’attivazione della procedura prevista dalla L. n. 282 del 2002, art. 9”.

Al ricorso erariale su due motivi replica la parte con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1.1. Premesso che l’ammissibilità del ricorso non è pregiudicata dall’eccezione opposta preliminarmente dalla controricorrente in quanto, pubblicata la sentenza il 10.3.2011, il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., nel testo applicabile alla specie ratione temporis, scadeva il 25.4.2006, che essendo festivo era soggetto alla proroga ex lege di cui all’art. 155 c.p.c., comma 4, al primo giorno successivo non festivo ovvero nella specie al 26.4.2012 data in cui il ricorso è stato trasmesso alla posta per gli incombenti di notificazione e per gli effetti di cui all’art. 149 c.p.c., comma 3, l’Agenzia delle Entrate con il primo motivo di ricorso lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, posto che, a fronte della sollevata eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione della norma predetta – in cui la parte era incorsa avendo fatto valere in primo grado un insussistente vizio di notifica dell’avviso di accertamento divenuto definitivo – la CTR “avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la censura” e non avrebbe perciò dovuto statuire nel merito accogliendo il gravame.

2.1.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia deduce un vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione dal momento che, contrariamente a quanto in essa affermato circa la mancata allegazione delle ragioni di rigetto dell’istanza di condono presentata dal contribuente, “un attenta lettura della produzione documentale dell’ufficio avrebbe agevolmente portato la Commissione a rilevare i motivi che erano ostativi alla validità del condono ex art. 9”, atteso che nell’avviso di accertamento a suo tempo notificato alla parte si era evidenziata la sussistenza di una causa ostativa costituita dalla pregressa elevazione in danno della parte di un processo verbale di constatazione.

2.2. Va previamente sottolineato che come si evince dalla dichiarazione motivazionale adottata dal giudice d’appello, questo, pur non risparmiando di biasimare il deliberato di prima istanza per la superficialità con cui la CTP aveva motivato il rigetto del ricorso avanti a sè, intrattenendosi su un tema decisionale diverso da quello prospettato dalle parti ed evitando di pronunciarsi sugli specifici motivi di impugnazione fatti valere dalla contribuente, ha tuttavia orientato l’asse della propria pronuncia sul rilievo che nella specie assumeva la tematica del condono, osservando che “l’ufficio, anche con le note di costituzione nel giudizio di appello, ha evitato di fornire le ragioni in base alle quali non aveva trovato accoglimento l’istanza di condono presentata dalla società, limitandosi a sostenere l’esistenza di una generica causa ostativa all’attivazione della procedura prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9”. Ora così ragionando – e vieppiù ribadendo il concetto sia ancora in motivazione (“ne consegue… la dichiarazione di debenza da parte della società degli importi dovuti in relazione all’istanza di condono”) che nel dispositivo (“La Commissione… dichiara dovuti dal contribuente gli importi relativi all’istanza di condono”), la CTR ha ritenuto di esplicitare che le ragioni della propria decisione risiedono unicamente nella ritenuta illegittimità del condono denegato dall’amministrazione, a nulla rilevando infatti nel ragionamento decisorio che essa dà mostra di svolgere in direzione della pronunciata nullità le altre doglianze accampata dal contribuente, segnatamente con riguardo alla cartella di pagamento.

2.4. Se dunque la ratio della decisione impugnata è da vedersi nella illegittimità che inficia il diniego di sanatoria, non dubita il collegio di dover trarre la conclusione che la CTR sia effettivamente incorsa nell’errore di diritto denunciato con il primo motivo di ricorso, dal momento che essa ha ritenuto ammissibile l’impugnazione della cartella non già per un vizio proprio, ma per un vizio che pacificamente afferiva al pregresso avviso di accertamento -emesso in ragione della causa ostativa che precludeva l’accesso della parte al condono – ed in relazione perciò ad un atto altrettanto pacificamente divenuto definitivo perchè non impugnato nei termini. Poichè com’è noto l’impugnazione degli atti rappresentativi della potestà impositiva autonomamente impugnabili è consentita ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, “solo per vizi propri” e poichè gli atti presupposti, sempre a mente dell’art. 19, comma 3, possono essere impugnati solo se ne sia mancata la notificazione, la CTR, in luogo di statuire sulla illegittimità del denegato condono, avrebbe dovuto dapprima accertarsi se l’impugnazione avverso la cartella era nella specie consentita in quanto intesa a far valere un vizio proprio di essa, quindi, in difetto, verificare se l’atto presupposto – ovvero l’avviso di accertamento adottato a seguito del rigetto della sanatoria – era stato o meno ritualmente notificato e da ultimo, solo nel caso in cui si fosse acclarato che la notifica dell’avviso di accertamento non si era perfezionata, avrebbe potuto sindacarne la legittimità pronunciandosi sul condono.

2.5. Non aver seguito questo schema procedurale – ed anzi averlo capovolto per aver decretato la nullità della cartella per l’illegittimità del diniego di condono opposto nella specie dall’amministrazione – vizia irrimediabilmente la decisione e ne comporta la doverosa cassazione.

3. Poichè dalla rappresentazione dei motivi di impugnazione fatti valere dal ricorrente in sede di merito vi è contezza che taluno di essi concernendo segnatamente la cartella possa essere inteso quale vizio proprio di questa, l’accoglimento del primo motivo di ricorso e l’assorbimento del secondo, a cui segue la cassazione dell’impugnata sentenza, obbligano a rinviare la causa avanti al giudice territoriale competente ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 1.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo cassa l’impugnata sentenza e rinvia avanti alla CTR Lazio che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 5 sezione civile il 21 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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