Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25696 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 13/11/2020), n.25696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1967 – 2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI GRECO;

– ricorrente –

contro

INAIL, – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, (OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo

studio dell’avvocato RAFFAELA FABBI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LORELLA FRASCONA’;

– controricorrente –

contro

INPS, – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, in proprio e quale mandatario della SOCIETA’

DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO

MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, ANTONINO SGROI,

EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO;

– resistente –

contro

M.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 466/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 28/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di L’Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale di Vasto, accogliendo il ricorso di M.L., ha dichiarato l’illegittimità – per intervenuta prescrizione quinquennale del credito – dell’intimazione di pagamento notificata allo stesso in data 23 ottobre 2015 da Equitalia Nord s.p.a.;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (subentrata ad Equitalia s.p.a.) sulla base di due motivi;

M.L. è rimasto intimato;

l’Inps ha depositato procura in calce al ricorso;

l’Inali ha resistito con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è dedotta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 19, del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 19, comma 4, e del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6”;

l’Agenzia delle Entrate sostiene che il diritto ad azionare il credito portato nelle cartelle da parte dell’agente della riscossione, in assenza di previsioni normative derogatorie, resterebbe quello decennale ai sensi dell’art. 2946 c.c.;

afferma che la sentenza delle Sezioni Unite n. 23397 del 2016, si sarebbe limitata a statuire in merito alla sola applicabilità dell’art. 2953 c.c., alla fattispecie, ma non avrebbe affrontato il diverso aspetto relativo all’individuazione del termine di prescrizione del rapporto obbligatorio scaturente dal titolo esecutivo, che abilita l’agente della riscossione all’esercizio dell’azione di recupero coattivo, il quale, in assenza di espressa previsione per l’azione di riscossione, dovrebbe ritenersi decennale;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2953 c.c.”;

propone talune considerazioni rivolte ad ottenere un mutamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte a Sezioni Unite n. 23397 del 2016;

in particolare, prospetta l’applicabilità dell’art. 2953 c.c., in materia di prescrizione decennale alla cartella di pagamento non opposta nei termini, la quale, avendo natura sostanziale, sarebbe munita della medesima stabilità e certezza di un giudicato, e conterrebbe un credito divenuto quindi “irretrattabile”;

i motivi, esaminati congiuntamente per evidente connessione, sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.;

le prospettazioni della ricorrente non aggiungono elementi significativi, tali da richiedere un ripensamento, da parte di questa Corte, dei principi di diritto – ai quali la sentenza gravata ha dato corretta attuazione – affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 2016, secondo i quali “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010)”;

quanto alla denuncia di violazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20, riferentesi all’ipotesi dell’ente creditore che intenda esperire azioni esecutive (o cautelari) su beni o elementi reddituali del debitore individuati successivamente al discarico delle cartelle per accertata inesigibilità del credito iscritto a ruolo – la stessa è priva di rilievo, atteso che concerne i rapporti fra enti impositori e agente della riscossione e non si rivela in grado di incidere sull’individuazione del termine di prescrizione da applicare al credito contributivo vantato dall’Inps in seguito alla notifica della cartella esattoriale (ex plurimis, cfr. da ultimo Cass. n. 1826 del 2020);

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo nei confronti dell’Inail;

nulla spese in favore di M.L., rimasto intimato;

non si provvede sulle spese nei confronti dell’Inps il quale non ha svolto attività difensiva;

in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Inail, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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