Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25696 del 11/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 11/10/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 11/10/2019), n.25696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16307/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO e EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

contro

R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO SLATAPER;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 73/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 21/3/2014, R.G.N. 364/2012.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 21 marzo 2014, la Corte d’Appello di Trieste confermava la decisione resa dal Tribunale di Trieste ed accoglieva l’opposizione proposta da R.D. nei confronti dell’INPS avverso la cartella esattoriale emessa a suo carico con la quale gli veniva intimato il pagamento di contributi dovuti alla gestione separata INPS per l’anno 2005;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto il credito azionato prescritto, identificandosi il dies a quo della decorrenza della prescrizione dei contributi richiesti nel termine previsto per il loro pagamento, da individuarsi nella specie, secondo quanto ammesso dallo stesso Istituto nella data del 20.6.2006 e non operando alcuna causa di sospensione del decorso della stessa essendo riscontrabile nella specie una mera difficoltà di accertamento irrilevante ex art. 2935 c.c.;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il R.;

– che il R., contro ricorrente, ha poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

– che, con il primo motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e 31, D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 10,13 e 18, come modificato dal D.Lgs. n. 422 del 1998, art. 2,D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi 1 e 2, così come modificato dal D.L. n. 63 del 2002, art. 2, conv. con modif. in L. n. 112 del 2002, D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 1, così come modificato dal D.P.R. n. 435 del 2001, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 2, lett. f e art. 36 ter, lamenta la non conformità a diritto dell’orientamento accolto dalla Corte territoriale per il quale, con riferimento ai contributi c.d. a percentuale dovuti alla gestione separata la prescrizione inizierebbe a decorrere dal termine previsto per il loro pagamento, non ravvisandosi a carico dell’Istituto alcun impedimento all’accertamento del reddito imponibile antecedentemente all’inoltro della relativa dichiarazione dei redditi;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935, D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, come modificato dal D.Lgs. n. 422 del 1998, art. 2,D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi 1 e 2, così come modificato dal D.L. n. 63 del 2002, art. 2, conv. con modif. in L. n. 112 del 2002, l’Istituto ricorrente, in via subordinata, lamenta l’erroneità dell’identificazione operata dalla Corte territoriale del termine di pagamento, da cui far decorrere la prescrizione del credito dell’Istituto, nella data del 20.6.2006, motivando in relazione alla possibilità per il debitore di provvedere al pagamento dei contributi dovuti nel successivo ed alternativo termine disponibile del 20.7.2006, data nella quale l’atto interruttivo dell’INPS sarebbe tempestivamente intervenuto;

che il primo motivo risulta infondato alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass., 29.5.2017, n. 13463), secondo cui, in tema di contributi c.d. a percentuale, il fatto costitutivo dell’obbligazione è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito L. n. 233 del 1990, ex art. 1, comma 4, ancorchè l’efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, con la conseguenza che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l’eventuale atto successivo con cui l’Agenzia delle Entrate abbia accertato un maggior reddito, D.Lgs. n. 462 del 1997, ex art. 1;

che, di contro, inammissibile deve ritenersi il secondo motivo, atteso che la censura sollevata non dà conto della tempestiva proposizione dell’eccezione e non investe il rilievo espresso in motivazione dalla Corte territoriale per cui sarebbe stato l’Istituto stesso allora appellante, con dichiarazione avente valore confessorio, ad individuare il 20.6.2006 come data di scadenza del termine di pagamento, per aver fatto decorrere da quella data il computo delle sanzioni per il ritardo ed a ritenere così irrilevante il successivo termine che, in ogni caso, stante l’aggravio degli interessi corrispettivi, ovvero dell’obbligo gravante sul debitore di versamento di un importo ulteriore compensativo del concesso trattenimento presso il debitore stesso della somma dovuta, non può qualificarsi alternativo;

che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019

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