Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25695 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 19/05/2017, dep.27/10/2017),  n. 25695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14950/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore Generale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA

29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e

difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE

MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO;

– resistente –

e contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, RISCOSSIONE SERIT SICILIA SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1820/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 05/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha ammesso le appellanti Riscossione Serit Sicilia s.p.a. e Agenzia delle Entrate (quest’ultima intervenuta nel corso del giudizio di primo grado) al passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. per la somma di Euro 350.383,85 in privilegio e per l’ulteriore importo di Euro 25.476,51 in chirografo, in parziale accoglimento della domanda di insinuazione tardiva proposta da Riscossione Serit Sicilia anche per conto dell’Agenzia;

riguardo agli interessi, tuttavia, la Corte ha osservato che “appare fondata la contestazione della curatela secondo cui gli importi di Euro 16.518,45 ed Euro 8.592,90 (indicati in modo generico rispettivamente per interessi IVA 2002 e IRPEG 2002, senza alcuna specifica indicazione di quelli maturati nel biennio) non possono che essere ammessi in via chirografaria”; ciò in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, il privilegio generale sui mobili del debitore si estende anche al credito per interessi solo nei limiti di quelli dovuti per l’anno anteriore e per l’anno in corso alla data di apertura della procedura concorsuale, nonchè di quelli maturati successivamente sino alla data di deposito del progetto di riparto, nel quale il credito sia stato parzialmente soddisfatto;

l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui le parti intimate non hanno resistito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la tesi a base dei motivi di ricorso è che la corte di merito, pur a fronte di una generica indicazione da parte della creditrice, avrebbe d’ufficio dovuto calcolare anche gli interessi per il biennio 2003-2004 (il fallimento essendo stato dichiarato nel 2004) e quelli maturati successivamente sino al deposito del progetto di riparto, ammettendoli in privilegio al passivo;

sennonchè, se è vero che la quantificazione degli interessi rientra tra i poteri officiosi del giudice, ove dagli atti risultino le relative basi di calcolo, è pur vero che tale potere il giudice può esercitare solo nella misura in cui detti interessi siano compresi nella domanda del creditore;

nel caso in esame, invece, la Corte d’appello ha ritenuto che la domanda degli interessi fosse limitata a quelli maturati nel 2002 (a tale anno soltanto si fa riferimento nel passaggio della motivazione sopra riportato testualmente, e nel dispositivo si ammette il credito per interessi solo per l’importo relativo), mentre per gli interessi maturati successivamente ha negato non solo il privilegio, bensì l’ammissione stessa al passivo fallimentare;

pertanto era onere della ricorrente dedurre che la domanda degli interessi successivi al 2002 era stata invece proposta, mediante l’indicazione dello specifico atto processuale in cui la richiesta era stata formulata;

a detto onere, però, la ricorrente non ha ottemperato, nè è utile a tal fine il riferimento, nel ricorso, all’avviso di accertamento notificato il 24 dicembre 2008 e allegato all’atto di intervento nel giudizio di primo grado: sia perchè non è dedotto che l’avviso faceva riferimento anche agli interessi successivi al 2002, sia, soprattutto, perchè non è dedotto che al contenuto di tale avviso la creditrice avesse fatto riferimento o rinvio nelle conclusioni della propria domanda giudiziale; le questioni poste con i motivi di ricorso, che non si danno carico di quanto sopra, sono pertanto inammissibili;

va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

non occorre provvedere al regolamento delle spese processuali, non avendo gli intimati svolto attività difensiva;

poichè dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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