Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25695 del 15/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25695 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 7549-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

HOTEL GIARDINETTO GATTI ANGELINA DI BENEDETTI GIORGIO
& C. SAS in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PACUVIO
34, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO,
rappresentato e difeso dall’avvocato BADALONI BARBARA

Data pubblicazione: 15/11/2013

giusta delega in calce;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 195/2007 della COMM.TRIB.REG.
di ANCONA, depositata il 20/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/10/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato D’ASCIA che si
riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato BADALONI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

,

R.G. 7549/2009
Fatto
La Commissione tributaria regionale delle Marche, con sentenza n. 195/04/07, depositata il
20.2.2008, in parziale riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ancona
n. 99/03/2005 e in parziale accoglimento dell’appello dell’ufficio riteneva la legittimità dell’
avviso di irrogazioni sanzioni, nei confronti della società Hotel Giardinetto di Gatti Angelina e di
Benedetti Giorgio & C. s.a.s., ai sensi dell’art. 3 1. 73/2002, a seguito di accesso ispettivo Inps in
dovuto alla sanzione nella misura minima irrogata ma con riferimento a un solo giorno di lavoro per
ciascun dipendente.
Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, nel testo vigente ratione temporis, D.L.
22/2/2002, n.12, convertito con modificazioni in 1. 23/4/2002, n. 73, in combinato disposto con
l’art. 2697 cc, in relazione all’art. 360, n. tre, c.p.c.,rilevando come, a seguito della sentenza della
Corte Costituzionale n. 14472005, era onere del datore di lavoro produrre documentazione idonea a
provare che i lavoratori sorpresi a lavorare presso di lui non erano suoi dipendenti, ritenendo
irrilevante, ai fini probatori, la dichiarazione rese da alcuni dipendenti agli ispettori dell’Inps;
b) motivazione insufficiente su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, n.
cinque, c.p.c., avendo la CTR ritenuta provata la natura occasionale del rapporto di lavoro dei
dipendenti per l’abnorme afflusso di clientela in base a dichiarazioni rese da altri dipendenti.
La società si è costituita con controricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza de13.10.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Entrambi i motivi, stante la connessione logica, possono essere esaminati congiuntamente.
La sentenza della Corte Cost. 12.4.2005 n. 144 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, in
relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l’art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 1992,
n. 12, convertito in legge dall’art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 72, nella parte in cui non ammette
la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al
primo gennaio dell’anno in cui è stata constatata la violazione.
L’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, conv. in
legge 23 aprile 2002, n. 73 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 36 bis del d.l. 4
luglio 2006, n. 223, conv. in legge 24 agosto 2006, n. 248) non richiede, da parte
1

data 11.9.2002 per l’impiego di 4 lavoratori subordinati non iscritti nei libri obbligatori, ritenendo

dell’Amministrazione, alcun onere di dimostrare l’effettiva durata del rapporto di lavoro irregolare,
essendo sufficiente il mero accertamento dell’esecuzione di prestazione lavorativa da parte di
soggetto che non risulti da scritture o da altra documentazione obbligatoria.
È, invece, specifico onere del datore di lavoro dimostrare l’effettiva durata della prestazione
lavorativa per evitare che l’entità della sanzione pecuniaria sia determinata “ex lege”, “per il periodo
compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione (Sez. 5, Sentenza n. 21778
del 20/10/2011)

dicembre 1992, n. 546, nel processo tributario, sussiste il potere di introdurre, per entrambe le parti,
dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale – con il valore probatorio proprio degli elementi
indiziari, i quali, possono concorrere a formare il convincimento del giudice, per garantire il
principio della parità delle armi processuali nonché l’effettività del diritto di difesa.
Tuttavia non sono sufficienti a provare la data di inizio del rapporto di lavoro le sole dichiarazioni
dei dipendenti interessati dalle sanzioni, in mancanza di ulteriori elementi di prova che facciano
ritenere plausibile tali affermazioni (cfr Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1960 del 10/02/2012)
Nella fattispecie in esame, invece, possono costituire elementi di prova, idonei a confutare la data di
inizio del rapporto di lavoro, le dichiarazioni rese da altri dipendenti, diversi da quelli per i quali
pende il giudizio, liberamente apprezzabili del giudice tributario.
Le censure formulate al riguardo dalla agenzia delle entrate relative alla mancanza di data e luogo e
alla mancata autenticazione delle firme non risultano formulate nei giudizi di merito e costituiscono
questioni nuove.
I giudici di appello, con valutazione di merito, incensurabile in sede di legittimità, hanno ritenuto
plausibile, sulla base delle dichiarazioni di terzi lavoratori non interessati dall’applicazione delle
sanzioni, l’afflusso abnorme di clientela nel periodo dell’ispezione, ritenendo verosimile che i
quattro dipendenti fossero stati assunti nella giornata del 11/9/2002, ritenendo provata la natura
occasionale del rapporto di lavoro, documentata anche dal foglio di deposito in data 21/11/2007 di
copia del registro delle presenze dei turisti soggiornanti all’Hotel Giardinetto nella giornata del
11/9/2002, da cui si può evincere che in tale giornata si era verificato un afflusso di clientela (96
clienti) pari al triplo della media delle presenze che l’albergo aveva in una giornata lavorativa (38
clienti)
In conclusione il ricorso vada respinto.
L’evolversi della giurisprudenza in epoca successiva alla presentazione del ricorso costituisce
giusto motivo per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità
PQM
2

Fermo restando il divieto di ammissione della prova testimoniale posto dall’art. 7 del d.lgs. 31

Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, il 3.10.2013

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