Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25695 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 13/11/2020), n.25695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1917 – 2019 proposto da:

S.T., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANNA RITA PRAINO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA VITA SCIPLINO, CARLA

D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO

MARITATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2162/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 11/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Catanzaro, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Cosenza, ha accertato dovuti a carico di S.T., in proprio e in qualità di erede del marito L.C., i contributi relativi al rapporto di lavoro intercorso tra quest’ultimo, titolare dell’impresa familiare, e la moglie assunta con funzioni di coadiutrice, dal gennaio 1992 all’agosto 2000;

la Corte territoriale ha accertato che la denuncia della coadiutrice era avvenuta il 9 agosto del 2000 e il verbale ispettivo era stato ricevuto il 10 gennaio 2001, sicchè risultavano prescritti per decorso della prescrizione quinquennale i contributi fino al secondo trimestre dell’anno 1995, mentre erano dovuti quelli a partire dal terzo trimestre del medesimo anno;

la cassazione della sentenza è domandata da S.T. sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria;

l’Inps ha resistito con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2953, e della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10”;

nessun valido atto interruttivo della prescrizione potrebbe dirsi compiuto, non avendo l’Inps provveduto alla notifica del verbale di accertamento del 10 gennaio 2001 nelle forme previste dalla legge pur essendo a conoscenza del decesso del datore di lavoro, coniuge dell’odierna ricorrente;

ciò renderebbe nullo il processo notificatorio e inidoneo l’atto ispettivo ad interrompere la prescrizione anche per i periodi successivi all’aprile 2000;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deduce “Violazione dell’art. 112 c.p.c., nella forma del vizio di ultrapetizione”;

la Corte d’appello si sarebbe pronunciata genericamente anche in relazione a periodi che non sono stati oggetto di contestazione in giudizio, attribuendo all’Inps il diritto di ricevere il pagamento dei relativi ratei;

si esaminano congiuntamente i motivi, in quanto strettamente connessi;

essi sono inammissibili per difetto di autosufficienza;

parte ricorrente non trascrive, nè produce il verbale del 10 gennaio 2001, l’eventuale relata di notifica dello stesso, nè trascrive o produce la cartella di pagamento, sicchè non è dato a questa Corte verificare gli assunti indicati in ricorso, di cui non si rinviene traccia nella sentenza impugnata;

in base a quanto pacificamente ritenuto da questa Corte, il ricorso per cassazione, in ragione del principio di specificità, deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA