Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25695 del 11/10/2019
Cassazione civile sez. lav., 11/10/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 11/10/2019), n.25695
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15882/2014 proposto da:
CERRONE LEGNAMI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato BRUNO AMENDOLA;
– ricorrente –
contro
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Commissario Straordinario pro tempore, in proprio e quale
procuratore speciale della S.C.C.I. S.P.A. società di
cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,
LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE e CARLA D’ALOISIO;
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 654/2013 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,
depositata il 26/11/2013, R.G.N. 696/2012.
Fatto
RILEVATO
che con sentenza del 28 novembre 2013, la Corte d’Appello di Potenza, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione con cui il Tribunale di Potenza aveva in parte dichiarato inammissibile in parte rigettato l’opposizione proposta dalla Cerrone Legnami S.r.l. nei confronti dell’INPS, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS – S.C.C.I. S.p.A. e di Equitalia Sud S.p.A. avverso le intimazioni di pagamento delle somme pretese dall’INPS a titolo di contributi e sanzioni, dichiarava inammissibile il gravame;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto essere la pronunzia del giudice di primo grado, per essere stata la domanda da questi qualificata, sia pur erroneamente, come opposizione agli atti esecutivi, non appellabile ma solo ricorribile per cassazione, in base al principio dìultrattività del rito, secondo cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata sulla base della qualificazione giuridica del rapporto controverso adottata nel provvedimento impugnato;
che per la cassazione di tale decisione ricorre la Cerrone Legnami S.r.l., affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale l’INPS, pur intimato, si è limitato a rilasciare procura per la difesa in udienza;
che la Società ricorrente ha poi presentato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 618 c.p.c., imputa alla Corte territoriale l’erroneità del convincimento da questa espresso in ordine alla qualificazione della domanda operata dal giudice di prime cure come opposizione agli atti esecutivi;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, nel sostenere la non conformità a diritto dell’interpretazione per cui, al fine di far valere, come nel caso in questione, fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, sarebbe esperibile non l’opposizione all’esecuzione ma solo l’opposizione agli atti esecutivi, la Società ricorrente ripropone la medesima censura di cui al primo motivo;
che entrambi gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono dirsi infondati, non valendo a confutare quanto rilevato “per tabulas” dalla Corte territoriale circa la qualificazione dell’originaria azione esperita dalla Società ricorrente come opposizione agli atti esecutivi e, conseguentemente, all’operatività del principio di ultrattività del rito che, ai fini dell’impugnazione della sentenza di primo grado, ne imponeva la ricorribilità per cassazione;
che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza attribuzione delle spese per non aver l’INPS svolto alcuna attività difensiva.
PQM
La Corte rigetta il ricorso
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019