Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25694 del 11/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 11/10/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 11/10/2019), n.25694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15456/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Commissario Straordinario pro tempore, in proprio e quale

procuratore speciale della S.C.C.I. S.P.A. società di

cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE

ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO e CARLA D’ALOISIO;

– ricorrenti –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SISTINA 42, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GALOPPI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA CARMELA PUPO;

– controricorrente –

e contro

T.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1564/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 23/12/2013, R.G.N. 2464/2010.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 3 dicembre 2013, la Corte d’Appello di Catanzaro, chiamata a pronunziarsi sul gravame proposto, con separati ricorsi, poi riuniti, avverso le distinte pronunzie di accoglimento rese dal Tribunale di Catanzaro relativamente alle opposizioni proposte da T.G. nei confronti dell’INPS e di Equitalia E.Tr. S.p.A. avverso le iscrizioni a ruolo, le conseguenti intimazioni di pagamento e cartelle esattoriali emesse con riguardo a crediti per contributi IVS omessi riferiti agli anni 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001 e 2002, e motivate in relazione all’intervenuta prescrizione ed alla conseguente estinzione dei crediti azionati, confermava le decisioni;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la memoria di costituzione depositata dall’INPS nel processo di opposizione non idonea nella specie a determinare l’effetto interruttivo della prescrizione, invocato in relazione all’affermata equipollenza del predetto alla domanda giudiziale di condanna al pagamento del credito, atto espressamente incluso dall’art. 2943 c.c., tra quelli cui tassativamente si ricollega quell’effetto, non potendo quella parificazione, pur sussistente, operare in via automatica, riguardando l’opposizione un titolo stragiudiziale, per cui si richiederebbe, anche sulla base di orientamenti di questa Corte, che la memoria di opposizione contenga l’esplicitazione di una precisa pretesa e l’intimazione o la richiesta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto obbligato, con l’effetto di costituirlo in mora, il che l’INPS non avrebbe provato, non producendo copia delle relative comparse costitutive;

che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale mentre il T., pur intimato, non svolge alcuna attività difensiva, resiste, con controricorso, Equitalia Sud S.p.A. (già Equitalia E.Tr. S.p.A.) che, a sua volta, propone un ricorso incidentale, articolato su un unico motivo, di contenuto totalmente adesivo ai motivi di impugnazione formulati dall’INPS.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, l’INPS, ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935,2943 e 2945 c.c., lamenta la non conformità a diritto del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa l’inidoneità degli atti di costituzione nei giudizi di opposizione depositati dall’Istituto stesso a configurarsi come atti interruttivi della prescrizione, pertanto dichiarata interamente decorsa dalla stessa Corte;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, l’Istituto, ricorrente principale, deduce la nullità della sentenza per essere questa inficiata nel suo iter logico-valutativo dall’omessa considerazione del contenuto delle memorie di costituzione nei giudizi di opposizione presentate dall’Istituto che erroneamente la Corte territoriale assume non essere state depositate in sede di gravame;

che, dal canto suo, con l’unico motivo, non rubricato, Equitalia Sud S.p.A., ricorrente incidentale, si limita a fare proprie le censure avanzate con il ricorso principale;

che, in considerazione del tenore della sentenza impugnata, in base al quale la dichiarazione dell’intervenuta prescrizione dei crediti azionati dall’Istituto ricorrente principale risulta motivata, non tanto sul piano della negazione in linea di principio dell’asserita equipollenza tra memoria di costituzione nel giudizio di opposizione e domanda giudiziale di condanna al pagamento del credito azionato, che, anzi, appare conforme al richiamato orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 29 marzo 2007, n. 7737), per cui “se il creditore opposto si costituisce formulando una domanda comunque tendente all’affermazione del proprio diritto di procedere all’esecuzione (ed in tale categoria va compresa certamente anche la mera richiesta di rigetto dell’opposizione) compie un’attività processuale rientrante nella fattispecie dell’art. 2943 c.c., sicchè, ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 2, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”, bensì con riferimento all’asserita mancata produzione in giudizio delle predette memorie di costituzione, utili alla verifica dell’idoneità delle stesse a riflettere la volontà dell’Istituto di esercitare il proprio diritto di credito, deve ritenersi il secondo motivo del ricorso principale meritevole di accoglimento, avendo in questa sede l’Istituto ricorrente dato conto dell’erroneità dell’assunto della Corte territoriale, trascrivendo nel ricorso l’elenco dei documenti allora depositati ed allegando gli atti medesimi così da fornire la prova di aver, in sede di gravame, puntualmente effettuato il deposito di quegli atti;

che, pertanto, restando assorbito l’esame del ricorso incidentale meramente adesivo al ricorso principale, quest’ultimo va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, che provvederà in conformità, disponendo, altresì, per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA