Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25693 del 15/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 25693 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 6664-2012 proposto da:
ECOAMBIENTE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA
VIALE G. MAZZINI 9-11, presso lo studio dell’avvocato
SALVINI LIVIA, che lo rappresenta e difende giusta
delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –

Data pubblicazione: 15/11/2013

avverso la sentenza n. 552/2011 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 21/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;

Avvocato SALVINI che ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udito per il ricorrente l’Avvocato BRANDA delega

R.G. 6664/2012
Fatto
La Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di latina, con sentenza n.
552/40/11, depositata il 21.01-2011, rigettava sia l’appello principale dell’Agenzia, sia quello
incidentale della Ecoambiente s.r.1., confermando la sentenza della Commissione tributaria
provinciale di Latina n. 199/02/2007 che, con riferimento all’avviso di accertamento Iva, Irpeg,
relativo all’indebita deduzione di quote di ammortamento per E 2.548.210,72 in relazione ai costi
sostenuti per l’allestimento di un bacino di smaltimento rifiuti su un terreno preso in locazione dalla
Ecoambinete, respingendo il ricorso della società relativamente ai rilievi sub b) (indebita deduzione
di costi per E 188.053,51 in relazione ad una fattura ricevuta dalla controllante Latina Ambiente
s.p.a. per addebito di management fees) e c) (indebita deduzione di costi di E 410.566,71, riferiti ad
oneri di chiusura e post chiusura della discarica che, secondo i verificatori, sarebbero stati dedotti in
eccesso)
Proponeva ricorso per cassazione la società deducendo i seguenti motivi:
a) omessa pronuncia su un punto della controversia prospettato nell’appello incidentale e non
esaminato dalla CTR, in violazione dell’art. 112 c.p.c. e 360,n. 4 c.p.c., in relazione alla dedotta
illegittimità del rilievo sub b) dell’accertamento, avente ad oggetto l’indebita deduzione dei costi
relativi all’addebito di management fees della controllante Latina Ambiente s.r.l.
b) omessa motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio in relazione all’art. 360,
n. 5 c.p.c. relativo alla dedotta illegittimità del rilievo sub b) dell’accertamento, avente ad oggetto
l’indebita deduzione dei costi relativi all’addebito di management fees della controllante Latina
Ambiente s.r.l.
c) omessa pronuncia su un punto della controversia prospettato nell’appello incidentale e non
esaminato dalla CTR, in violazione dell’art. 112 c.p.c. e 360,n. 4 c.p.c., in relazione alla dedotta
illegittimità del rilievo sub c) dell’accertamento avente ad oggetto l’indebita deduzione dei costi
relativi ad oneri di chiusura e post chiusura della discarica;
d) omessa motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio in relazione all’art. 360,
n. 5 c.p.c. relativo alla dedotta illegittimità del rilievo sub c) dell’accertamento, avente ad oggetto
l’indebita deduzione dei costi relativi ad oneri di chiusura e post chiusura della discarica;
L’ intimata non ha svolto attività difensiva.la società ricorrente presentava memoria.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del t10.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
1

,

Irap, relativo all’anno 2003, dichiarava illegittimo il rilievo sub a) del provvedimento impugnato

Motivi della decisione
Sono fondati il primo e terzo motivo, assorbiti gli altri.
La impugnata sentenza ha esaminato solamente, a seguito dell’appello dell’Agenzia il rilievo di cui
alla lettera a) dell’accertamento, confermando sul punto la sentenza favorevole alla società,passata
in giudicato in mancanza di impugnazione, omettendo ogni motivazione in ordine all’appello
incidentale che aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato le
dell’accertamento, avente ad oggetto l’indebita deduzione dei costi relativi all’addebito di
management fees della controllante Latina Ambiente s.r.l. e sub c) dell’accertamento avente ad
oggetto l’indebita deduzione dei costi relativi ad oneri di chiusura e post chiusura della discarica.
La sentenza, del tutto carente di motivazione al riguardo, non consente in alcun modo di
individuare la “ratto decidendi”, non avendo il giudice preso posizione in modo critico in ordine al
provvedimento censurato ed ai motivi di appello incidentale non indicando affatto le ragioni del
proprio convincimento limitandosi alla sola reiezione dell’appello incidentale.
In conclusione vanno accolti il primo e terzo motivo di

ricorso, assorbiti gli altri, cassata

l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio,
che si pronuncerà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il primo e terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri,cassa l’impugnata sentenza con
rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio che si pronuncerà anche
sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il ti 0.2013

argomentazioni della società in relazione alla dedotta illegittimità del rilievo sub b)

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA