Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25693 del 14/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 14/12/2016, (ud. 21/11/2016, dep.14/12/2016),  n. 25693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23228-2010 proposto da:

CENTRO SERVIZI INFORMATICI SRL in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO MOSCHETTI,

MICHELE TIENGO, UMBERTO SANTI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 52/2009 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 25/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/11/2016 dal Consigliere Dott. TRICOMI LAURA;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIENGO che ha chiesto

l’accoglimento e deposita in udienza una cartolina di ricevimento

A/R;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La controversia concerne l’impugnazione di due avvisi di accertamento emessi nei confronti della società Centro Servizi Informatici SRL per IVA, relativi agli anni di imposta 2001 e 2002.

La rettifica discendeva dal pvc redatto dall’Ufficio finanziario di Treviso che aveva considerato la società come sostanzialmente non operativa ed aveva ritenuto che le operazioni commerciali passive non erano state svolte per conseguire quanto previsto dall’oggetto sociale, bensì per dare origine ad un credito IVA chiesto a rimborso, configurando così l’esercizio fraudolento della detrazione IVA.

2. In primo grado le impugnazioni riunite venivano respinte, con decisione confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto con la sentenza n. 52/19/09, depositata il 25.06.2009 e non notificata.

Il secondo giudice riteneva inutilizzabile la documentazione prodotta dalla società in sede contenziosa, in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4, anche senza la prova che l’Ufficio non avesse informato la contribuente delle conseguenze della mancata esibizione ed affermava che, avendo l’Agenzia sostenuto nei suoi atti difensivi che la richiesta di esibizione vi era stata, era la società a dover dimostrare l’assenza di tale circostanza producendo la copia del pvc; riteneva altresì rilevabile la inutilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta anche d’ufficio, in assenza di plausibile giustificazione dell’omessa produzione in sede di verifica.

Ad ogni modo, quanto alla esportazione di fotocopiatrici verso la Nigeria, affermava che non risultava provata, sia per la mancata esibizione delle bollette doganali in sede di verifica, sia perchè il pagamento dei beni ceduti non risultava pervenuto e dall’esame delle fatture di acquisto non erano emersi i costi relativi ai beni, che sarebbero stati acquistati da una società che non presentava dichiarazioni dal 2000.

Per le altre riprese, rimarcava la mancanza di prova circa il possesso di beni strumentali, per omessa esibizione dei relativi registri, e in merito alla presenza di collaboratori, segnalava che non risultavano voci di spesa destinate alla retribuzione di tali persone.

Quanto al disconoscimento della detrazione relativa all’acquisto dell’immobile osservava che una serie di circostanze evidenziate dall’Amministrazione (l’appartenenza della società cedente al gruppo che, ad avviso dell’Agenzia, aveva posto in essere una frode IVA; la circostanza che il valore dell’immobile tra il febbraio 2000 ed il dicembre 2001 si era innalzato da Lire 500 milioni a Lire 800 milioni; il fatto che, mentre il contratto era stato stipulato il (OMISSIS) – dopo la richiesta di documentazione avanzata dall’Amministrazione -, la fattura relativa al prezzo totale, era antecedente in data (OMISSIS); il fatto che nell’atto di compravendita veniva data quietanza del pagamento totale effettuato, mentre l’amministratore aveva dichiarato che il pagamento al 31.12.2002 non era ancora avvenuto; il fatto che la prima rata pagata di Lire 132 milioni era stata finanziata da un terzo, senza che il finanziamento risultasse da atto scritto, e così via) erano idonee a dimostrare che la società non aveva sostenuto il relativo costo.

Sulla scorta delle complessive risultanze istruttorie, concludeva che queste erano idonee a dimostrare che la società non era operativa e le transazioni commerciali risultanti dalla documentazione contabile non erano state poste in essere per dare attuazione allo scopo sociale, bensì per dare origine al credito IVA chiesto a rimborso.

3. La contribuente affida il suo ricorso ad otto motivi; l’Agenzia intimata non svolge difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Primo motivo – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 4 e 5 e dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per avere la CTR ritenuto di poter rilevare d’ufficio, in mancanza di eccezione della parte erariale, la inutilizzabilità della documentazione prodotta in giudizio dalla contribuente.

1.2. Secondo motivo – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 4 e 5 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere ritenuto la CTR che non fosse necessaria la proposizione dell’eccezione di inutilizzabilità dei documenti da parte dell’Amministrazione.

1.3. Terzo motivo – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 4 e 5 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23 e art. 2697 c.c., per avere ritenuto la CTR che la prova che la documentazione fosse stata inutilmente richiesta prima della fase contenziosa spettasse alla contribuente, e non già all’amministrazione.

1.4. I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente per connessione. Gli stessi sono inammissibili e vanno respinti.

1.5. Va premesso che nel caso in esame non risulta decisiva l’applicazione del principio già espresso da questa Corte, secondo il quale, in tema di accertamento fiscale, l’invio del questionario da parte dell’Amministrazione finanziaria, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 4, (nonchè, in materia di IVA, dall’omologa disposizione di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), art. 51, comma 5, per fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare – in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria – un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, sì da evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente sanzionata l’omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa. A tal fine, peraltro, è necessario che l’Amministrazione, con l’invio del questionario, fissi un termine minimo per l’adempimento degli inviti o delle richieste, avvertendo delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dall’inottemperanza alle stesse, senza che, in caso di mancato rispetto della suddetta sequenza procedimentale (la prova della cui compiuta realizzazione incombe sull’Amministrazione), sia invocabile la sanzione dell’inutilizzabilità della documentazione esibita dal contribuente solo con l’introduzione del processo tributario, trattandosi di obblighi di informativa espressione del medesimo principio di lealtà, il quale deve connotare – come si evince dagli artt. 6 e 10 dello Statuto del contribuente – l’azione dell’ufficio. (Cass. nn. 22126/2013, 11765/2014).

1.6. Si deve infatti osservare, pur segnalando la scarsa chiarezza e completezza dei motivi in merito agli specifica documentazione a cui si intende far riferimento, che la stessa dovrebbe accedere alla esportazione di fotocopiatrici (bollette doganali e fatture) ed all’acquisto degli arredi (rilievi fotografici) (v. ricorso, fol. 3): ebbene, su entrambe le riprese la CTR non si è limitata ad escludere la ammissibilità della documentazione prodotta, ma ha deciso nel merito prendendo in considerazione una serie di ulteriori e decisive circostanze di fatto, pervenendo così ad una decisione di merito dotata di autonoma ratio decidendi e non adeguatamente censurata, come si evince dalla disamina dei successivi motivi.

2.1. Quarto motivo – Violazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) corredato dal seguente quesito “Dica la Corte se sia nulla la sentenza che abbia omesso di pronunciarsi sull’eccezione del contribuente che invochi la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4, a motivo dell’inapplicabilità della preclusione di cui al D.P.R. n. 600 del 1972, art. 32, comma 4”.

2.2. Quinto motivo – Violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) corredato dal seguente quesito “Dica la Corte se le preclusioni processuali di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4, siano applicabili alla documentazione formata e detenuta da amministrazione pubblica di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4”.

2.3. I motivi quarto e quinto possono essere trattati congiuntamente per connessione; sono inammissibili e vanno respinti perchè privi di decisività.

Invero la Commissione Territoriale, dopo aver ritenuto tardiva la produzione documentale delle bollette doganali, è tuttavia entrata nel merito, ed ha giudicato decisive le circostanze relative alla mancanza di prova del pagamento dei beni ceduti, alla mancata indicazione dei costi sulle fatture di acquisto da società che non presentava dichiarazioni dall’anno 2000, con motivazione che integra una autonoma e sufficiente ratio decidendi che non risulta attinta dalle doglianze in esame e non è stata altrimenti adeguatamente censurata (v. sub 3.1. e ss.).

3.1. Sesto motivo – Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Secondo la ricorrente le affermazioni volte a contestare la effettività della vendita della merce (fotocopiatrici) transitata in dogana (il fatto che non era pervenuto il pagamento della merce, la mancata indicazione del costo di acquisto dei beni nelle fatture, la circostanza che la società cedente non aveva presentato la dichiarazione dei redditi nel 2000) erano inconferenti per decidere che la vendita non era avvenuta.

3.2. Il motivo è inammissibilità perchè manca il c.d. “momento di sintesi” (o “quesito di fatto”), consistente in un apposito passaggio espositivo distinto ed autonomo rispetto allo svolgimento del motivo – ossia un quid pluris rispetto all’illustrazione del mezzo (Cass. SSUU n. 12339 del 2010; Cass. n. 8897 e n. 4309 del 2008; n. 21194 del 2014) – finalizzato ad individuare, chiaramente e sinteticamente, il fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria, con specifica segnalazione delle ragioni per le quali la motivazione risulta inidonea a giustificare la decisione (ex plurimis, Cass. SSUU n. 20603 del 2007 e n. 11652 del 2008; Cass. n. 27680 del 2009).

4.1. Settimo motivo – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 e art. 6, comma 4, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) quanto alla ripresa per disconoscimento della detrazione IVA per l’acquisto dell’immobile della società S.G.S. SRL, così sintetizzato “Dica la Corte se, in presenza di una compravendita immobiliare regolarmente perfezionata per atto pubblico, sia legittima del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 19, la detrazione dell’IVA della fattura di acquisto dell’immobile che sia stata emessa del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 6, comma 4, anteriormente alla stipula del rogito ed a prescindere dal completamento del pagamento del prezzo da parte dell’acquirente”.

4.2. Il motivo è inammissibile e va respinto perchè non coglie la ratio decidendi.

Invero la CTR ha confermato l’accertamento sulla considerazione che la società non era operativa e le transazioni commerciali risultanti dalla documentazione contabile non erano state poste in essere per dare attuazione allo scopo sociale, bensì per dare origine al credito IVA chiesto a rimborso; la anticipata emissione della fattura, così una serie di altre circostanze che la ricorrente non prende nemmeno in esame nella doglianza con evidenti ricadute anche sul piano dell’autosufficienza (lievitazione del prezzo di acquisto, provenienza del bene, pagamento parziale del prezzo successivo all’atto di acquisto finanziato da un terzo senza che ciò risultasse da un contratto di finanziamento, etc) costituiscono gli elementi sulla scorta dei quali, con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità se non per vizi afferenti lo sviluppo motivazionale e logico giuridico delle argomentazioni, la CTR è giunta alla sua conclusiva determinazione che attiene ai presupposti soggettivi ed oggettivi del diritto a detrazione, e sui quali la ricorrente non svolge alcuna critica.

5.1. Ottavo motivo – Motivazione insufficiente o contraddittoria in merito al disconoscimento della detrazione IVA di cui alle fatture di acquisto degli arredi destinati alla sede della società (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). La ricorrente si duole del fatto che la CTR abbia escluso la riferibilità delle fatture agli arredi di cui la società ha documentato la presenza presso la sede con dei rilievi fotografici. Osserva che al momento della verifica fiscale era stata accertata la presenza di collaboratori presso la sede sociale e questo avrebbe dovuto fra presumere la presenza, già all’epoca, di arredi, di guisa che la Commissione avrebbe potuto desumere la effettiva corrispondenza degli arredi fatturati con quanto allora presente in ufficio.

5.2. Il motivo è inammissibile perchè manca il momento di sintesi (v. sub 3.2.). Osserva, comunque, la Corte che le mere argomentazioni svolte dalla ricorrente, circa la effettiva presenza di arredi presso la sede al momento della verifica, risultano del tutto inconferenti rispetto a quanto statuito, e cioè alla mancanza di prova circa la corrispondenza dei beni fotografati dalla ricorrente con quelli fatturati, e mira solo a pervenire ad una decisione conforme alle aspettative della parte.

6.1. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile su tutti i motivi.

Non si provvede alle spese di giudizio, atteso il mancato svolgimento di attività difensive da parte dell’intimata.

PQM

La Corte di Cassazione;

– dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA