Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25692 del 01/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 01/12/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 01/12/2011), n.25692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26582-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1333/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

13.2.06, depositata il 29/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

La Corte d’appello di Roma con sentenza depositata il 29.3.2006 rigettava l’appello proposto dal Ministero dell’istruzione contro la sentenza del Tribunale della stesse sede che aveva riconosciuto il diritto di C.S., transitato come lavoratore del gruppo “ATA” dalle dipendenze di un ente locale a quelle di detto Ministero, all’indennità integrativa speciale (IIS) nella maggior misura già corrisposta dall’ente locale di provenienza. La Corte di merito rilevava, infatti, che il Ministero aveva proposto nei confronti della sentenza di primo grado critiche non riferibili al suo effettivo contenuto.

Il Ministero ricorre per cassazione. L’intimato non risulta costituito.

Il ricorso è qualificabile come inammissibile in quanto nuovamente il Ministero ha proposto un’impugnazione non correlata all’effettivo contenuto della decisione. Infatti invoca l’applicazione della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218, di interpretazione autentica della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8, comma 2, sulle modalità di inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei ruoli statali del personale ATA transitato dai ruoli degli enti locali. Non è quindi esaminata la specifica ragione del rigetto, consistente sostanzialmente nella dichiarazione di inammissibilità dell’appello.

Nulla per le spese stante la mancata costituzione in giudizio della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2011

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