Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25691 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 14/12/2016, (ud. 21/11/2016, dep.14/12/2016),  n. 25691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24506/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DANELLI AUTO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo

studio dell’avvocato QUIRINO D’ANGELO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANNI DI BARTOLOMEO giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 790/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

PESCARA, depositata il 02/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/11/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza in atti della CTR Abruzzo che, definendo i gravami di entrambe le parti in merito all’avviso di accertamento notificato alla Danelli Auto s.r.l. per l’anno 2005 ed inteso al recupero a tassazione di ricavi di competenza non dichiarati, di costi non inerenti e di ricavi non annotati e non dichiarati, ha proceduto a riformare la decisione che in primo grado aveva accolto il ricorso della parte in ordine ai ricavi non di competenza e lo aveva invece respinto riguardo alle altre riprese. La CTR ha motivato il proprio deliberato osservando, quanto al rilievo in punto di ricavi di competenza non dichiarati – generato nella specie dalla constatazione che per alcuni dei veicoli immatricolati nel gennaio 2005 le relative fatture erano state emesse nel 2004 – che l’immatricolazione “consegue alla vendita e alla consegna dell’autoveicolo, tanto è vero che la fase amministrativa della registrazione non costituisce obbligo del concessionario”; quanto al rilievo in punto di costi non inerenti – nella specie conseguenza della vendita in perdita di autoveicoli usati – che “un realizzo inferiore derivante dalla vendita dell’autoveicolo usato costituisce senz’ombra di dubbio un costo che va a decrementare ulteriormente il ricavo derivante dalla vendita del nuovo”; e quanto al rilievo in punto di ricavi non contabilizzati – parimenti connesso alla vendita con profitto dei medesimi autoveicoli – che “l’eventuale maggior prezzo conseguito non può costituire ricavo perchè si tratta di vendita di autoveicoli non di proprietà, il cui incasso non viene devoluto al cliente, ma va ad incrementare il costo dell’usato incidendo in tal modo sul costo del nuovo”.

Il mezzo proposto dall’erario si vale di due motivi, ai quali resiste la parte con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia impugnante si duole dell’erroneità in diritto del convincimento espresso dal giudice d’appello in ordine ai ricavi contabilizzati in violazione del principio di competenza di cui all’art. 109 T.U.I.R., atteso che dalle annotazioni sulle fatture emesse nell’anno 2004 risultano annotate a penna le date dei pagamenti e, poichè in molti casi tali date erano relative all’anno 2005, i ricavi realizzati a fronte di tali cessioni andavano dichiarati “nell’anno in cui ne era avvenuta l’immatricolazione” e la consegna ai clienti, essendo del tutto improbabile che le autovetture prive di immatricolazione potessero essere state consegnate ai clienti precedentemente.

2.2. Il motivo è infondato.

2.3. L’assunto erariale si fonda sul presupposto che, essendo avvenuta l’immatricolazione dei detti veicoli nell’anno 2005, ciò lascia presumere, nel quadro di un accertamento condotto alla stregua delle risultanze contabili di verifica, che l’imputazione del corrispettivo di vendita quale componente positiva del reddito di impresa debba essere effettuata in conformità al principio di competenza nel medesimo anno, onde la mancata contabilizzazione in quell’anno genera un ricavo tassabile da recuperare perciò ad imposizione. Benchè, nei suoi termini generali, esso risulti formulato in maniera coerente rispetto al principio che, codificando il principio di competenza con riguardo alle cessioni di bene, eleva a presupposto impositivo il momento della consegna (“i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti… alla data della consegna o spedizione per i beni mobili…” così l’art. 109, comma 2, lett. a), T.U.I.R.) e trovi ovvio conforto nella giurisprudenza di questa Corte a tenore della quale “ai fini della determinazione del periodo di imposta cui riferire alcuni componenti positivi del reddito di impresa (nella specie, i corrispettivi derivanti dalla cessione di beni mobili), il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109… stabilisce il criterio generale ed oggettivo della data della consegna dei beni stessi, intesa come trasferimento della detenzione della cosa” (5030/13), ciò non è fonte della violazione di legge lamentata in quanto il deliberato del giudice territoriale non si pone in contrasto con il principio affermato dalla norma, che individua nella consegna il momento della tassabilità, ma non neglidendo da esso è indotto a negare rilevanza decisiva al presupposto fattuale sviluppato dai verificatori a fini di ripresa. Il giudice d’appello sconfessa infatti l’operato erariale ritenendo che l’immatricolazione non equivalga a consegna e non sia fonte perciò del presupposto per l’iscrizione del ricavo ad un conto economico diverso, osservando non impropriamente che “l’immatricolazione costituisce una procedura di pubblica evidenza riservata agli autoveicoli, ma che consegue alla vendita ed alla consegna del veicolo, tanto è vero che la fase amministrative della registrazione non costituisce obbligo a carico del concessionario, che tuttavia vi provvede al solo scopo di rendere un servizio al cliente, mantenendo l’acquirente la facoltà in quanto proprietario dell’autoveicolo di provvedervi direttamente”. Non vi è perciò nel ragionamento del decidente alcun vizio concettuale che possa essere fatto valere nella forma della denunciata violazione dei legge, dacchè la motivata inconferenza ascritta all’atto dell’immatricolazione al fine di indicare il momento fiscalmente rilevante per l’imputazione della componente a reddito priva l’assunto erariale del presupposto logico e giuridico per addivenire ad una diversa interpretazione del dato reddituale e mette perciò la decisione al riparo dal rischio cassatorio, per concretare il quale l’amministrazione avrebbe dovuto semmai dimostrare, allegando pero in tal caso la violazione non di una norma di diritto ma di un obbligo motivazionale, che per ogni veicolo oggetto di fatturazione nel 2004, nell’anno 2005 era avvenuta la materiale traditio al suo acquirente e non semplicemente la sua immatricolazione.

3.1. Il secondo motivo del ricorso erariale lamenta ancora un errore di diritto in merito all’applicazione degli artt. 101 e 109 T.U.I.R., in quanto la CTR, esprimendosi nei riferiti termini riguardo alle riprese in punto di costi non inerenti e di ricavi non contabilizzati, non ha considerato che le sopravvenienze passive rappresentate da perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi, nella specie carenti non essendo emersa “l’esistenza di un impegno a non richiedere al cliente l’eventuale differenza incassata in meno rispetto alla valutazione fatta in sede di ritiro” e, quanto alle sopravvenienze attive, che non risulta che le maggiori somme ricavate dalla vendita dei veicoli usati “siano state restituite ai clienti” acquirenti del nuovo.

3.2. Il motivo è infondato quanto alla prima allegazione e va giudicato viceversa inammissibile quanto alla seconda.

3.3.1. Censura la ricorrente con la prima allegazione il giudizio del decidente in ordine alla diretta imputazione del minor prezzo ricavato dalla vendita del veicolo usato al ricavo ritratto dalla vendita del nuovo, in quanto trattandosi di sopravvenienza passiva la sua deducibilità è consentita a mente dell’art. 101, comma 5, T.U.I.R., se risulta “da elementi certi e precisi”. Nel formulare la censura la deducente afferma tuttavia, con riferimento evidentemente alla prassi corrente di mercato, che “in linea di principio all’atto del realizzo del prezzo dell’usato, tenuto conto che nel contratto di vendita dell’autovettura nuova la concessionaria si è impegnata a non richiedere al cliente l’eventuale differenza incassata in meno rispetto alla valutazione fatta in sede di ritiro, è corretto contabilizzare le eventuali sopravvenienze passive in relazione alla originaria valutazione ed al prezzo effettivamente realizzato”. Ora, come ognun vede, rilevando testualmente questa circostanza (“è corretto contabilizzare le eventuali sopravvenienze passive in relazione alla originaria valutazione ed al prezzo effettivamente realizzato”) è la stessa deducente a riconoscere l’esattezza del giudizio al riguardo espresso dal giudice territoriale che aveva invero affermato che “un realizzo inferiore derivante dalla vendita dell’autoveicolo usato costituisce senz’ombra di dubbio un costo che va a decrementare ulteriormente il ricavo derivante dalla vendita del nuovo” e che aveva in tal modo espresso un’opinione esattamente coincidente con quella che si pretenderebbe di veder affermata con l’accoglimento del motivo. Da qui perciò l’inconferenza della doglianza in quanto la critica in punto di diritto che con essa si sviluppa non trova alcuna aderenza nel deliberato impugnato.

3.3.2. Vero che l’Agenzia completa la trascritta deduzione richiamando l’attenzione sulla circostanza che nella specie non sarebbero ravvisabili elementi certi e precisi onde ammettere in deduzione il minor ricavo conseguito dalla vendita dei veicoli usati perchè dai riscontri di verifica “non è emersa l’esistenza di un impegno a non richiedere al cliente l’eventuale differenza incassata in meno rispetto alla valutazione fatta in sede di ritiro”. Ma anche a voler trascurare che questa circostanza è resistita avversariamente – ma non è compito della Corte scrutinarne l’attendibilità – essa evidenzia semmai un profilo di fatto che è palesemente estraneo alla censura in punto di diritto di cui al motivo che, ove si fosse voluta rettamente sottoporre al giudizio di questa Cortetavrebbe dovuto assumere la veste più appropriata del vizio di motivazione e non quella invece azionata dell’errore di diritto.

3.4. La seconda allegazione si espone ad un preliminare rilievo di inammissibilità per difetto di specificità.

Essa si condensa nella mera testuale asserzione secondo cui “i ricavi accertati derivano della maggiori somme incassate a seguito della vendita dell’usato ritirato in conto prezzo concorrono alla formazione del reddito quantomeno come sopravvenienze attive, in quanto non risulta che le maggiori somme incassate per la vendita delle auto usate ritirate in conto prezzo siano state restituite ai clienti”, alla quale la deducente non ha inteso far seguire alcuna altra specificazione, segnatamente in ordine alla norma violata e all’affermazione oggetto di censura, in tal modo privando l’allegazione di quegli indispensabili elementi di cognizione che valgono a rendere la censura scrutinabile da questa Corte quale idoneo motivo di ricorso.

4. Il ricorso va dunque respinto. Spese alla soccombenza.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione:

respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 21 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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