Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25691 del 01/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 01/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 01/12/2011), n.25691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16657/2007 proposto da:

CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI

PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 108, presso lo

studio dell’avvocato SCONOCCHIA BRUNO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CINELLI MAURIZIO;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

PISANELLI 40, presso lo studio dell’avvocato CRESCI GIOVANNA

(BISCOTTO SCOGNAMIGLIO E ASSOCIATI), rappresentato e difeso

dall’avvocato CAPPUCCIO JACOPO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 795/2 006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 09/06/2006 r.g.n. 1117/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato BRUNO SCONOCCHIA;

udito l’Avvocato IACOPO CAPPUCCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROMANO Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Firenze il geometra B.G. convenne in giudizio la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (qui di seguito, per brevità, anche indicata come “Cassa”) e premesso che:

– la convenuta, in un primo tempo, gli aveva riconosciuto il diritto alla retrodatazione dell’iscrizione al regime previdenziale anche per gli anni 1961/1966 e, previo versamento dei contributi relativi a tali anni, gli aveva liquidato la pensione di anzianità;

– la Cassa aveva poi revocato il relativo provvedimento, prospettandogli il pagamento (L. n. 1338 del 1962, ex art. 13) della somma necessaria per il mantenimento del trattamento pensionistico in corso;

– egli aveva allora optato per il conseguimento della pensione di vecchiaia (che gli sarebbe stata riconosciuta con decorrenza 1.11.1999), iscrivendosi nuovamente all’Albo, e ciò aveva comportato la sospensione del trattamento di anzianità;

– successivamente la Cassa aveva annullato il provvedimento di concessione della pensione di anzianità, chiedendo la restituzione della somma complessiva erogata a tale titolo e subordinando a tale restituzione l’erogazione della pensione di vecchiaia;

sulla base di tali premesse chiese l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di restituzione delle somme già riscosse e del proprio diritto a percepire la pensione di vecchiaia dal novembre 1999, nonchè la condanna della Cassa al pagamento delle relative differenze e al risarcimento del danno.

Avendo nel frattempo la Cassa provveduto alla liquidazione della pensione di vecchiaia, il Giudice adito rigettò le domande del B. (in particolare ritenendo l’infondatezza della domanda risarcitoria, per non essere stato fornito alcun elemento di prova in ordine al nesso di causalità tra il dedotto danno alla salute e la mancata concessione della pensione) e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla Cassa, lo condannò al pagamento di quanto ancora dovuto per l’indebito pensionistico. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 19.5 – 9.6.2006, accolto per quanto di ragione il gravame proposto dal B., condannò la Cassa al risarcimento dei danni, equitativamente determinati, oltre interessi legali dalla domanda. A sostegno del decisum, per ciò che ancora qui specificamente rileva, la Corte territoriale ritenne quanto segue:

– la illegittimità della condotta della Cassa – oggetto della specifica domanda di cui al n. 4 delle conclusioni del ricorso di primo grado e fonte di responsabilità contrattuale in ragione del rapporto previdenziale in essere tra le parti – aveva prodotto “un indubbio danno di natura non patrimoniale”, oggetto della domanda di cui al n. 5 delle conclusioni di primo grado;

– tale danno poteva essere individuato: “a) nell’aver dovuto l’appellante proseguire un’attività lavorativa per provvedere alle proprie necessità vitali, dopo che lo stesso aveva a suo tempo optato per una ben diversa scelta di vita; b) nell’usura fisica cui si dovette indubbiamente sottoporre e nelle inevitabili ricadute di natura psicologica che una vicenda come quella in esame non può non indurre in un soggetto che abbia incolpevolmente fatto affidamento sulle determinazioni assunte dal proprio ente di previdenza (si pensi alla questione della retrodatazione, alla cessazione dell’attività professionale, alla liquidazione della pensione di anzianità, alla sospensione prima ed alla revoca poi di tale trattamento, alla necessità di dover ricominciare, dopo quasi due anni, l’attività, con sforzi fisici ed economici ben intuibili); c) nello sconcerto indotto dal comportamento ostruzionistico della Cassa, che gli negò l’erogazione della pensione di vecchiaia pure maturata; d) nella necessità di dover promuovere un’azione legale (con conseguenti spese ed ulteriore stress ) per vedersi finalmente corrisposto il trattamento di vecchiaia, maturato da ben due anni”;

– tale “complesso di patemi, di sofferenze, che hanno indubbiamente riguardato vari ambiti della vita di relazione dell’odierno appellante, sono conseguenza diretta della evidenziata condotta illecita della Cassa” e il danno derivabile poteva essere equitativamente liquidato, ai sensi dell1 art. 1226 cc, parametrandolo all’ammontare annuo della pensione di vecchiaia.

Avverso tale sentenza della Corte territoriale la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. L’intimato B.G. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia error in procedendo, violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, deducendo che le due prime circostanze individuate nella sentenza impugnata come generatrici di danno attenevano a questioni che, nel ricorso introduttivo del giudizio, non avevano formato oggetto di domanda, nel mentre la domanda risarcitoria era stata ricollegata (“per l’effetto”) alla dedotta illegittimità della mancata erogazione della pensione di vecchiaia; anche con il ricorso d’appello, del resto, la richiesta di condanna risarcitoria era stata ricollegata all’illegittimo comportamento tenuto dalla Cassa in relazione all’erogazione della pensione di vecchiaia; il vizio di motivazione andava al contempo ravvisato nella mancata spiegazione della ritenuta devoluzione delle circostanze fattuali già indicate; nella contraddittorietà dell’assunto secondo cui il danno sarebbe dipeso dall’aver dovuto il professionista proseguire la propria attività dopo che lo stesso aveva optato per una diversa scelta di vita, benchè in altra parte della pronuncia fosse stato dato atto che l’opzione per la pensione di vecchiaia al posto di quella di anzianità era stata assunta dall’interessato in base ad un calcolo di convenienza e, comunque, in epoca anteriore al diniego della pensione di vecchiaia; nell’avere apprezzato l’illegittimità della condotta relativa all’erogazione della pensione di vecchiaia in base a fatti diversi ed anteriori rispetto a quelli oggetto del capo di domanda.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge (art. 2697 c.c.), nonchè vizio di motivazione, deducendo che il danno non patrimoniale richiede la prova della lesione del bene inciso e della derivazione causale di tale lesione dall’illecito allegato, nel mentre la Corte territoriale aveva ritenuto che il danno fosse in re ipsa, reputando l’esistenza di situazioni lesive (usura fisica, stress, patemi, sofferenze, stress da promozione di azione legale) non provate, così come non provata era la sussistenza della conseguenze dannose che ne sarebbero derivate sul piano dell’integrità psico fisica, delle generali condizioni di vita, delle relazioni sociali o altro; il vizio di motivazione doveva essere ravvisato, per illogicità e contraddittorietà, nella parte in cui era stata individuata la prova del nesso causale tra danno alla salute e mancata concessione della pensione nelle allegazioni di cui al ricorso introduttivo, le quali, viceversa, o concernevano circostanze anteriori e autonome rispetto ai fatti di causa, o contenevano mere affermazioni prive di riscontro probatorio, o, addirittura, erano di natura confessoria a danno del deducente;

ancora il vizio motivazionale era ravvisabile nell’elencazione di voci di danno “fantasiose”, semplicisticamente e genericamente riferite a “vari ambiti della vita di relazione”, nella mancata indicazione del bene effettivamente leso (una volta esclusa l’integrità psicofisica), nel non avere tenuto conto che la scelta di proseguire l’attività era stata dettata da ragioni di convenienza, nell’enfatizzazione della somma necessaria per riscattare i periodi già oggetto di retrodatazione, nell’avvenuto disconoscimento del fatto che essa ricorrente aveva più volte rimesso in termini il professionista.

2. Osserva preliminarmente la Corte che l’art. 366 bis c.p.c., è applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore (2.3.2006) del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (cfr, D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) e anteriormente al 4.7.2009 (data di entrata in vigore della L. n. 68 del 2009) e, quindi, anche al presente ricorso, atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 9.6.2006.

In base alla norma suddetta, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Secondo l’orientamento di questa Corte il principio di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c., deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20360/2007), mentre la censura concernente l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007). Ne caso che ne occupa entrambi i motivi sono stati svolti anche in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (ossia per vizio di motivazione), ma non contengono il richiesto momento di sintesi diretto a circoscrivere i limiti delle censure inerenti ai lamentati vizi motivazionali, cosicchè, per quanto inerenti a tali vizi, le doglianze sono inammissibili.

3. Con riferimento agli altri profili di censura, i motivi possono essere esaminati congiuntamente, siccome fra loro connessi. Deve al riguardo convenirsi che effettivamente, con le conclusioni del ricorso introduttivo di primo grado, il risarcimento del danno era stato richiesto come conseguenza della ritardata erogazione della pensione di vecchiaia, sicchè esulano dalla dedotta causa petendi della pretesa risarcitoria quei pregressi comportamenti della Cassa che, fossero stati o meno illegittimi, concernevano aspetti della complessa vicenda estranei all’indebito ritardo con cui la pensione di vecchiaia era stata poi erogata; ne consegue che erroneamente – trattandosi di circostanze che esulavano dal thema decidendi – la Corte territoriale ha valorizzato, ai fini de quibus, le emergenze fattuali connesse alla retrodatazione dell’iscrizione, alla sua revoca e alla conseguente ripresa dell’attività lavorativa da parte del professionista (quali specificamente riportate sotto le lettere a) e b) della motivazione sul punto).

Al contempo deve osservarsi che lo sconcerto per il comportamento ostruzionistico della Cassa e la necessità di promuovere un’azione legale possono essere astrattamente idonei per l’insorgenza di un danno non patrimoniale – ove si traducano in una grave violazione dei “diritti inviolabili della persona” -, semprechè sia provato e, prima ancora, allegato, ad onere della parte istante, l’atteggiarsi in concreto della lesione in termini di violazione dell’integrità psicofisica ovvero di nocumento delle generali condizioni di vita personali e sociali. Viceversa, nel caso all’esame, la genericità del mero riferimento svolto nella sentenza allo “stress” conseguente alla necessità di intraprendere un’azione legale si traduce nella sostanziale affermazione di un danno in re ipsa, con conseguente violazione dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza a Sezioni Unite di questa Corte in tema di risarcimento del danno non patrimoniale e, in particolare, di quelli concernenti la necessità dell’esistenza di un grave danno, cagionato da fatto illecito, a diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 26972/2008), e dell’allegazione, da parte del richiedente, degli elementi di fatto dai quali desumere in concreto l’esistenza e l’entità del pregiudizio (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 3677/2009).

I motivi all’esame, sotto i dedotti profili di violazione di norme di diritto, sono dunque fondati.

4. In definitiva il ricorso va accolto nei termini anzidetti.

La sentenza va conseguentemente cassata in relazione alle doglianze accolte e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda.

Avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie, effettivamente caratterizzata da un comportamento illegittimo della Cassa, si ravvisano giusti motivi per compensare fra le parti le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; spese dell’intero processo compensate.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA