Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25690 del 15/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 25690 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 6928-2009 proposto da:
DITTA SPEZIALE LEONARDA in persona dell’omonima
titolare, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TACITO
90, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI VACCARO,
rappresentata e difesa dall’avvocato MINACAPILLI
ANTONINO giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ENNA in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che 1o rappresenta e difende ope

Data pubblicazione: 15/11/2013

legis;
.),

– controricorrente

avverso la sentenza n. 129/2007 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di CALTANISSETTA, depositata
il 28/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato VACCARO delega
Avvocato MINACAPILLI che si riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato ZERMAN che si
riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO

R.G. 6928/2009

Fatto
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, con sentenza n.
129/21/2007, depositata il 28.1.2008, accoglieva parzialmente l’appello proposto da Speziale
Leonarda, titolare omonima ditta, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di
Enna n.161/01/2004, limitatamente all’applicabilità dell’istituto della continuazione tra le sanzioni
fini della irrogazioni sanzioni, relativo all’anno 2003, con decorrenza dalla data di entrata in vigore
del D.L. 25/4/2002 e quella dell’accertamento dell’infrazione ai sensi dell’art. 3 1. 73/2002, essendo
stata accertata, da parte degli ispettori di vigilanza dell’Inps, a seguito di verbale redatto in
data27/2/2003, la presenza di due lavoratori irregolarmente occupati e non registrati nel libro
matricola.
Proponeva ricorso per cassazione il contribuente deducendo i seguenti motivi:
a) violazione del diritto di difesa in violazione degli articoli 24 e 111Cost., a seguito della
sentenza della Corte Costituzionale n. 144/ 2005
b) inesistente, apparente e, comunque insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360, n.
cinque, c.p.c., non essendosi la CTR pronunciata sui motivi contenuti nell’atto di appello;
c) difetto di giurisdizione del giudice tributario sulle controversie relative alle sanzioni irrogate
dagli uffici finanziari per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie a
seguito della sentenza della Corte Costituzionale 14/5/2008, n. 130,
L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 1.10.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
1. In ordine logico va esaminato, preliminarmente, l’ultimo motivo di ricorso relativo al difetto di
giurisdizione del giudice tributario.
Se è vero infatti che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 130 del 2008, con cui è
stata dichiarata la illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 (come sostituito dalla
L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2) nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le
controversie relative a tutte le sanzioni irrogate dagli Uffici finanziari, anche quando conseguano a
violazione di disposizioni non aventi natura fiscale(quali quelle in esame), la presente controversia
appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. S.U. 15846/2008), la pronuncia del giudice
delle legge non può incidere su una situazione già esaurita, quale – nella specie – il giudicato
1

da applicare per le singole violazioni accertate, confermando la valutazione dei giudici di appello, ai

implicito sulla giurisdizione formatosi a seguito della decisione di merito pronunciata in primo
grado e non impugnata in sede d’appello in punto di difetto di giurisdizione, sebbene tale difetto
fosse stato già rilevato dalla Corte Costituzionale con le ordinanze n. 34 e 35 del 2006 e 395/2007,
che avevano sottolineato l’imprescindibile collegamento tra la giurisdizione del giudice tributario e
la natura tributaria del rapporto.
L’interpretazione dell’art. 37 cod. proc. civ., secondo cui il difetto di giurisdizione “è rilevato, anche
d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo”, deve tenere conto dei principi di economia
della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e
dell’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo
essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto
della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. (Cass. Sez. U, Sentenza n.
24883 del 09/10/2008; cfr anche Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2067 del 28/01/2011; Cass. Sez. U,
Sentenza n. 26019 del 30/10/2008; Cass. Sez. U, Sentenza n. 26019 del 30/10/2008;
Il principio costituzionale della durata ragionevole del processo consente,quindi, come nella
fattispecie, di escludere la rilevabilità davanti alla Corte di cassazione, del difetto di giurisdizione
qualora sul punto si sia formato un giudicato implicito, per effetto della implicita pronuncia sul
merito in primo grado e della mancata impugnazione, al riguardo, dinanzi al giudice di appello.
È, quindi, inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di
legittimità dal ricorrente che, soccombente nel merito in primo grado, aveva appellato la sentenza
del giudice tributario senza formulare alcuna eccezione sulla giurisdizione, così ponendo in essere
un comportamento incompatibile con la volontà di eccepire il difetto di giurisdizione e prestando
acquiescenza al capo implicito sulla giurisdizione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art.
329, comma 2 cod. proc. civ.
2. Il primo motivo è parimenti infondato
Non opera più, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 144/2005, il diverso
meccanismo di determinazione della sanzione fondato su una presunzione assoluta, divenuta
relativa, comminandosi la sanzione in base al tempo intercorso tra l’inizio dell’anno e la
constatazione della violazione, fatta salva la prova contraria da parte del datore di lavoro.
Vanno disattese le censure di incostituzionalità con riferimento alla asserita limitazione in ordine ai
mezzi di prova del processo tributario rispetto al processo del lavoro ordinario.
I rilievi dedotti sono manifestamente infondati, sia perché la prova testimoniale non costituisce
l’unico mezzo di prova al fine di fornire la dimostrazione di un fatto negativo, potendo essere
assolto mediante l’onere della prova posto a carico del datore di lavoro con la dimostrazione di un
2

processuale e di ragionevole durata del processo (“asse portante della nuova lettura della norma”),

fatto positivo contrario, oltre che mediante la prova presuntiva dello stesso fatto negativo (cfr Cass.
9.6.2008,n. 15162), nonché con uno dichiarazioni di terzi che, ancorché sprovviste del valore
probatorio tipico della prova testimoniale, possono essere valutate dal giudice tributario quali
elementi di prova.
Inoltre non vi è prova che, nel corso del giudizio, i ricorrenti abbiano richiesto di assolvere l’onere
probatorio mediante la testimonianza.
3. Il secondo motivo difetta di autosufficienza non avendo allegato l’avvenuta deduzione della
precedentemente formulate in sede di ricorso introduttivo, né la loro decisività ai fini del giudizio,
senza neanche indicare in quale specifico atto dei giudizi precedenti lo abbia fatto, al fine di
consentire alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità dell’asserzione, prima di
esaminare nel merito la questione (Cass. 11 gennaio 2007, n. 324).
Sussiste, infatti, il difetto di autosufficienza, se vengono sottopongono all’esame del Giudice di
legittimità questione nuove non esaminate dai giudici di merito se non risulta dalla sentenza
impugnata che la parte abbia formulato le relative questioni con il ricorso introduttivo, né -ove
l’avesse proposte- che abbia “riproposto” tali questioni davanti al giudice di appello.
In conclusione il ricorso va rigettato senza pronuncia sulle spese in mancanza di attività difensiva
dell’ intimata
PQM
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1.10.2013

questioni asseritamente proposte in grado di appello innanzi al giudice di merito,né di averle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA