Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25690 del 01/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 01/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 01/12/2011), n.25690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10377/2007 proposto da:

COMUNE DI JOPPOLO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 111, presso lo studio

dell’avvocato SCIOSCIA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato

TASSONE FRANCESCO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.G., P.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1117/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 26/09/2006, r.g.n. 177/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROMANO Giulio, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo,

inammissibilità del secondo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’11.5 – 26.9.2006, la Corte d’Appello di Catanzaro ha rigettato il gravame proposto dal Comune di Joppolo nei confronti di P.V. e D.G. avverso al pronuncia di prime cure che aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il rimborso delle spese legali sostenute dagli appellati – all’epoca dei fatti rispettivamente segretario comunale e assessore del Comune ingiunto – in un giudizio penale in cui erano imputati, in concorso fra loro, della violazione dell’art. 323 c.p., per condotte connesse alle loro suddette posizioni, e all’esito del quale erano stati assolti con la formula perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

A sostegno del decisum, per ciò che ancora qui rileva, la Corte territoriale osservò che, a mente della L. n. 67 del 1997, art. 18, il rimborso da parte dell’amministrazione delle spese legali relative a giudizi per responsabilità penale è subordinato alla sussistenza del solo requisito della conclusione del processo con sentenza escludente la responsabilità del dipendente e che la formula assolutoria adottata nel caso di specie, ancorchè emessa in dichiarata applicazione della L. 26 aprile 1990, modificativa dell’art. 323 cp, doveva ritenersi del tutto adeguata ai fini presupposti dalla ricordata normativa, siccome idonea ad escludere la responsabilità penale.

Avverso tale sentenza della Corte territoriale il Comune di Joppolo ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

Gli intimati P.V. e D.G. non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto e di contratto collettivo (L. n. 67 del 1997, art. 18, e art. 28 CCNL 14.9.2000), deducendo che il rimborso delle spese legali è previsto soltanto per i dipendenti e non già anche per gli amministratori comunali, categoria alla quale apparteneva, all’epoca dei fatti, l’intimato D.G..

1.1 Osserva la Corte che, a mente del D.L. n. 67 del 1997, art. 18, comma 1, convertito in L. n. 135 del 1997, del quale la Corte territoriale ha fatto applicazione, “Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato….”.

A sua volta l’art. 67, comma 1, dpr n. 268/87 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo sindacale, per il triennio 1985 – 1987, relativo al comparto del personale degli enti locali) prevede che “L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”. La medesima disposizione è contenuta all’art. 28 del CCNL per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali. Risulta dunque di piana evidenza che la particolare forma di tutela di cui qui si controverte è contemplata unicamente per i “dipendenti”, ossia per coloro che sono legati da un rapporto di pubblico impiego con l’amministrazione e, in difetto di diversa previsione, non può esser estesa a quei soggetti che, pur operando nell’ambito dell’amministrazione pubblica, svolgano le proprie funzioni in base ad altro titolo, segnatamente di amministratore comunale. Il motivo all’esame, limitatamente alla posizione di D.G., è quindi fondato.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), deducendo che la Corte territoriale non aveva tenuto conto che, indipendentemente dalla formula assolutoria, il rimborso non può ritenersi dovuto ove il comportamento del dipendente sia in conflitto di interessi con l’ente di appartenenza; ciò che si era verificato nel caso di specie, presentando i fatti commessi profili di illiceità disciplinare e amministrativa, stanti le gravi mancanze realizzate in violazione dei doveri d’ufficio; erroneamente quindi la Corte territoriale aveva giudicato sulla base del principio secondo cui qualsiasi esito processuale, distinto dall’affermazione di responsabilità, consente la rimborsabilità delle spese legali, potendo invece tale effetto derivare soltanto da un provvedimento implicante il riconoscimento, nel merito, dell’infondatezza dell’ipotesi accusatoria.

2.1 Osserva preliminarmente la Corte che l’art. 366 bis c.p.c., è applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore (2.3.2006) del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (cfr, D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) e anteriormente al 4.7.2009 (data di entrata in vigore della L. n. 68 del 2009) e, quindi, anche al presente ricorso, atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 26.9.2006.

In base alla norma suddetta, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Secondo l’orientamento di questa Corte il principio di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c., deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20360/2007), mentre la censura concernente l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007).

Nel caso che ne occupa il motivo è stato svolto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (ossia per vizio di motivazione), ma non contiene il richiesto momento di sintesi diretto a circoscrivere i limiti delle censure inerenti ai lamentati vizi motivazionali; nè, con riferimento alle violazioni di legge pur dedotte nello svolgimento del motivo, è stato formulato alcun quesito di diritto.

Ne discende l’inammissibilità del motivo.

3. Conclusivamente il primo motivo va accolto e il secondo va dichiarato inammissibile.

Per l’effetto la sentenza va cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio, per nuovo esame, al Giudice designato in dispositivo, che, stante l’infondatezza della domanda svolta da D. G., dovrà provvedere alla quantificazione del credito spettante a P.V..

Il Giudice del rinvio provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Potenza.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA