Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2569 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 04/02/2020), n.2569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28408-2018 proposto da:

A.L., A.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato ANDREA IANNICELLI;

– ricorrenti –

contro

ALLIANZ SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato

GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANTONIO SPADAFORA;

– controricorrente –

contro

GENERALI IRALIA SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato RICCARDO FERRI;

– controricorrente –

contro

CSM ITALIA SRL, in persona dei Procuratori pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZALE ROBERTO ARDIGO’ 42, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO BRAGAGLIA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato

GIULIANO VOTTA;

– controricorrente –

contro

D.C.C., M.E., L.R.,

MU.CA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3524/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA

MARIO.

Fatto

RILEVATO

che:

In data 16 luglio 1993, alle ore 23.30 circa, A.L., mentre percorreva con l’autovettura Volkswagen Golf (di proprietà della Braims SpA, oggi CSM Italia srl, assicurata per la rca con la RAS Ass.ni SpA, ora Allianz SpA) la tangenziale di Napoli con a bordo il fratello A.M., fu costretto, per il cedimento di una ruota, ad arrestarsi sul margine destro della strada, rasente al muro di contenimento; pochi istanti dopo sopraggiunse da tergo l’autovettura Y 10 condotta da L.E., con a bordo Di.Da., che si fermò per prestare soccorso, azionando anche le quattro luci di posizione; successivamente, mentre tutti erano fuori dalle auto e sostavano tra le due vetture, sopraggiunse a velocità eccessiva l’Alfa Romeo 33 (condotta dal proprietario D.C.C. e con a bordo Mu.Ca., anch’essa assicurata con la RAS Ass.ni SpA), che, dopo avere sbandato verso dx, investì mezzi e persone, determinando lesioni ai fratelli A., al Di. ed alla Mu. nonchè il decesso di L.E..

Tutti i danneggiati avanzarono domande risarcitorie con distinti giudizi presso il Tribunale di Napoli.

Con sentenza 11660/13 del 3-22/10-2013 l’adito Tribunale dichiarò responsabile esclusivo del sinistro D.C.C. e, per l’effetto, lo condannò, in solido con la RAS, al pagamento in favore di A.M. della somma di Euro 162.853,08, oltre interessi, e, in favore di A.L., della somma di Euro 404.987,50, oltre interessi.

Con sentenza 35240/2017 del 2-8-2017 la Corte d’Appello di Napoli ha attribuito una quota di responsabilità anche ad L.E. (15%), Di.Da. (5%) ed ai fratelli A. (5% ciascuno), ed ha proceduto a nuova liquidazione del danno biologico subito da A.M. (Euro 94.154,00) e A.L. (Euro 291.150,60).

Avverso detta sentenza A.L. e A.M. propongono ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo ed illustrato anche da successiva memoria.

Resistono con separati controricorsi CSM Italia srl (successore a titolo universale di Braims SpA) ed Allianz SpA, entrambi illustrati pure da successive memorie

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti.

Il Collegio ritiene opportuno esaminare le questioni sollevate in ricorso nel contraddittorio della pubblica udienza.

P.Q.M.

Rimette alla pubblica udienza e rinvia il giudizio a nuovo ruolo per la trattazione.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA