Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2569 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 04/02/2010), n.2569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.D.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia, sez. staccata di Foggia, n. 35/25/07, depositata il 20 marzo

2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2

dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio;

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata

in cancelleria la seguente relazione.

Fatto

OSSERVA

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez, staccata di Foggia, n. 35/25/07, depositata il 20 marzo 2007, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, in quanto notificato alla parte personalmente anzichè presso il procuratore domiciliatario. Il contribuente L.D. non si è costituito.

2. Il ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 160 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 3, in considerazione del fatto che il contribuente si è regolarmente costituito in appello (come risulta dalla sentenza impugnata), appare manifestamente fondato, in quanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la notifica dell’atto di appello eseguita nel domicilio personale della parte anzichè in quello eletto costituisce causa di nullità della stessa, sanata dalla costituzione dell’appellato per avvenuto raggiungimento dello scopo.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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