Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25689 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 22/09/2021), n.25689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25437-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FONTEIANA n.

65, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO SABIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANNA COLUCCINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1072/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 07/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

il contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2010 per l’IRPEF, IVA ed IRAP emanato a seguito di invio di un questionario rimasto inevaso, questionario resosi necessario in ragione di una verifica fiscale effettuata nei confronti della World trading Unip s.r.l. (di cui il contribuente non era socio ma che, nella prospettazione dell’Ufficio, avrebbe emesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti);

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente perché questi non aveva avuto notizia dell’invio del questionario in quanto trasferitosi in Svizzera come da iscrizione nei registri A.I.R.E. per cui non era rituale la notifica di quell’atto effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e dell’art. 140 c.p.c.;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Ufficio “dovendosi confermare la statuizione di prime cure laddove è stata negata validità alla notifica del questionario effettuata nelle forme del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e dell’art. 140 c.p.c., nell’ipotesi in cui, come appunto nel caso di specie, il cittadino italiano residente all’estero risulti iscritto all’A.I.R.E., dal momento che si deve appunto presumere la piena conoscenza di ciò ad opera del soggetto notificante”;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre il contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in quanto la notifica sarebbe legittima perché le variazioni del domicilio fiscale (avvenuta il (OMISSIS)) hanno effetto solo a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata e quindi poiché la notifica è avvenuta tramite affissione all’albo pretorio del comune di (OMISSIS) dal 14.9.2015 al 24.9.2015 ossia entro i sessanta giorni, dalla legittimità della notifica la sentenza impugnata avrebbe dovuto farne derivare l’inutilizzabilità degli atti che la Commissione Tributaria Provinciale adita affermava essere stati validamente prodotti da controparte a suffragio delle proprie ragioni;

con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 58 e 60, e artt. 140 e 142 c.p.c.;

ritenuto che il primo motivo di impugnazione è fondato in quanto, secondo questa Corte:

“la Corte di legittimità ha più volte affermato il principio secondo cui la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, di guisa che il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. e), non potendosi addossare all’Amministrazione l’onere di ricercare il contribuente fuori del domicilio stesso (Cass. n. 25272 del 2014; Cass. n. 1206 del 2011). Ciò posto, considerato che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, prevede che le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte (comma 2) e che le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate (comma 5), la notifica degli atti prodromici, nel caso di specie, è stata legittimamente effettuata, in mancanza di comunicazione della variazione da parte del contribuente, presso l’indirizzo pregresso di (OMISSIS), posto che dalla sentenza impugnata si evince che la notifica ha auto luogo il 3.12.2000 (sul punto il contribuente non ha svolto ricorso incidentale) e che il trasferimento di residenza nel Comune di (OMISSIS) ha avuto luogo in data 11.10.2010” (Cass. n. 11504 del 2018);

“stabilisce il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58, u.c., che “le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate”. Si ha variazione del domicilio fiscale, ai sensi del suddetto art. 58, comma 2, quando il contribuente trasferisce la propria residenza anagrafica in altro Comune. Nel caso di specie, è lo stesso ricorrente a riferire di avere mutato residenza anagrafica il (OMISSIS), e che l’avviso di accertamento gli è stato notificato il 31.12.2008. La notifica è dunque valida, perché avvenuta nel termine di inopponibilità all’erario del mutamento del domicilio fiscale” (Cass. n. 23334 del 2017);

in tema di accertamento delle imposte, l’Ufficio competente va individuato secondo il criterio del domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31, comma 2, il quale, ove si tratti di soggetti diversi dalle persone fisiche, va determinato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 3. In ragione di questa disposizione, ove il soggetto diverso dalla persona fisica non abbia in Italia né la sede legale né alcuna delle altre sedi ivi previste in via alternativa, né abbia una stabile organizzazione in Italia, deve farsi riferimento al criterio residuale del luogo di svolgimento della prevalente attività, non essendo considerato il domicilio fiscale del legale rappresentante dell’ente in Italia (Cass. n. 8962 del 2003; Cass. n. 17720 del 2004).

La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi perché non ha tenuto conto del disposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 5, e quindi non ha svolto una indagine appropriata per verificare se dal momento dell’iscrizione all’A.I.R.E. alla notifica del questionario ex art. 140 c.p.c., fossero o meno trascorsi sessanta giorni perché in quest’ultimo caso la notifica effettuata dall’Ufficio del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, e art. 140 c.p.c., sarebbe valida.

Nella specie infatti l’Agenzia delle entrate, mediante un ricorso rispondente ai canoni dell’autosufficienza, ha evidenziato che tra l’iscrizione all’A.I.R.E. (avvenuta il 10 settembre 2015) e la notifica effettuata dall’Ufficio del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, e art. 140 c.p.c. (avvenuta tramite affissione all’albo pretorio del comune di (OMISSIS) tra il 14 settembre 2015 e il 24 settembre 2015) sono trascorsi meno di sessanta giorni.

Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.

Ritenuto pertanto che il motivo di impugnazione dell’Agenzia delle entrate è fondato e che dunque il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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