Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25688 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.27/10/2017),  n. 25688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17782/2016 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 32, presso lo studio

dell’avvocato MARA CURTI, rappresentata e difesa dall’avvocato

RAFFAELLO SQUARCINA;

– ricorrenti –

contro

D.V., FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1163/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la corte d’appello di Venezia rigettava il reclamo proposto da (OMISSIS) s.r.l. nei riguardi della sentenza del Tribunale di Vicenza che ne aveva dichiarato il fallimento su istanza del creditore D.V.;

la fallita ricorre per cassazione con due motivi;

gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

col primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 6 e 18 e art. 306 c.p.c., in quanto la desistenza depositata in sede di reclamo dal creditore procedente doveva dirsi equivalente alla rinuncia agli atti, con conseguente estinzione del procedimento;

il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1;

la corte d’appello ha accertato che la desistenza era avvenuta il 27-4-2016, in data successiva alla dichiarazione di fallimento avvenuta con sentenza del 21-1-2016, e correttamente ne ha quindi affermato l’irrilevanza;

invero la desistenza o rinuncia dell’unico creditore istante rilasciata in data successiva alla dichiarazione di fallimento non è idonea a determinare l’accoglimento del reclamo e, conseguentemente, la revoca della sentenza di fallimento (v. per tutte Cass. n. 8980-16);

col secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione della L. Fall., art. 1 e l’omesso esame e l’insufficiente motivazione della sentenza in ordine al giudizio di inattendibilità dei bilanci; il motivo è inammissibile perchè riflette un chiaro tentativo di sovvertimento della valutazione in fatto, avendo la corte d’appello motivatamente escluso l’attendibilità dei bilanci depositati dalla società al fine di adempiere all’onere della prova circa il possesso congiunto dei requisiti dimensionali ostativi al fallimento;

in particolare la corte del merito ha osservato che i bilanci erano stati approvati in epoca successiva al fallimento allo specifico fine di produrli nel processo fallimentare, e ha ritenuto che appunto l’adozione in epoca successiva alla declaratoria di fallimento ne minava l’attendibilità, visto che non erano stati dimessi neppure i bilanci precedenti, mai depositati finanche in base alla visura camerale;

la valutazione di inaffidabilità dei dati di bilancio costituisce un tipico apprezzamento di fatto, nella specie congruamente motivato; come tale esso è insindacabile in sede di legittimità;

questa Corte ha già affermato che, ai fini della prova, da parte dell’imprenditore, della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2, i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale, sicchè, ove ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, l’imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti della non fallibilità (cfr. Cass. n. 24548-16; Cass. n. 14790-14).

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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