Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25688 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 22/09/2021), n.25688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7806-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

KROHNE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARONCINI n. 51, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE PERSICO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANGELO VOZZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5228/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 19/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, indicata in epigrafe, che ha respinto l’appello dell’Ufficio in controversia su impugnazione, da parte di Krohne Italia srl, di avviso, emesso a seguito di verifica fiscale, per Ires e Irap anno 2013 – col quale era stata accertata una situazione fiscalmente rilevante in materia di trasfer pricing, derivante dalla presunta indeducibilità di costi infragruppo della Krohne Italia s.r.l. partecipata al 50% da Krohne AG con sede in (OMISSIS), Svizzera – in violazione dell’art. 110 TUIR, comma 7.

La CTR, ritenuto ammissibile l’appello, ha confermato la decisione di primo grado, facendo riferimento alla valutazione degli elementi di prova già posti a fondamento dell’impugnata sentenza, concordando in toto con i primi giudici sulle ragioni giuridiche poste a fondamento dell’annullamento dell’atto impositivo, e ritenendo adeguatamente motivata dal primo giudice la scelta del diverso metodo accertativo (RPM).

La società contribuente si costituisce co/n controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Va preliminarmente disattesa la censura di inammissibilità del ricorso eccepita dalla controricorrente sotto il profilo dell’autosufficienza, avendo l’Agenzia riprodotto le parti degli atti di causa necessarie a tal fine. Va inoltre precisato, conseguentemente disattendendo le eccezioni della società sul punto, che non costituisce un capo autonomo della sentenza impugnata – se non ai fini di un eventuale ricorso incidentale – quello relativo alla specificità dei motivi di gravame, avendo la CTR ritenuto ammissibile l’appello dell’Ufficio, pur ritenendo riproposte le medesime censure già avanzate in primo grado.

2. Col primo motivo si deduce nullità della sentenza per erronea applicazione dell’art. 115 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ex art. 360 c.p.c., n. 4.

3. Il motivo è fondato.

3.1. La CTR, dopo avere riportato la sintesi della sentenza di primo grado, dei motivi di appello e delle controdeduzioni, ha respinto l’appello dell’Ufficio, ritenuto ammissibile, anche se non articolato in specifici motivi, e aderendo alla decisione impugnata “facendo riferimento alla valutazione degli elementi di prova già posti a fondamento dell’impugnata sentenza.. concordando col giudice di prime cure”.

3.2. Trattasi di una motivazione per relationem, che, occorre ribadire, non è di per sé una motivazione inesistente. La sentenza d’appello può infatti essere motivata “per relationem”, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. sez. lavoro ord. n. 28139 del 5 novembre 2018; Cass. sez. VI-L n. 21978, 11 settembre 2018; Cass. civ. sez. II n. 18754 del 23 settembre 2019).

3.3. In tema di ricorso per cassazione, sono consolidati i principi secondo cui, ove la sentenza di appello sia motivata per relationem alla pronuncia di primo grado, al fine ritenere assolto l’onere ex art. 366 c.p.c., n. 6, occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali (S.U. n. 7074 del 20 marzo 2017, sez. 5 – n. 24452 del 05/10/2018, Sez. 1 n. 20883 del 05/08/2019). E’ pertanto nulla la sentenza d’appello quando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, come nella fattispecie, non consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di impugnazione, posto che il generico richiamo alla soluzione adottata dal giudice di primo grado costituisce puro e semplice recepimento acritico della stessa e non è idoneo ad assolvere alla funzione di “revisio prioris instantiae” propria della sentenza di secondo grado, la quale deve esaminare in modo specifico le censure formulate dalle parti contro la decisione impugnata (v. tra le altre Cass. n. 196 del 2003, 3636/2007, 2800/2011, n. 22652 del 05/11/2015, n. 27112 del 25/10/2018).

3.4. Manca nella specie la motivazione sull’adesione al diverso metodo accertativo (TTM/RPM), limitandosi la CTR ad aderire a quanto concluso sul punto dalla CTP, senza alcuna valutazione o spiegazione della ragione della scelta. Resta, in tal modo, impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento della decisione (Cass. Sez. 5 n. 24452/2018, Cass. Sez. 6 – 5, n. 15884/2017).

4. La sentenza va conseguentemente cassata, in relazione al motivo accolto, con assorbimento del secondo motivo, col quale si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 110 TUIR, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, ex art. 360 c.p.c., n. 3, e rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR della Lombardia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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