Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25688 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 14/12/2016, (ud. 21/11/2016, dep.14/12/2016),  n. 25688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 652/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MYLINE SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 118/2010 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 19/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/11/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La CTR Veneto con la sentenza in atti ha ritenuto che i principi in materia di litisconsorzio tra società di persone e soci delle medesime affermato dalle SS.UU. 14815/2008 sia applicabile anche al contenzioso che riguardi soci e società di capitali sulla base della considerazione che la specificità del litisconsorzio tributario – ravvisabile ogni qualvolta che l’atto impositivo debba essere unitario coinvolgendo nell’unicità della fattispecie costitutiva dell’obbligazione una pluralità di soggetti – “debba valere anche per le società di capitali a ristretta base sociale in quanto il maggior reddito eventualmente accertato in capo alla società si ritiene poi effettivamente ed automaticamente distribuito ai soci”.

Per la cassazione di detta decisione l’Agenzia delle Entrate oggi ricorrente si affida ad un solo motivo di ricorso, al quale non ha replicato la parte.

Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate motiva la propria impugnazione eccependo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, in quanto, diversamente dall’assunto affermato dalla CTR, “l’orientamento ormai consolidato di codesto Suprema Corte ha limitato la regola del litisconsorzio necessario ai soli casi di accertamenti emessi nei confronti di una società di persone, non anche con riferimento a una società di capitali, a prescindere dalla sua ristretta base sociale”.

2.2. Il motivo è fondato.

Vale invero richiamare a conforto di ciò il principio affermato da questa Corte secondo cui, sebbene in caso di pendenza separata dei procedimenti relativi all’accertamento del maggior reddito contestato ad una società di capitali e di quello di partecipazione contestato al singolo socio l’accertamento tributario nei confronti della società costituisca un indispensabile antecedente logico-giuridico di quello nei confronti dei soci, in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, ciò comporta solo che il giudizio nei confronti del socio debba essere sospeso, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1 e art. 295 c.p.c., in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, non ricorrendo, invero, nella specie com’è per le società di persone, un’ipotesi di litisconsorzio necessario (22654/15; 19119/15; 23323/14).

2.3. Avendo palesemente ignorato il detto principio di diritto la sentenza impugnata è perciò incorsa nella denunciata violazione di legge e va conseguentemente cassata.

3. Accolto il ricorso e cassata dunque la sentenza, la causa va rinviata avanti alla CTR Veneto per il seguito ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 1.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia avanti alla CTR Veneto che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 21 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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