Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25688 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 22/10/2020, dep. 13/11/2020), n.25688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 983 – 2019 proposto da:

P.A., rappresentata e difesa dall’avv. ELISABETTA FRATE e

domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BELLUNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PROPERZIO n. 27, presso lo studio

dell’avvocato MARCO RANNI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 581/2018 del TRIBUNALE di BELLUNO, depositata

il 22/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Giudice di Pace di Belluno P.A. proponeva opposizione alla sanzione amministrativa elevata nei suoi confronti per eccesso di velocità, rilevato da un apparecchio autovelox sito su un tratto di strada extraurbana. Ad avviso del ricorrente, detto tratto stradale non presentava le caratteristiche previste per la rilevazione elettronica della velocità e per poter essere ricompreso nell’ambito delle strade sulle quali è autorizzato tale metodo di rilevazione; inoltre, il verbale doveva essere annullato perchè la postazione di rilevazione fissa non era dotata di adeguata segnaletica di preavviso e comunque non era stata sottoposta alla taratura periodica.

Si costituiva in giudizio il Comune di Belluno chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Il Giudice di Pace di Belluno, con sentenza n. 162 del 2017, rigettava l’opposizione, limitando tuttavia l’importo della sanzione al minimo edittale.

Interponeva appello avverso detta decisione il P. e si costituiva in seconde cure il Comune, resistendo al gravame.

Con la sentenza impugnata, n. 581 del 2018, il Tribunale di Belluno rigettava l’impugnazione compensando le spese del secondo grado.

Ricorre per la cassazione della predetta decisione P.A. affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Belluno.

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto l’idoneità del tratto di strada sul quale era posto l’autovelox ad essere inserito nell’elenco prefettizio di strade e tratti stradali sui quali si possono installare apparati di rilevazione della velocità. Ad avviso del ricorrente, infatti, il tratto stradale in questione non presentava la banchina, elemento invece necessario ai fini dell’inserimento nel predetto elenco prefettizio.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè il giudice di merito avrebbe tralasciato di pronunciarsi sulle istanze istruttorie proposte dal P., apprezzando in modo non adeguato le caratteristiche del tratto di strada interessato dalla rilevazione elettronica della velocità.

Le due censure, che meritano un esame congiunto in funzione della loro connessione, sono inammissibili.

E invero questa Corte ha avuto modo di affermare che “La banchina è la parte della strada, per la quale non è prevista una misura minima, che si trova oltre la linea continua destra delimitante la carreggiata ed è compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino dei seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati. Essa serve normalmente al transito dei pedoni come zona di sicurezza, con la conseguenza che il suo occasionale utilizzo per eventuali soste di emergenza dei veicoli non ne muta la destinazione, posto che ciò è consentito al solo scopo di non recare intralcio al traffico veicolare” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8934 del 29/03/2019, Rv. 653306).

Non è prevista una larghezza minima o massima della banchina, nè vengono descritte in dettaglio le sue caratteristiche strutturali: quel che rileva è che si tratti di “… uno spazio all’interno della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza che, oltre a dover restare libero da ingombri, deve avere una larghezza tale da consentire l’assolvimento effettivo delle predette funzioni” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16622 del 20/06/2019, Rv. 654339).

Nel caso di specie il giudice di secondo grado ha ritenuto che “… dalla documentazione fotografica in atti, emerge chiaramente la presenza di un’unica carreggiata dotata di una corsia per senso di marcia, nonchè di (seppur talvolta ridotti ed incostanti ma, comunque, diffusamente presenti) spazi tra il margine della carreggiata ed un marciapiede o uno spartitraffico o un ciglio interno della cunetta, ovvero di banchine (cfr. rilievi fotografici)” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Trattasi di accertamento di merito, incensurabile in questa sede, mediante il quale il Tribunale ha ritenuto sussistente, in concreto, lo spazio adibito a banchina, e quindi gli elementi richiesti per l’inserimento del tratto di strada interessato dalla rilevazione elettronica della velocità nell’elenco prefettizio di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 2, convertito in L. n. 168 del 2002.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

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