Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25687 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.27/10/2017),  n. 25687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27767/2016 proposto da:

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati EMANUELE PALADINI,

GERARDO SALLUSTRO;

– ricorrenti –

contro

CURATELA FALLIMENTARE (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, EQUITALIA CENTRO

SPA, NETOIP.COM SRL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 580/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 13/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il tribunale di Ancona dichiarava il fallimento di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, previa revoca dell’ammissione al concordato preventivo, motivata da rilievi di non fattibilità;

la corte d’appello di Ancona ha rigettato il reclamo della fallita, la quale ricorre adesso per cassazione con tre motivi;

gli intimati non hanno svolto difese;

col primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 160,162 e 173, per avere la corte d’appello travalicato i limiti del controllo di fattibilità del concordato, essendo questo limitato al giudizio sulla fattibilità giuridica e non economica della proposta;

col secondo e col terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione delle medesime norme e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui ha ridotto la valutazione dell’attivo realizzabile per l’inverosimiglianza dell’impegno all’acquisto dei beni mobili della società debitrice quantificato in Euro 84.000,00.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il ricorso, i cui motivi possono essere unitariamente esaminati perchè connessi, è inammissibile in quanto la corte ha svolto una valutazione di infattibilità giuridica, non economica, del concordato;

è infatti pacifico che la proposta era stata imperniata, tra l’altro, su un’offerta di acquisto dei beni della debitrice per l’importo di Euro 84.000,00;

il giudice del merito, andando a verificare, con preliminare apprezzamento di fatto congruamente motivato, tale condizione, ne ha escluso la sostenibilità sul piano giuridico, in quanto, secondo la stima eseguita, era da escludere che vi fosse “coincidenza oggettiva” tra la proposta di acquisito e i beni che (OMISSIS) avrebbe dovuto trasferire, atteso che la proposta aveva riguardato “anche beni che non erano stati rinvenuti o che tali non erano (i costi..)”;

pertanto, diversamente da quanto sostenuto nel primo motivo, la valutazione del tribunale (prima) e della corte d’appello (poi) è stata incentrata sulla non fattibilità giuridica del concordato siccome basato su una compravendita di beni almeno in parte inesistenti; e la critica in proposito svolta nel secondo e nel terzo motivo si sostanzia in un inammissibile sindacato di fatto sull’esito della valutazione;

va aggiunto che la tesi della ricorrente sarebbe da disattendere anche nella prospettiva del sindacato di infattibilità economica, giacchè non è vero che questo sia in sè assolutamente vietato al giudice del concordato: difatti, in tema di concordato preventivo, la fattibilità del piano è un presupposto di ammissibilità della proposta sul quale il giudice deve pronunciarsi esercitando un sindacato che consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista; quel che rileva è che, mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole, fermo, ovviamente, il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato e i documenti allegati, ai fini della consapevole espressione del loro voto (v. Cass. n. 11497-14 e già Cass. Sez. U n. 152113).

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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