Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25687 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 22/09/2021), n.25687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3950-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA

SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato MARINI GIUSEPPE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANARDI ANDREA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 495/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 14/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto, n. 495/2019 dep. 14.6.2019, che in controversia su impugnazione da parte di M.V. di avviso di accertamento per Irpef e Irap anno 2010, ha accolto l’appello del contribuente, ritenendo nullo l’avviso impugnato (in relazione alla indicata annualità) in ragione della sua sottoscrizione da parte di funzionario privo di valida delega, in quanto non conteneva l’indicazione nominativa del delegato, ma solo la qualifica (Capo area imprese minori e lavoratori autonomi della DP di Vicenza). La CTR, in applicazione della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che la sottoscrizione del funzionario delegato Dott. C.M. per delega del direttore provinciale – che richiamava “atto dispositivo” datato 17 aprile 2012 con delega rilasciata in modo generico ai Capi team e Capi area, senza altre determinazioni – non fosse idonea a comprovare il potere di firma.

M.V. si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con l’unico motivo si deduce violazione di legge, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR ritenuto invalida la delega di firma dell’avviso di accertamento, non contenendo l’individuazione nominativa del delegato ma l’incarico ricoperto.

2. Il motivo è fondato.

2.1.Questo Collegio intende dare continuità all’orientamento, recentemente confermato dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. nn. 11013/2019, 8814/2019, conf. n. 28850 del 08/11/2019, Cass. n. 18383/2019; Cass. 09/09/2020, n. 18675), secondo cui, in primo luogo, non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l’emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (cfr. Cass. n. 13512/2011), e che individuino il soggetto delegato attraverso l’indicazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa.

2.2. La delega, nella sostanza, si traduce quindi in una relazione, di natura organizzativa, non tra la persona fisica del delegante ed il delegato, ma tra organi (o tra l’organo delegante ed il funzionario delegato), che trova titolo nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all’ufficio (Statuto Ag. Entrate, art. 11, comma 1, lett. c) e d), – approvato con Delib. 13 novembre 2000, n. 6; art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4 del 2000), nell’ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra appartenenti al medesimo ufficio.

2.3. E’ stato poi specificato, quanto alla motivazione della delega di firma, che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, è riferibile a una delega per la sottoscrizione, e non può dunque applicarsi ad una figura, quale la delega di firma, la disciplina dettata per la delega di funzioni, dovendo, sotto tale profilo, osservarsi che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17, comma 1-bis, si riferisce espressamente ed inequivocabilmente alla “delega di funzioni”, laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidate (cfr. Cass. n. 8814/2019 cit.).

3. La CTR non si è adeguata ai superiori principi per cui la sentenza va cassata, con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

 

 

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