Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25687 del 15/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 25687 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 6256-2009 proposto da:
LP DI LANGELLA PASQUALINA E C. SAS in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA LUNG.TEVERE A. DA BRESCIA 9-10,
presso lo studio dell’avvocato FIORETTI ANDREA,
rappresentato e difeso dall’avvocato ACIERNO DANTE
giusta delega in calce;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

Data pubblicazione: 15/11/2013

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 21/2008 della COMM.TRIB.REG. di
NAPOLI, depositata il 22/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CHINDEMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO

R.G. 6256//2009
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n.t1/41/08, depositata il
22.2.2008, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione
tributaria provinciale di Napoli n. 24/11/2006, ritenendo la legittimità dell’avviso di irrogazioni
sanzioni, relativo all’anno 2002, nei confronti della società L.P. di Langella Pasqualina & C. s.n.c.,

di verbale di ispezione in data 5.2.2004, la presenza di 3 lavoratori irregolarmente occupati e non
registrati nel libro matricola.
Proponeva ricorso per cassazione la società deducendo i seguenti motivi:
a) difetto di giurisdizione, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 14/5/2008, n.
130, del giudice tributario sulle controversie relative alle sanzioni irrogate dagli uffici
finanziari per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie;
b) violazione falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 7 D.lgs 546/92, del’art. 2697 c.c.,
contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata e travisamento dei fatti, in
relazione all’art. 360 n. 3,4 e 5 c.p.c. avendo il giudice negato l’esistenza della prova
contraria in ordine all’inizio del rapporto di lavoro, dando validità al documento accertativo
dell’organo di controllo
L’agenzia delle entrate si è costituita con controricorso nel giudizio di legittimità.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del L10.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
In relazione al primo motivo, se è vero infatti che a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 130 del 2008, con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale del D.Lgs. n.
546 del 1992, art. 2 (come sostituito dalla L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2) nella parte in cui
attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative a tutte le sanzioni irrogate dagli
Uffici finanziari, anche quando conseguano a violazione di disposizioni non aventi natura
fiscale(quali quelle in esame), la presente controversia appartiene alla giurisdizione del giudice
ordinario (Cass. S.U. 15846/2008), la pronuncia del giudice delle legge non può incidere su una
situazione già esaurita, quale – nella specie – il giudicato implicito sulla giurisdizione formatosi a
seguito della decisione di merito pronunciata in primo grado e non impugnata in sede d’appello in
punto di difetto di giurisdizione, sebbene tale difetto fosse stato già rilevato dalla Corte
Costituzionale con le ordinanze n. 34 e 35 del 2006 e 395/2007, che avevano sottolineato
1

ai sensi dell’art. 3 1. 73/2002, essendo stata accertata degli ispettori di vigilanza dell’Inps, a seguito

l’imprescindibile collegamento tra la giurisdizione del giudice tributario e la natura tributaria del
rapporto.
L’interpretazione dell’art. 37 cod. proc. civ., secondo cui il difetto di giurisdizione “è rilevato, anche
d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo”, deve tenere conto dei principi di economia
processuale e di ragionevole durata del processo (“asse portante della nuova lettura della norma”),
della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e
dell’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo

della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. (Cass. Sez. U, Sentenza n.
24883 del 09/10/2008; cfr anche Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2067 del 28/01/2011; Cass. Sez. U,
Sentenza n. 26019 del 30/10/2008; Cass. Sez. U, Sentenza n. 26019 del 30/10/2008;
Il principio costituzionale della durata ragionevole del processo consente,quindi, come nella
fattispecie, di escludere la rilevabilità davanti alla Corte di cassazione, del difetto di giurisdizione
qualora sul punto si sia formato un giudicato implicito, per effetto della implicita pronuncia sul
merito in primo grado e della mancata impugnazione, al riguardo, dinanzi al giudice di appello.
È, quindi, inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di
legittimità in mancanza di prova di avere appellato la sentenza del giudice tributario anche con
riferimento alla giurisdizione, così ponendo in essere un comportamento incompatibile con la
volontà di eccepire il difetto di giurisdizione e prestando acquiescenza al capo implicito sulla
giurisdizione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 329, comma 2 cod. proc. civ.
3. Anche il secondo motivo va disatteso.
Pur volendo prescindere dalla assorbente inammissibilità del motivo che deduce ben tre vizi (art.
360, n. 3, 4 e 5 cpc), con una formulazione del quesito erronea e non conducente, le censure sono,
comunque, infondate.
Non opera più, a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 144/2005, il diverso
meccanismo di determinazione della sanzione fondato su una presunzione assoluta, divenuta
relativa, comminandosi la sanzione in base al tempo intercorso tra l’inizio dell’anno e la
constatazione della violazione, fatta salva la prova contraria da parte del datore di lavoro.
I motivi di ricorso sottopongono, inammissibilmente, all’esame di questo giudice di legittimità
mere questioni fattuali, in ordine alle quali nella sentenza impugnata non si riscontra nessuna
violazione di legge o carenza motivazionale.
Il verbale di accertamento dell’ispettorato del lavoro e dei funzionari ispettivi degli enti
previdenziali, in materia di omesso versamento di contributi, fanno fede, fino a querela di falso,
sulla loro provenienza dal pubblico ufficiale che li ha formati, nonche sui fatti che il medesimo
2

essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto

attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e possono,altresi, fornire utili elementi di giudizio,
liberamente apprezzabili, in ordine agli altri fatti che i verbalizzanti abbiano dichiarato di aver
desunto o attinto dall’inchiesta da essi svolta, ivi comprese le dichiarazioni di terzi tra cui vanno
ricomprese anche le dichiarazioni dei lavoratori oggetto di indagine ispettiva, restando, comunque,
liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 14965 del 06/09/2012),
Nel caso di specie la CTR ha ritenuto, con valutazione di merito, incensurabile in sede di
ritenute inattendibili al fine di individuare l’inizio del lavori dei tre lavoratori in nero, non violando
alcuna delle disposizioni indicate ma giudicato secondo diritto, attenendosi al principio di legalità di
cui all’art. tre D.Igs 472/1997.
Tale valutazione è anche conforme alla giurisprudenza di questa Corte che ritiene che non sia
sufficiente a provare la data di inizio del rapporto di lavoro la sola dichiarazione dei dipendenti in
nero, in mancanza di ulteriori elementi di prova che facciano ritenere plausibile tali affermazioni,
(cfr Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1960 del 10/02/2012)
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.
L’evolversi della giurisprudenza in epoca successiva alla presentazione del ricorso costituisce
giusto motivo per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità
PQM
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 210.2013

legittimità, la insufficienza probatoria del verbale per essere basato sulle dichiarazioni delle parti,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA