Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25687 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 14/12/2016, (ud. 21/11/2016, dep.14/12/2016),  n. 25687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28963/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ELLE A SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo

studio dell’avvocato SEBASTIANO RIBAUDO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FABRIZIO ANTONELLO, giusta delega in

calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 138/2011 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 22/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/11/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato ANTONELLO che si riporta

agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità e i

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza depositata il 22.9.2011 la CTR Lombardia ha accolto l’appello della Elle A s.r.l., società titolare di due negozi siti in (OMISSIS), ed ha riformato la decisione di primo grado che aveva ritenuto legittima la ricostruzione induttiva dei ricavi conseguiti dalla parte nel 2003, operata, tenendo conto delle caratteristiche degli esercizi e della stagionalità delle vendite, in applicazione della metodologia del ricarico medio ponderato che per le vendite in periodo di saldo era stato stimato nella misura del 25%.

Motivando l’accoglimento del gravame la CTR si è indotta a constatare la contraddittorietà del ragionamento seguito dagli accertatori, rilevando previamente che le vendite presso l’esercizio di via (OMISSIS) erano effettuate allo stesso prezzo di quelle effettuate presso l’esercizio di via (OMISSIS), quindi con un ricarico del 100% sul costo del venduto, applicando tuttavia uno scontro del 50% più un ulteriore sconto del 20%. “Applicando questi criteri di calcolo”, ha osservato il decidente,”si perviene necessariamente ad una vendita sottocosto, perchè uno sconto del 50% azzera da solo il ricarico del 100%, mentre l’ulteriore sconto del 20% porta il prezzo di vendita al di sotto del costo di acquisto”, sicchè in tale situazione “non si comprende come si possa sostenere conclusivamente che quelle vendite avvenissero con un ricarico medio del 25%”.

Per la cassazione di detta decisione l’Agenzia delle Entrate si affida ad un solo motivo di ricorso, cui replica la parte con controricorso.

Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia impugnante deduce un vizio di insufficiente motivazione in capo al pronunciamento opposto, in quanto la CTR, benchè si fosse illustrato il procedimento valutativo seguito dall’ufficio nel pervenire alla determinazione della percentuale del 25%, “non ha colto alcuna di queste argomentazioni, in particolare quella concernente la vera natura della percentuale del 25%” (rappresentativa nella specie della media tra le percentuali di ricarico applicate) e non ha replicato al rilievo di una “feconda prolificità dei redditi” desumibile dal fatto che la contribuente avesse proceduto all’acquisizione di un nuovo locale, non meglio specificando le ragioni di perplessità con cui si era motivata la compensazione delle spese.

2.2. Il motivo è infondato.

2.3. Posto che secondo uno stabile postulato di diritto vivente il vizio di insufficiente motivazione ricorre allorchè dal compendio giustificativo che accompagna la decisione sia evincibile un’obiettiva carenza nell’iter logico-argomentativo che ha condotto il giudice a regolare la vicenda al suo esame in base alla regola concretamene applicata, nella specie la denuncia dell’odierna impugnante si rivela totalmente priva di fondamento, nella specie il chiaro, disteso e lineare ragionamento del giudice territoriale non si espone minimamente alla sollevata censura. Invero la CTR ha rettamente evidenziato l’anomalia logica che inficia l’impugnato accertamento facendo rilevare, sulla scorta dei dati numerici emergenti dall’atto in guisa dei quali le vendite nell’esercizio di minor pregio avvenivano addirittura in perdita, l’inattendibilità del risultato reddituale dal momento che una vendita sottocosto non è fonte per definizione di alcun provento e dunque non genera alcun ricavo tassabile suscettibile di apprensione a mezzo di un atto accertativo.

2.4. Nè l’ineccepibilità di questo responso risulta discutibile alla luce delle deduzioni difensive fatte valere dalla ricorrente a maggior conforto del motivo, vero che, allorchè l’Agenzia rivendica di aver legittimamente applicato per entrambi gli esercizi in gestione alla parte una comune percentuale di ricarico, pure non trascura di rammentare i presupposti di fatto valorizzati dal decidente, con ciò implicitamente condividendone le basi del suo ragionamento, e vero, ancora, che dove si appella alla “prolificità” reddituale dei commerci della parte, sollecita l’attenzione su elementi di fatto privi di specificità ed obiettivamente non conferenti.

3. Il ricorso va dunque respinto.

4. Spese alla soccombenza.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1500,00, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 21 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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