Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25687 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 22/10/2020, dep. 13/11/2020), n.25687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 585-2019 proposto da:

G.V., rappresentata e difesa dall’avv. DARIO GRECO e

domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

R.G., rappresentato e difeso dall’avv. ETTORE RODRIQUENZ e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1971/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 05/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione ritualmente notificato G.V. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Trapani R.G., chiedendo l’accertamento dell’intervenuta usucapione, in suo favore, del diritto di piena proprietà di un immobile sito in (OMISSIS). A sostegno della domanda l’attrice deduceva che detto bene, già di proprietà di R.V., era stato da questi lasciato in eredità a R.G., ma era stato di fatto utilizzato per oltre 40 anni, e precisamente dal 1970 in poi, dall’attrice stessa, prima unitamente al marito R.P., e poi a titolo personale dopo la morte di quest’ultimo.

Si costituiva il convenuto resistendo alla domanda ed eccependo che l’attrice era sempre stata semplice detentrice dell’immobile.

All’esito dell’istruttoria, articolata in acquisizione di documenti ed escussione di prove orali, il Tribunale, con sentenza n. 514 del 2015, rigettava la domanda condannando l’attrice alle spese del grado.

Interponeva appello la G. e si costituiva in seconde cure il R., resistendo al gravame.

Con la sentenza impugnata, n. 1971 del 2018, la Corte di Appello di Palermo rigettava l’impugnazione condannando l’appellante alle spese del secondo grado.

Ricorre per la cassazione della predetta decisione G.V. affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso R.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140,1141,1158,1164 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto la natura occasionale del possesso esercitato sul bene immobile oggetto di causa ed escluso la sussistenza di un possesso utile ad usucapionem, in assenza della prova di un atto di interversione idoneo a trasformare in possesso l’originario rapporto di detenzione con la res.

La censura è inammissibile.

L’appellante sostiene, in sostanza, che non si configurerebbe mera tolleranza quando la relazione con la res, ancorchè originata da un atto di concessione tra soggetti legati da rapporti di parentela, si protrae per lungo tempo, poichè la tolleranza presuppone la temporaneità della relazione stessa.

La Corte di Appello ha accertato che la G. aveva avuto la disponibilità dell’immobile di cui è causa, insieme al marito, a titolo di comodato (cfr. pag. 5) ed ha ritenuto ininfluente, a fronte di ciò, il potere di fatto sulla cosa esercitato dalla coppia, prima, e dalla sola G., dopo la morte del marito, per oltre quarant’anni, in assenza di un atto di interversione idoneo a modificare la detenzione in possesso (cfr. pag. 7). Ha altresì affermato l’irrilevanza del fatto che i comodatari avessero sostenuto spese per la manutenzione straordinaria del bene ed oneri condominiali, trattandosi di eventi non idonei a modificare il titolo della relazione tra soggetto e cosa (cfr. ancora pag. 7). Tale motivazione non è attinta dal motivo di censura, con il quale la ricorrente non deduce affatto l’esistenza di un atto di interversione nel possesso non considerato dal giudice di merito, ma insiste nella tesi della sufficienza della mera relazione stabile, ultraquarantennale, con la res, in aperto contrasto con il più che consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “L’interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d’esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell’animus rem sibi habendi; tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell’avvenuto mutamento, e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all’esercizio del possesso da parte sua” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2392 del 29/01/2009, Rv. 606397; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5419 del 08/03/2011, Rv. 616740, che per la configurabilità dell’interversione nel possesso richiede una “causa proveniente da un terzo, per tale dovendosi intendere qualsiasi atto di trasferimento del diritto idoneo a legittimare il possesso, indipendentemente dalla perfezione, validità, efficacia dell’atto medesimo, compresa l’ipotesi di acquisto da parte del titolare solo apparente, oppure l’opposizione del detentore contro il possessore, opposizione che può aver luogo sia giudizialmente che extragiudizialmente e che consiste nel rendere noto al possessore, in termini inequivoci e contestando il di lui diritto, l’intenzione di tenere la cosa come propria”; nonchè Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 14593 del 04/07/2011, Rv. 618437; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27432 del 30/12/2014, Rv. 634355). In applicazione di tale principio, “Il comodato precario di un bene immobile costituisce detenzione, non quindi possesso ad usucapionem, tanto in favore del comodatario quanto dei familiari con lo stesso conviventi, con la conseguenza che il comodatario che si oppone alla richiesta di risoluzione del comodato sostenendo di aver usucapito il bene non può limitarsi a provare il potere di fatto sull’immobile, ma deve dimostrare l’avvenuta interversione del possesso, cioè il compimento di attività materiali in opposizione al proprietario concedente” (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 12080 del 17/05/2018, Rv. 648535). Dal che deriva l’insufficienza, ai fini dell’interversione, del mero rifiuto del comodatario a riconsegnare il bene al proprietario, trattandosi non già di atto di interversione nel possesso, ma di “… ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale all’obbligo restitutorio gravante per legge sul comodatario” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8213 del 22/04/2016, Rv. 639669).

Da quanto precede deriva l’inammissibilità dell’unico motivo, e con esso dell’intero ricorso.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 Novembre 2020

 

 

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