Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25686 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.27/10/2017),  n. 25686

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 26565-2016 proposto da:

I.L., quale titolare dell’AZIENDA AGRICOLA PUDIANO,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA 96, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO ROLFO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROBERTO MASSARI;

– ricorrente –

contro

M.M. E C. SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA, in persona dei

legali rappresentanti, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE

MEDAGLIE D’ORO 113, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO

PANETTA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARIANTONIETTA BASELLI;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 11143/2016

del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il 28/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che chiede che

codesta Suprema Corte voglia dichiarare la competenza della Sezione

specializzata agraria presso il Tribunale di Brescia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che I.L., quale titolare dell’Azienda agricola Pudiano, ha convenuto la Società semplice agricola M.M. e C. dinanzi al Tribunale di Brescia per sentirla condannare al rilascio, in proprio favore, di una stalla dallo stesso I. concessa in comodato alla società convenuta;

che, costituendosi in giudizio, la Società semplice agricola M.M. e C., tra le restanti difese, ha eccepito l’incompetenza per materia del Tribunale di Brescia, per essere competente la Sezione specializzata agraria del medesimo tribunale, avendo detta resistente formalmente eccepito l’accertamento della simulazione relativa del contratto di comodato, avendo le parti in realtà concluso un vero e proprio contratto di affitto agrario;

che con ordinanza resa in data 28/10/2016, il Tribunale di Brescia, rilevata la non manifesta infondatezza dell’eccezione d’incompetenza sollevata dalla Società semplice agricola M.M. e C., ha dichiarato la propria incompetenza per materia, essendo competente la Sezione specializzata agraria del medesimo Tribunale di Brescia;

che a sostegno della decisione assunta, il tribunale ha rilevato come la congiunta valutazione della qualità delle parti e della concreta destinazione dei beni inducesse a escludere la manifesta infondatezza (icto oculi) dell’eccezione d’incompetenza, dovendo per conseguenza rimettersi alla sezione specializzata agraria il compito di provvedere all’accertamento (positivo o negativo) dell’esistenza del rapporto agrario dedotto;

che avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia, I.L., quale titolare dell’Azienda agricola Pudiano, ha proposto regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c., sulla base di un unico motivo di impugnazione;

che la Società semplice agricola M.M. e C. resiste con controricorso;

che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso;

considerato che, con il ricorso proposto, I.L. censura l’ordinanza impugnata per avere il giudice a quo erroneamente escluso la manifesta infondatezza dell’eccezione di incompetenza sollevata dalla società avversaria, in contrasto con le inequivocabili risultanze della documentazione contrattuale e fiscale prodotta in giudizio;

che il ricorso è infondato;

che, al riguardo, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di rapporti agrari ed ai sensi della L. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 26 (che attribuisce alla competenza esclusiva delle sezioni specializzate agrarie “tutte le controversie” relative ai rapporti agrari, comunque prospettati dalle parti), qualora nel giudizio instaurato dall’attore con domanda di rilascio di un bene immobile per finita locazione o per scadenza del termine del comodato, il convenuto eccepisca l’incompetenza del giudice adito, deducendo la competenza della Sezione Specializzata Agraria, il giudice deve rimettere a questa la decisione della causa, rientrando nella competenza della medesima anche l’accertamento della natura del rapporto, tranne che, sulla base delle deduzioni delle parti e senza necessità di attività istruttoria, risulti prima facie che la materia del contendere è diversa da quella devoluta alla cognizione del giudice specializzato (Sez. 3, Ordinanza n. 21429 del 11/11/2004, Rv. 578010 – 01; cfr., altresì Sez. 3, Sentenza n. 22895 del 11/11/2005, Rv. 585453 – 01);

che, nel caso di specie, del tutto correttamente il giudice a quo ha escluso la rilevabilità ictu oculi dell’estraneità del thema decidendum all’ambito delle competenze della sezione specializzata agraria, apparendo del tutto coerente e ragionevolmente congrua l’avvenuta valorizzazione, in tal senso, delle qualità soggettive delle parti e della concreta destinazione dei beni contesi;

che, pertanto, avendo il giudice a quo correttamente valutato la sussistenza dei presupposti per l’affermazione della competenza della sezione specializzata agraria del Tribunale di Brescia, il ricorso dev’essere rigettato, con la conseguente dichiarazione della competenza della stessa, e la pronuncia della condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso; dichiara la competenza della Sezione specializzata agraria del Tribunale di Brescia, e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controparte, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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