Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25686 del 15/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25686 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
So.Pro.Di.Mec.

spa,

in

del

persona

legale

rappresentante p.t., domiciliata in Roma presso
l’Assonime, Piazza Venezia 11, e rappresentata e
difesa dall’Avvocato Nicola Pennella, in forza di
procura speciale a margine del ricorso
– ricorrente –

-,-73

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
resistente –

avverso la sentenza n. 93/08/2009 della Commissione
Tributaria regionale della Campania, depositata il
22/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 26/09/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito l’Avv.to Pennella, per parte ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

Data pubblicazione: 15/11/2013

Svolgimento del processo
Con

sentenza

n.

93/08/2009

dell’8/04/2009,

depositata in data 22/04/2009, la Commissione
Tributaria Regionale della Campania, Sez. 8,
accoglieva, con compensazione delle spese di lite,
l’appello proposto, in data 8/05/2008, dall’Agenzia
delle Entrate Ufficio di Napoli l, avverso la
decisione n. 506/05/2006 della Commissione

il ricorso della SO.PRO.DI.MEC. spa, operante nel
settore delle trasmissioni televisive, contro
alcuni avvisi di recupero del credito d’imposta,
utilizzato ex art.8 1.388/2000, per i periodi
d’imposta dal 2001 al 2005, in relazione
all’acquisto, in Malta, di due brevetti, credito
contestato dall’Ufficio sia perché le privative
industriali erano prive di tutela giuridica, in
quanto non registrate in Italia, sia perché non ne
era stato dimostrato l’utilizzo effettivo entro il
secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto,
avendo la società ottenuto l’autorizzazione alla
sperimentazione della trasmissione con la tecnica
del digitale terrestre soltanto con provvedimento
del 23/01/2004.
La C.T.P. di Napoli accoglieva il ricorso della
contribuente, riducendo altresì, dal 30 al 10%, la
sanzione comminata per l’utilizzo dell’agevolazione
fiscale nel periodo di sospensione legale (dal
13/11/2002 al 9/04/003).
La Commissione Tributaria Regionale accoglieva il
gravame dell’Agenzia delle Entrate, in quanto
rilevava, da un lato, che la contribuente, la quale
aveva ottenuto la debita autorizzazione
ministeriale soltanto il 23/01/2004, non aveva
dimostrato

l’effettiva

diffusione

delle

Tributaria Provinciale di Napoli, che aveva accolto

trasmissioni digitali, nel novembre 2003, tramite
Mediaset spa, e dunque l’utilizzo necessario entro
il 31/12/2003, come previsto dall’art.8 1.388/2000,
e, dall’altro lato, in assenza di registrazione dei
brevetti, la relativa spesa sostenuta dalla società
per l’acquisto non poteva beneficiare
dell’agevolazione fiscale suddetta, trattandosi non
di nuovi investimenti per acquisizione di beni

pluriennale.
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per
cassazione la SO.PRO.DI.MEC., deducendo quattro
motivi, per violazione e/o falsa applicazione di
norme di diritto, ex art.360 n. 3 c.p.c. (Motivo 1,
in relazione all’art.8 1.388/2000 e succ.modifiche,
dovendo ritenersi sufficiente ai fini
dell’agevolazione fiscale la semplice titolarità di
“beni suscettibili di tutela giuridica” e dunque di
beni immateriali potenzialmente
sottoposti a registrazione”)

“idonei ad essere

e n. 4 c.p.c. (Motivo

3, in relazione all’art.112 c.p.c. ed all’omessa
pronuncia sulla richiesta, dell’Ufficio appellante,
di disconoscimento della riduzione della sanzione,
effettuata dalla C.T.P., per indebito utilizzo del
credito d’imposta nel periodo di sospensione
legale, richiesta accolta dal giudici dell’appello
senza motivazione), e per insufficiente e/o omessa
motivazione, ex art.360 n. 5 c.p.c. (Motivo 2, non
avendo i giudici tributari esaminato i documenti
offerti alla contribuente sin dal primo grado del
giudizio, al fine di documentare l’avvenuto
utilizzo dei sistemi informatici nel novembre 2003;
Motivo 4, in relazione all’omessa indicazione delle
ragioni per le quali era stata ritenuta non dovuta
la riduzione della sanzione irrogata).

3

strumentali, ma di meri costi ad utilità

Non ha resistito l’Agenzia delle Entrate con
-.

controricorso, costituendosi ai soli fini della
partecipazione all’udienza pubblica di discussione.
Motivi della decisione
La

sentenza

impugnata

ha

accolto

l’appello

dell’Agenzia delle Entrate, rilevando
l’insussistenza dei presupposti per l’agevolazione
fiscale di cui all’art.8 1.388/2000, sia perché, in

parlarsi di nuovi investimenti per acquisizione di
beni strumentali, sia perché, in ogni caso, non era
stato dimostrato dalla società contribuente il
necessario utilizzo entro il 31/12/2003, come
previsto dall’art.8 citato.
Il secondo motivo di ricorso,
primo(inerente l’autonoma

assorbito il

ratio decidendi

della

sentenza in ordine alla non agevolabilità del nuovo
investimento), è inammissibile.
Il credito di imposta per gli investimenti nelle
aree svantaggiate del Paese è stato introdotto
dalla legge finanziaria per il 2001 (legge n.
388/2000). In particolare, l’articolo 8 della legge
n. 388/2000 ha introdotto un credito d’imposta a
favore delle imprese che, entro la chiusura del
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006,
:

effettuano nuovi investimenti nelle aree
svantaggiate, individuate nelle aree destinatarie
degli aiuti a finalità regionale di cui alle
deroghe previste dall’articolo 87.3.a) e 87.3.c)
del Trattato UE in materia di aiuti di Stato. I
soggetti beneficiari sono i titolari di reddito
d’impresa, con esclusione degli enti non
commerciali. Per nuovi investimenti agevolabili si
intendono le acquisizioni, ivi comprese quelle in
leasing, di beni strumentali nuovi, destinati a

assenza di registrazione dei brevetti, non poteva

strutture produttive già esistenti o di nuova
costituzione, ubicate nelle aree svantaggiate.
I beni, che possono essere sia materiali che
immateriali, devono possedere il requisito della
novità. I beni materiali, sia mobili che immobili,
devono essere utilizzati durevolmente nell’attività
dell’impresa, mentre i beni immateriali agevolabili
sono quelli rappresentati da diritti suscettibili

relative licenze di sfruttamento, i marchi e le
relative licenze di sfruttamento, i diritti di
utilizzazione delle opere dell’ingegno, i diritti
di

sfruttamento di

conoscenze tecniche non

brevettate (know-how). L’agevolazione compete sugli
investimenti effettuati a decorrere dal 14 marzo
2001, vale a dire dal giorno successivo alla data
di approvazione da parte dell’Unione europea del
regime agevolativo, e fino al 31 dicembre 2006.
L’entità del beneficio non può essere superiore
alla misura massima consentita nel rispetto dei
criteri e dei limiti di intensità di aiuto
stabiliti dalla Commissione europea. Per quanto
concerne le modalità di fruizione del credito
d’imposta, il comma 5 del citato articolo 8 della
legge n. 388/2000 consentiva l’applicazione del
beneficio

in

via

automatica

in

sede

di

dichiarazione dei redditi, disponendone l’utilizzo
solo in compensazione con debiti tributari e
contributivi, ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997. Il
D.L. n. 138/2002 (legge n. 178/2002) ha apportato
rilevanti modifiche alle disposizioni di cui
all’art. 8 della legge n. 388/2000, con riferimento
ai nuovi investimenti effettuati a decorrere dall’8
luglio 2002, data di entrata in vigore del medesimo
decreto-legge.Recita, precisamente, l’art.8, comma

5

di tutela giuridica, vale a dire, i brevetti e le

ratione temporis: “2.

2 e 7, nel testo in vigore

Per nuovi investimenti si intendono le
acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli
articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – art.68,
ora art.103, Ammortamento dei beni immateriali: “Le
di ammortamento del costo dei diritti di

utilizzazione di opere dell’ingegno, dei

brevetti

industriali, dei processi, formule e informazioni
relativi ad

acquisite

esperienze

in campo

industriale, commerciale o scientifico sono
deducibili in misura non superiore a un terzo del
costo; quelle relative al costo del marchi
d’impresa sono deducibili in misura non superiore
ad un decimo del costo.” -, esclusi

i

costi

“mobili e macchine

relativi all’acquisto di
ordinarie di ufficio” di

cui alla tabella

approvata con decreto del Ministro delle finanze 31
dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio
1989, concernente i “coefficienti di ammortamento”,
destinati a strutture produttive già esistenti o
che vengono impiantate nelle aree territoriali di
cui al comma 1, per la parte del loro costo
complessivo eccedente le cessioni e le
dismissioni effettuate nonche’ gli ammortamenti
dedotti nel periodo d’imposta, relativi a beni
d’investimento della stessa struttura produttiva_
7. Se i beni oggetto dell’agevolazione non
entrano in funzione entro il secondo periodo
d’imposta successivo a quello della loro
acquisizione o ultimazione,
d’imposta

e’

il

credito

rideterminato escludendo dagli
il costo del beni non

investimenti agevolati

6

quote

entrati in funzione”.
I beni immateriali sono agevolabili dunque solo se
sfruttati esclusivamente presso

la

struttura

produttiva in cui sono realizzati gli
investimenti rilevanti ai fini dell’agevolazione
ed a condizione che gli stessi beni siano
acquistati da terzi a prezzi di mercato.
Ora, il secondo motivo risulta inammissibile, per

Il giudici della C.T.R. hanno accertato la mancata
dimostrazione,

da

dell’effettiva

messa

parte
in

della
funzione,

contribuente,
entro

il

31/12/2003, dell’investimento, rivolto alla
trasmissione televisiva attraverso il sistema del
digitale terrestre, sia pure tramite terzi (la
società Mediaset), e la ricorrente si è limitata a
lamentare, del tutto genericamente, il mancato
esame di copie “di

un verbale di collaudo”

e

“dell’articolo di un quotidiano nazionale
dell’avvenuto utilizzo dei sistemi informatici”,
documenti questi

asseritamente prodotti sin dal

primo grado.
Con i motivi terzo e quarto,

che possono essere

congiuntamente trattati, la società ricorrente
censura sostanziamente un vizio di nullità della
sentenza impugnata, per

error in procedendo,

ai

sensi dell’art.360 n. 4 c.p.c., lamentando che i
giudici tributari – nell’accogliere l’appello
dell’Agenzia delle Entrate, specificando, in
motivazione, che l’atto impositivo impugnato, con
il quale era stata irrogata anche la sanzione per
indebito utilizzo del credito d’imposta nel periodo
di sospensione ex lege,
di primo grado”,

“a modifica della sentenza

contenente anche statuizione in

punto di riduzione della suddetta sanzione dal 30%

difetto di autosufficienza.

al 10%, andava

“confermato in Loto” –

non hanno

motivato sulle ragioni per le quali essi hanno
ritenuto non spettante detta riduzione. Trattasi
del tipico vizio di motivazione inesistente o
meramente apparente, qualificabile infatti come
inosservanza

dell’obbligo

di

provvedere

con

decisione motivata, vizio che ricorre quando la
motivazione della sentenza manchi assolutamente o

coerenza e completezza, al punto da risultare
inidonea a rendere comprensibile

l’iter

logico

seguito dal giudice di merito, ovvero quando le
linee

argomentative

del

provvedimento

siano

talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni
che lo hanno giustificato. Il vizio di mancanza cui è assimilata la mera apparenza – della
motivazione va qualificato, quale tipico
procedendo,

error in

in termini di inosservanza della

specifica norma processuale che impone, a pena di
nullità, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti
giurisdizionali, ai sensi dell’art.360 n. 4 c.p.c..
Ora, i motivi suddetti, terzo e quarto, per come
formulati dalla ricorrente, sono inammissibili.
La Soprodimec, con il terzo motivo, lamenta
espressamente,

in ricorso,

la nullità della

sentenza a fronte dell’omessa pronuncia sul motivo
d’appello inerente la riconosciuta, in primo grado,
riduzione delle sanzioni comminate per l’indebita
utilizzazione del credito d’imposta nel periodo di
sospensione

legale

correttamente, un

dello

stesso,

error in procedendo,

invocando,
implicante

nullità della decisione, ai sensi dell’art.360 n. 4
c.p.c., ma qualificando erroneamente il vizio come
“omessa pronuncia”,

in violazione dell’art.112

c.p.c., il che non ricorre nella specie, essendovi

8

sia del tutto priva dei requisiti minimi di

comunque

stata

una

pronuncia

sull’appello

dell’Agenzia delle Entrate (e dunque anche sul
motivo concernente l’ultrapetizione da parte dei
giudici di primo grado in ordine alla riduzione
della sanzione), integralmente accolto dai giudici
della C.T.R..
In ogni caso, il suddetto motivo, implicante
appunto violazione di norma di diritto, è

del quesito di diritto prescritto dall’art.366 bis
c.p.c., disposizione questa pienamente operante,
trattandosi di sentenza pubblicata nell’aprile
2009. La ricorrente ha infatti formulato un quesito
inidoneo, del tutto generico ed astratto

(“Se non

risulti violare il disposto di cui all’art.112 del
codice di rito civile – in ordine al dovere di
pronunciarsi sulle domande proposte – il giudice di
merito che indichi nella parte motivata che l’atto
impugnato va confermato in toto e nel dispositivo
l’accoglimento dell’appello, senza spendere neppure
un’osservazione al riguardo”).
Il quesito di diritto invece, dovendosi risolvere
in una sintesi logico-giuridica della questione,
non avulsa dai rilevanti elementi fattuali della
fattispecie concreta, non può consistere in una
semplice richiesta di accoglimento del motivo
ovvero nel mero interpello della Corte in ordine
alla fondatezza della propugnata petizione di
principio o della censura così come illustrata
nello svolgimento del motivo, occorrendo che
risulti individuata 7a discrasia tra la

ratio

decidendi della sentenza impugnata, che deve essere
indicata, ed il diverso principio di diritto da
porre a fondamento della decisione invocata (v.
Cass. SS.UU. 10 settembre 2009, n. 19444 e 14

9

inammissibile, per mancata corretta formulazione

febbraio 2008, n. 3519). In altri termini il
quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c.
deve comprendere (tanto che la carenza di uno solo
di tali elementi comporta l’inammissibilità del
ricorso: Cass. 30 settembre 2008, n. 24339) sia la
riassuntiva esposizione degli elementi di fatto
sottoposti al giudice di merito; sia la sintetica
indicazione della regola di diritto applicata dal

diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe
dovuta applicare al caso di specie.
Quanto poi al quarto motivo, formulato come vizio
di omessa motivazione sul medesimo punto della
sentenza, ai sensi dell’art.360 n. 5 c.p.c., lo
stesso è del pari inammissibile, concernendo la
lagnanza della società ricorrente, in realtà, come
sopra esposto, non un vizio di omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione, che si
configura solo quando sia riscontrabile nel
ragionamento del giudice di merito il mancato o
insufficiente esame di un elemento di fatto,
controverso e rilevante in funzione della decisione
della causa, o una obiettiva deficienza e
incoerenza del criterio logico che lo ha condotto
alla formazione del proprio convincimento, ovvero
se a fondamento della decisione siano stati posti
apprezzamenti e argomentazioni tra loro
contraddittori, tali da non consentire una corretta
ricostruzione della ratio decidendi,

ma un’ipotesi

di nullità della sentenza per un
procedendo,

error in

implicante vizio di violazione di

legge, ai sensi dell’art.360 n. 4 c.p.c..
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese, non
essendosi l’Agenzia costituita con controricorso né
essendo la stessa comparsa all’udienza pubblica.

10

quel giudice; sia ancora la diversa regola di

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Quinta sezione civile, il 26 /09/2013.
Il Presi

Il •onsigliere est.

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