Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25686 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 14/12/2016, (ud. 21/11/2016, dep.14/12/2016),  n. 25686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10045/2011 proposto da:

AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ SPA, in persona del Presidente del

C.d.A. suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA OTTAVIANO 42, presso lo studio dell’avvocato

BRUNO LO GIUDICE, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato STEFANO FIORENTINO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 39/2010 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 26/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/11/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato FIORENTINO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. con ricorso a questa Corte ha chiesto che sia cassata la sentenza con la quale la CTR Campania, rigettandone l’appello, ha confermato la legittimità della cartella con cui, in esito alla liquidazione della dichiarazione annuale IVA per l’anno 2004, era stato ingiunto alla parte il pagamento delle sanzioni conseguenti all’accertata carenza dei versamenti di imposta per i mesi di agosto ed ottobre, che nella specie erano stati eseguiti in misura inferiore a quanto risultante dai corrispondenti righi del quadro VH della relativa dichiarazione a causa dell’errata loro compilazione ove la somma a debito era stata indicata a lordo del credito maturato nel mese precedente.

La CTR, condividendo le ragioni del fisco, che aveva fatto rilevare come l’errore fosse emendabile con i sistemi previsti al riguardo dalla legge, quali la dichiarazione integrativa o la richiesta di autotutela, ha affermato che “il D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, salvo applicazioni di sanzioni consente la rettifica delle dichiarazioni entro il termine prescrizionale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e cioè entro il 31 dicembre del quarto anno successivo”, ferma peraltro la facoltà per il contribuente di chiedere il rimborso del credito IVA maturato. Il mezzo di parte si vale di tre motivi ai quali resiste il fisco con controricorso. Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Con il primo motivo di ricorso l’ANM assume la contrarietà dell’impugnata decisione ai principi generali di rettificabilità degli errori materiali commessi nella compilazione della dichiarazione laddove essa ha ritenuto che ciò dovesse avvenire attraverso una dichiarazione integrativa, in quanto il principio di capacità contributiva ed il principio di buona fede “escludono che gli errori materiali delle dichiarazioni fiscali, i quali comportino l’aggravamento del carico impositivo voluto dalla legge, debbano essere corretti, necessariamente, per mezzo di una dichiarazione integrativa o di una qualche procedura di legge”, vero che la modifica può invece avvenire “in sede di opposizione alla cartella di pagamento”, a “prescindere dal rispetto del termine previsto per il rimborso e per la dichiarazione integrativa.

2.2. Il motivo è fondato.

2.3. Risolvendo il contrasto insorto tra le sezioni semplici in ordine ai limiti temporali di emendabilità della dichiarazione originato dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8 bis, le SS.UU. 13378/16 hanno trovato modo, tra l’altro, di riaffermare il principio, sul filo della ribadita convinzione che la dichiarazione fiscale costituisce una mera esternazione dl scienza e di giudizio modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione, che “il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2 e dall’istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria”.

Erra perciò il giudicante nel ritenere che il rilevato errore di redazione nella determinazione dell’obbligazione a debito – non oggetto di contestazione nella sua evidenza cartolare e non generatore di alcuna omissione nei versamenti dovuti – possa essere emendabile solo a mezzo di una dichiarazione integrativa ovvero a seguito di un’istanza di autotutela, ancorchè opponendo la cartella la parte abbia dedotto l’infondatezza della pretesa rappresentando il detto errore, giacchè l’ allegazione e la documentazione di esso a cui la parte provveda – come appunto qui – all’atto di impugnare la cartella costituiscono circostanze che si iscrivono nell’alveo interpretativo nuovamente vagliato dalle SS.UU. e che il contribuente è perciò abilitato a far valere in sede contenziosa opponendosi alla pretesa del fisco.

2.4. Nè questa conclusione è smentita dal fatto che l’iscrizione a ruolo e la cartella qui impugnate attengano solo alle sanzioni dovute in ragione dell’errore commesso dalla parte nella redazione della dichiarazione, risultando infatti la questione se gli effetti della facoltà di emendare la dichiarazione in sede contenziosa si estendano e travolgano anche le sanzioni estranea al dictum del giudice territoriale che si è limitato, errando, ad escludere in linea di principio quella facoltà di emendare in sede contenziosa la dichiarazione che è stata invece riaffermata, come si è visto, dalle SS.UU..

3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso e la conseguente cassazione della sentenza comportano anche l’assorbimento degli altri motivi ed il rinvio della controversia avanti alla CTR ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 1.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa l’impugnata sentenza e rinvia avanti alla CTR Campania che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 21 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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