Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25686 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 22/10/2020, dep. 13/11/2020), n.25686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 421-2019 proposto da:

P.M. e PE.AR., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA VITTORIA COLONNA n. 40, presso lo studio dell’avvocato BRUNO

BIANCHI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

IMMOBILIARE SAN FRANCESCO S.R.L., Z.I., FALLIMENTO

(OMISSIS) S.R.L. e GLI ASSICURATORI DEI LLOYD’S RAPPRESENTANZA

GENERALE PER L’ITALIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 575/2017 del TRIBUNALE di COMO, depositata il

11/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 17.12.2012 P.M. e Pe.Ar. evocavano in giudizio innanzi il Tribunale di Como Z.I., Immobiliare San Francesco S.r.l. e (OMISSIS) S.r.l., invocando la loro condanna al risarcimento del danno, quantificato in Euro 100.000. Gli attori esponevano di essere proprietari di un fondo confinante con quello, di proprietà della Immobiliare San Francesco S.r.l., sul quale era in corso l’edificazione di un manufatto edilizio ad opera della (OMISSIS) S.r.l., sotto la direzione dei lavori del geom. Z.; allegavano che l’edificazione stava avvenendo in violazione delle altezze massime previste dai titoli autorizzativi ottenuti dal confinante; lamentavano il danno derivante al loro terreno, sia in termini di minore insolazione, che in termini di pregiudizio all’amenità del luogo.

Si costituiva Immobiliare San Francesco S.r.l. resistendo alla domanda; si costituiva altresì Z.I., egualmente in resistenza alla pretesa attorea, chiamando in giudizio la propria compagnia assicurativa Assicuratori dei Lloyd’s, per essere da essi garantito in caso di condanna. Restava invece contumace (OMISSIS) S.r.l., in seguito dichiarata fallita.

All’esito di C.T.U. il Tribunale, con sentenza n. 575 del 2017, accoglieva in parte la domanda, condannando le due società convenute, proprietaria del suolo ed appaltatorice, in solido tra loro, ed il direttore dei lavori nella sola misura del 10%, al risarcimento del danno, quantificato in Euro 5.557,00.

Interponevano appello avverso detta decisione gli originari attori e la Corte di Appello di Milano, con ordinanza del 22.10.2018, dichiarava inammissibile il gravame.

Ricorrono per la cassazione della decisione di prime cure P.M. e Pe.Ar. affidandosi ad un unico motivo.

Le parti intimate non hanno svolto attività nel presente giudizio di legittimità.

Con atto datato 11.5.2020 l’avv. Bianchi, procuratore dei ricorrenti, ha dichiarato di rinunciare al mandato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente apprezzato il pregiudizio derivante al terreno di loro proprietà, limitando il risarcimento al solo importo di Euro 5.557,00 a fronte della ben maggiore richiesta, aderendo in modo acritico alle risultanze della C.T.U. esperita nel giudizio di merito.

La censura, che attinge in ultima analisi il criterio di valutazione del danno seguito dal giudice di primo grado, è inammissibile perchè si risolve nella contestazione dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie condotto dal giudice di merito. In argomento, merita di essere ribadito il principio per cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv.589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330).

Inoltre nel caso di specie il giudice di merito ha fatto proprie le argomentazioni e le conclusioni della C.T.U., avendo cura di esplicitare, nella articolata motivazione della propria decisione, sia la stima del valore di mercato della proprietà degli attori che le diverse voci di danno indicate dall’ausiliario ed i relativi criteri di valutazione. In dettaglio, il Tribunale ha riconosciuto agli attori tanto il danno da minore insolazione della loro proprietà, quantificandolo in complessivi Euro 557,00 a fronte di un deprezzamento pari all’1,39% del valore del fondo (a sua volta calcolato sulla base delle giornate annue di minore irraggiamento calcolate dal consulente), quanto il pregiudizio da perdita di amenità dei luoghi, determinandolo in Euro 5.000 in ragione del numero e della tipologia delle aperture praticate dai convenuti verso il fondo degli attori. Ha poi calcolato, sempre facendo proprie le considerazioni dell’ausiliario, la percentuale di responsabilità del direttore dei lavori nella misura del 10% del danno totale (cfr. pagg. 17 e ss. della sentenza di prime cure). Tale motivazione, non adeguatamente attinta dal motivo di censura, è pienamente conforme agli insegnamenti di questa Corte, secondo cui “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d’ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poichè l’accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell’elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l’ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all’una o all’altra conclusione” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15147 del 11/06/2018, Rv. 649560; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23637 del 21/11/2016, Rv. 642660; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 30364 del 21/11/2019, Rv. 655931). Nella specie i ricorrenti neppure allegano, nella loro doglianza, di aver mosso censure alla relazione peritale nel corso del giudizio di merito.

Ne deriva l’inammissibilità dell’unico motivo, e con esso dell’intero ricorso.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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