Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25686 del 11/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 11/10/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 11/10/2019), n.25686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3972-2014 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO MAZZUCCHIELLO;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOVANNI ANIMUCCIA 11, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA

ROSTELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

FERNANDO GIAMPAOLO PUGGIONI e CARLO D’AMORE;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA S.P.A., (già INA ASSITALIA S.P.A.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ERASMO AUGERI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5542/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/10/2011, R. G. N. 4993/2008.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 21 ottobre 2013, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e rigettava la domanda proposta da M.M. nei confronti di INA Assitalia S.p.A. e ENEL Produzione S.p.A. avente ad oggetto il riconoscimento del risarcimento del danno per l’infortunio extralavorativo occorsogli, in virtù della polizza contratta in favore dei propri dipendenti dall’ENEL Produzione S.p.A. con l’INA Assitalia S.p.A., previa disapplicazione della clausola di improponibilità temporanea dell’azione giudiziaria, motivata dal deferimento dell’accertamento al Collegio di arbitri medici nell’ambito di una procedura di arbitrato irrituale, nella specie conclusasi con valutazione del danno in misura percentuale inferiore alla franchigia fissata in contratto, che era stata accettata da ENEL Produzione S.p.A. ma alla quale il M. mai aveva aderito;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di dover qualificare il contratto di assicurazione stipulato da ENEL Produzione S.p.A. con INA Assitalia S.p.A. come contratto a favore di terzi con conseguente separatezza delle domande avanzate dal M. nei confronti della Società datrice e la Compagnia di assicurazione, di dover ritenere la clausola di improponibilità dell’azione giudiziaria ed il ricorso all’arbitrato irrituale meramente facoltativo, essendo il M. legittimato a non avvalersi della procedura, di essere stata, in ogni caso, la controversia oggetto di transazione tra le parti all’atto della risoluzione consensuale del rapporto con attribuzione di incentivo all’esodo innanzi alla Commissione di Conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Napoli;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il M., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, sia ENEL Produzione S.p.A. sia Generali S.p.A..

Diritto

CONSIDERATO

che, nel valutare preliminarmente la tempestività del ricorso, il cui difetto è stato, peraltro, eccepito in sede di controricorso da Generali S.p.A., questo Collegio ritiene di dover dare continuità all’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 22.3.2013, n. 7261) secondo cui quando, come nel caso di specie, vi sia stata notificazione del ricorso per la revocazione della sentenza d’appello, questa equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, derivandone nella specie, che vede la notifica del ricorso per revocazione effettuata in data 16.12.2011 ed il ricorso per la cassazione della sentenza d’appello, emessa il 19.3.2013, depositato in data 10.1.2014 e, dunque, ben oltre il termine breve di 60 giorni, la tardività del ricorso e la sua conseguente inammissibilità;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA