Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25685 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 14/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep.14/12/2016),  n. 25685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25726-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.A. domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato GIUSEPPE CASSARINO giusta delega in calce;

– controricorrente –

sul ricorso 25829-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.A. domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato GIUSEPPE CASSARINO giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso le sentenze n. 188/2009 e n. 189/2009 della COMM. TRIB. REG.

SEZ. DIST. di SIRACUSA, depositate il 25/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. TRICOMI LAURA;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. RGN 25726/2010 – L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione fondato su un motivo avverso la sentenza n. 188/16/09, depositata il 25.08.2009 e non notificata, della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, che ha confermato la decisione di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per IVA, IRPEF, IRAP e ADDIZ. REG. per l’anno di imposta 1997, emesso nei confronti di F.A., esercente l’attività di arrotino e riparatore di oggetti.

2. RGN 25829/2010 – L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione fondato su un motivo avverso la sentenza n. 189/16/09, depositata il 25.08.2009 e non notificata, della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, che ha confermato la decisione di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per IVA, IRPEF, IRAP e ADDIZ. REG. per l’anno di imposta 1998, emesso nei confronti di F.A., esercente l’attività di arrotino e riparatore di oggetti.

3. In entrambe le decisioni, che condividono la medesima motivazione, il secondo giudice ha ritenuto che l’accertamento induttivo, pur legittimamente eseguito, nel merito dovesse essere disatteso in quanto la determinazione del reddito era avvenuta da parte della G. di F. mediante non documentate indagini di settore, senza alcun riferimento alla reale attività dell’azienda e senza tenere conto della reale capacità, contributiva del F. e così recepita dall’Agenzia delle entrate.

3. Il contribuente replica ad entrambi i ricorsi con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

1.2. Preliminarmente va disposta la riunione del proc. N. (OMISSIS) al proc. N. (OMISSIS) per connessione soggettiva.

1.3. Sempre preliminarmente va disattesa l’eccezione sollevata dal controricorrente di formazione di un giudicato interno, prospettata in maniera del tutto priva di autosufficienza, mediante la interpretazione personale dei motivi di appello dell’Agenzia e della statuizione della CTP e della CTR.

2.1. L’unico motivo, identico in entrambi i ricorsi, con il quale la Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 41 e, per quanto possa concorre, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in merito alle modalità di accertamento dei redditi in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, al riparto dell’onere della prova ed alla prova presuntiva, è fondato e va accolto.

2.2. Ribadendo che la motivazione del provvedimento amministrativo di imposizione tributaria che rinvii alle conclusioni contenute in atti redatti nell’esercizio dei poteri di polizia tributari, già noti al contribuente, non è illegittima, indicando semplicemente che l’Ufficio procedente ha inteso realizzare un’economia di scrittura, la quale non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (Cass. nn. 4523/2012, 16976/2012), va affermato che nel caso in esame trova applicazione il consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale l’Amministrazione finanziaria nell’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, è legittimata a servirsi di qualunque elemento probatorio ai fini dell’accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 3, sul presupposto dell’inferenza probatoria dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti, sicchè, a fronte della legittima prova presuntiva offerta dall’Ufficio, l’onere di dedurre e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della predetta pretesa incombe sul contribuente. (Cass. nn. 24778/2015, 15027/14; 23115/13; 7871/12, 5228/2012, in tema di IVA Cass. n. 1240/2014).

2.3. Il pronunciamento impugnato è dunque palesemente errato: la CTR ha contravvenuto alla predetta regola probatoria, in quanto ha ignorato gli elementi presuntivi sulla scorta dei quali era stata ricostruito il reddito del contribuente segnatamente lo svolgimento dell’attività di arrotino e la disponibilità di proprietà immobiliari e mobiliari, oltre che di liquidità finanziaria per l’emissione di un notevole numero di bonifici da parte del contribuente, come si desume da quanto riportato in ricorso per autosufficienza (fol. 2/5), indici utilizzabili per la ricostruzione induttiva del reddito – ed ha erroneamente considerato come elementi presuntivi i criteri di computo del reddito ricostruito induttivamente (giornate lavorative e guadagno giornaliero) utilizzati dalla G. di F. e condivisi dall’Ufficio, assolvendo il compito decisionale assegnatole in violazione di tale regola presuntiva e senza alcun ausilio deduttivo della parte privata che a detta regola avrebbe dovuto invece attenersi se avesse voluto contrastare in maniera fruttuosa le contestazioni dell’Ufficio.

3.1. In conclusione, i ricorsi riuniti vanno accolti, le sentenze vanno cassate ed i giudizi riuniti vanno rinviati alla CTR della Sicilia in altra composizione per il riesame e l’applicazione dei principi enunciati e per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte di cassazione, previa riunione, accoglie i ricorsi, cassa le sentenze impugnate e rinvia alla CTR della Sicilia in altra composizione per il riesame e per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, Camera di Consiglio, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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