Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25685 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 22/10/2020, dep. 13/11/2020), n.25685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 369-2019 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO n.

13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

N.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 10297/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 21/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione ritualmente notificato T.G. ha evocato in giudizio N.P. innanzi il Giudice di Pace di Roma, invocandone la condanna al pagamento del compenso relativo all’opera professionale svolta dall’attrice in favore della convenuta. La T. esponeva in particolare di aver proposto, per conto della N., una causa per il risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale occorso il 18.5.1088, decisa in primo grado con sentenza del Giudice Conciliatore di Roma dichiarativa della propria incompetenza per territorio. Detta sentenza era poi stata cassata con sentenza della Corte di Cassazione n. 13875 del 1995 ed il giudizio era stato riassunto dinanzi il Giudice Conciliatore, che con ulteriore sentenza n. 51 del 1998 aveva dichiarato improcedibile la riassunzione. Anche questa sentenza era stata cassata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 11180 del 2001 e il giudizio era stato nuovamente riassunto dinanzi il Giudice di Pace di Roma, che con sentenza n. 20812 del 2004 aveva rigettato la domanda. Anche questa decisione era stata assoggettata a ricorso in Cassazione, rigettato da questa Corte con sentenza n. 26067 del 2006, poichè avverso le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità è ammesso ricorso limitato ai soli vizi incidenti sui principi fondamentali della materia.

All’esito di questo articolato giudizio la T. aveva proposto ricorso per il riconoscimento dell’indennizzo da ritardo nella decisione, ai sensi della cd. legge Pinto. La Corte di Appello di Perugia, con provvedimento n. 55 del 2008, aveva liquidato alla parte Euro 1.550, oltre ad Euro 483 di spese legali distratte in favore del procuratore. Sulla base di detta decisione era stata proposta esecuzione forzata, all’esito della quale il terzo pignorato, Banca d’Italia, aveva eseguito il pagamento del dovuto mediante unico vaglia cambiario intestato alla parte. Quest’ultima aveva incassato il titolo senza corrispondere il compenso al procuratore.

La T. aveva quindi proposto azione per il pagamento di quanto di sua spettanza, relativamente al giudizio promosso ai sensi della cd. legge Pinto, ed il Giudice di Pace, con sentenza n. 811 del 2015, l’aveva parzialmente accolta, riconoscendo alla professionista un compenso di Euro 591,52 oltre spese di lite. L’appello proposto dalla T. avverso detta decisione veniva rigettato dal Tribunale di Roma con sentenza n. 10297 del 2018.

Ricorre per la cassazione di detta ultima decisione T.G. affidandosi a tre motivi.

N.P., intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., nonchè il vizio di apparenza della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perchè il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto che la domanda di riconoscimento del compenso professionale fosse riferita al solo procedimento proposto ai sensi della cd. legge Pinto, e non anche a tutti i gradi del giudizio presupposto.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115,116 c.p.c., del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, e art. 1362 c.c., nonchè il vizio di omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè il giudice di merito avrebbe erroneamente interpretato la domanda proposta dall’attrice, senza rilevare che la stessa aveva concluso, nelle note conclusive depositate in prime cure, precisando il credito di Euro 1.074,52 limitatamente al solo giudizio di equa riparazione, dando atto che da detto importo doveva essere detratta la somma di Euro 483, già liquidata dalla Corte di Appello di Perugia, e concludendo quindi per la condanna della N. al pagamento della differenza, pari ad Euro 591,52.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115,116 c.p.c., e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, nonchè il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè il Tribunale avrebbe dovuto ritenere provato lo svolgimento dell’attività di assistenza professionale nei diversi giudizi indicati in atto di citazione, a fronte della mancata contestazione della circostanza da parte convenuta.

Le tre censure, che per la loro connessione meritano un esame congiunto, sono inammissibili per diversi e concorrenti profili. Esse infatti non superano la statuizione della sentenza impugnata, secondo la quale la T. avrebbe formulato, in prime cure, domanda di pagamento dei compensi professionali maturati non già in riferimento ai vari giudizi presupposti a quello di equa riparazione, bensì soltanto con riguardo a quest’ultimo. Sotto questo profilo, il Tribunale ha confermato la statuizione del Giudice di Pace che, prendendo atto della quantificazione del compenso che la T. aveva operato con le note conclusive depositate in primo grado, aveva condannato la N. al pagamento della residua somma indicata da parte attrice, pari ad 591,52.

La T. contesta l’interpretazione della domanda giudiziale operata dal giudice di merito, senza tuttavia confrontarsi con il principio secondo cui “Nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonchè dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella esercitata. Tale ampio potere, attribuito al giudice per valutare la reale volontà della parte quale desumibile dal complessivo comportamento processuale della stessa, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità soltanto se il suo esercizio ha travalicato i predetti limiti, ovvero è insufficientemente o illogicamente motivato” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8225 del 29/04/2004, Rv. 572456; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 383 del 15/01/1999, Rv. 522326).

Nel caso in cui il ricorrente deduca il vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c., e cioè del principio di corrispondenza tra chiesto e il pronunciato, la Corte di cassazione, venendo in rilievo un error in procedendo, deve procedere all’esame diretto degli atti giudiziari pregressi, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2148 del 05/02/2004, Rv. 569894). Tuttavia l’accesso al fascicolo è consentito soltanto quando il motivo sia intrinsecamente ammissibile: dal che deriva che il ricorrente, ove censuri la statuizione della sentenza impugnata sotto profili attinenti all’interpretazione del contenuto della domanda, ha l’onere di riprodurre gli atti e documenti del giudizio di merito nei loro passaggi essenziali alla decisione e di precisare l’esatta collocazione dei documenti nel fascicolo d’ufficio al fine di renderne possibile l’esame nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6014 del 13/03/2018, Rv. 648411).

Nel caso specifico le censure non soddisfano i requisiti suindicati. La T. ha infatti riprodotto solo uno stralcio della narrazione in fatto contenuta nella citazione introduttiva del giudizio di merito, ma non anche le conclusioni rassegnate in prime cure, nè quelle formulate in appello. In aggiunta, ha dato atto (cfr. pag. 11 del ricorso) di aver precisato il proprio credito, nelle note conclusive depositate innanzi il Giudice di Pace, negli esatti termini indicati dalla sentenza impugnata, invocando in particolare la condanna della N. al pagamento della sola differenza di Euro 591,52. Somma, questa, che corrisponde esattamente a quanto effettivamente riconosciuto alla T. all’esito del giudizio di merito; dal che si configura un ulteriore profilo di inammissibilità delle censure in esame, per evidente difetto di interesse all’impugnazione, avendo il giudice di merito riconosciuto alla parte l’utilità che quest’ultima aveva chiesto.

Neppure giova alla ricorrente il richiamo al principio di non contestazione, posto che esso va evidentemente rapportato alla domanda formulata dalla parte e ai fatti costitutivi allegati: poichè il giudice di merito ha sostanzialmente riconosciuto alla T. quanto da quest’ultima richiesto, non si configura alcun profilo di violazione dell’art. 115 c.p.c..

Infine, anche ammesso che la domanda della T. fosse effettivamente volta ad ottenere il riconoscimento del compenso relativo ai giudizi presupposti a quello di equa riparazione, le censure difettano del necessario livello di specificità, non avendo la ricorrente indicato nel ricorso nè il valore dei detti giudizi, nè lo scaglione di tariffa ad ess applicabile; nè precisato il conteggio dei valori, minimi e massimi, previsti da detto scaglione. In proposito, questa Corte ha chiarito che il ricorrente per cassazione che deduca la violazione dei minimi tariffari deve, a pena d’inammissibilità, indicare il valore della controversia rilevante ai fini dello scaglione applicabile, trattandosi di presupposto indispensabile per consentire l’apprezzamento della decisività della censura (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 2532 del 10/02/2015, Rv. 634324) nonchè specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore” (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 30716 del 21/12/2017, Rv. 647175).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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