Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25685 del 01/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 01/12/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 01/12/2011), n.25685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23445-2009 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, STUMPO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.C.S. – CONSORZIO IMPRESE COOPERATIVE SOCIALI Società Cooperativa

Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 250, presso

lo studio dell’avvocato CORRADI MARCELLO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RICUPERATI ANDREA, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 683/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 30/06/2009 R.G.N. 1352/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA; udito l’Avvocato CORRADI

MARCELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROMANO Giulio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Torino la ICS scs – Consorzio Imprese Cooperative Sociali società cooperativa sociale, convenne in giudizio l’Inps e premesso che:

– era stata chiamata a rispondere con decreto ingiuntivo, in via solidale D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, comma 2, con la cooperativa Eco L’Idea a rl, dei debiti retributivi di quest’ultima nei confronti di suoi numerosi dipendenti;

– aveva transatto tutte le relative controversie, provvedendo ai connessi pagamenti;

– era stata ammessa al passivo del fallimento della cooperativa Eco L’Idea, successivamente dichiarato, con riconoscimento del privilegio generale mobiliare spettante ai lavoratori subordinati per l’importo di Euro 104.675,00, corrispondente all’ammontare dei TFR e delle ultime tre mensilità di retribuzione;

– aveva vanamente presentato domanda, per un importo equivalente, al Fondo di Garanzia dell’Inps;

– il pagamento effettuato in favore dei lavoratori delle somme ad essi dovute per TFR e per gli ultimi tre mesi di retribuzione l’avevano surrogata di diritto, ex art. 1203 c.c., n. 3, nel corrispondente diritto di cui i lavoratori erano titolari nei confronti del Fondo di Garanzia ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 2, e D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2;

ciò premesso, chiese pertanto la condanna dell’Istituto al pagamento della somma suddetta, oltre rivalutazione e interessi. Sulla resistenza dell’Inps il Giudice adito accolse il ricorso.

Con sentenza in data 20.5 – 29.6.2009, la Corte d’Appello di Torino respinse l’impugnazione proposta dall’Inps, osservando, in particolare, che la legittimazione a richiedere il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità di retribuzione al Fondo di Garanzia doveva essere riconosciuta a favore di chi – come la ICS scs – era tenuta ex lege, In quanto coobbligata solidale con il datore di lavoro, D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29 a soddisfare nei confronti dei dipendenti di altra azienda (appaltatrice del servizio commissionato) i crediti oggetto dell’intervento del Fondo di Garanzia, ed aveva adempiuto a tale dovere.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale l’Inps ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo e illustrato con memoria.

La ICS scs – Consorzio Imprese Cooperative Sociali società cooperativa sociale ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo l’Istituto ricorrente, denunciando violazione di legge (L. n. 297 del 1982, art. 2; D.Lgs. n. 80 del 1992, artt. 1 e 2 in relazione al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 19, comma 2, e art. 100 c.p.c.), deduce l’insussistenza del presupposto legittimante l’intervento del Fondo di Garanzia, ossia l’inadempimento dell’obbigazione retributiva e del trattamento di fine rapporto; ciò in quanto l’odierna controricorrente aveva provveduto all’adempimento in quanto obbligata solidale della datrice di lavoro per i debiti retributivi di quest’ultima nei confronti dei dipendenti, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 (nel testo applicabile ratione temporis); erroneamente, pertanto, la Corte territoriale aveva ritenuto che la tutela offerta dal Fondo di Garanzia in favore del credito dei lavoratori fosse applicabile in favore di un obbligato in solido dello stesso datore di lavoro e che, pertanto, non poteva essere considerato alla stregua di un avente diritto del lavoratore.

2. L’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dalla controricorrente sul rilievo che l’argomentazione sviluppata non era stata devoluta, con il ricorso d’appello, all’esame della Corte territoriale, non può essere accolta.

La doglianza svolta integra infatti soltanto una difesa in diritto, senza alterazione delle pacifiche allegazioni fattuali già introdotte in causa e, come tale, si sostanzia unicamente nella contestazione dell’applicabilità alla fattispecie della normativa invocata a fondamento della pretesa azionata in giudizio e, pertanto, in una questione già compresa nel thema decidendum e rilevabile d’ufficio.

3. La giurisprudenza di legittimità, a cui ha fatto riferimento l’impugnata sentenza, ha reiteratamente affermato che la funzione previdenziale dell’intervento del Fondo di Garanzia dell’Inps, di cui al D.Lgs. n. 297 del 1982, l’art. 2 non osta all’intervento del Fondo a favore del cessionario a titolo oneroso del credito relativo al trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore, in quanto l’intervento è previsto in favore degli “aventi diritto” e, con tale termine, che non può che essere inteso nel medesimo significato attribuito all’identica espressione contenuta nell’art. 2122 c.c., si fa riferimento agli aventi causa in genere del lavoratore, a prescindere dal titolo, universale o particolare, della successione nel diritto (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 10208/2008; 11010/2008;

25256/2010).

Il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2 (nel testo come sostituito dal D.Lgs. n. 251 del 2004, art. 6, comma 1, ed applicabile, ratione temporis, alla presente controversia, con esclusione quindi delle ulteriori modifiche successivamente intervenute) prevede che “2. Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”.

L’obbligazione della committente ed odierna controricorrente è dunque testualmente qualificata di natura solidale con quella della Società appaltatrice ed i pagamenti dei crediti dei lavoratori, pacificamente effettuati (e sussistendo al contempo l’interesse alla loro soddisfazione in forza del suddetto obbligo di legge), comportano la surrogazione di diritto ai sensi dell’art. 1203 c.c., n. 3, (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 3937/1995; 22860/2007) e, quindi, il subentro del solvens nella posizione creditizia degli accipientes.

La controricorrente, per effetto degli effettuati pagamenti, va quindi ricompresa, alla stregua della surricordata interpretazione della normativa di riferimento (D.Lgs. n. 297 del 1982, art. 2) accolta dalla giurisprudenza di legittimità, nell’ambito degli “aventi diritto” che possono accedere alle prestazioni del Fondo di garanzia.

Il motivo all’esame dev’essere pertanto disatteso.

4. In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Istituto ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 50,00 oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA