Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25684 del 15/10/2018

Cassazione civile sez. II, 15/10/2018, (ud. 13/04/2018, dep. 15/10/2018), n.25684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1624-2015 proposto da:

FORLENZA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 154, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SPARANO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE

104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS,

rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO DIMITA, MARCO

GRANESE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3336/2014 del GIUDICE DI PACE di SALERNO,

depositata il 02/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/04/2018 dal Consigliere RAFFAELE SABATO.

Fatto

RILEVATO

che:

– con citazione notificata il 19.10.2013 M.A. ha convenuto la Forlenza s.r.l. innanzi al giudice di pace di Salerno per ottenerne condanna alla restituzione 1ell’importo di Euro 500,00, versato a titolo di acconto all’atto della sottoscrizione di una proposta di acquisto di un impianto di antifurto recapitata al di lui domicilio e successivamente da lui stesso revocata ò prima dell’accettazione della convenuta;

– la Forlenza si è costituita chiedendo il rigetto della domanda e spiegando riconvenzionale affinchè, accertato l’avvenuto perfezionamento del contratto, il signor M. fosse condannato al pagamento dell’intero corrispettivo;

– il giudice di pace ha accolto la domanda, ritenendo il contratto non perfezionatosi poichè una clausola del modulo sottoscritto dal M., denominato “preventivo-commissione”, ne prevedeva espressamente l’efficacia “solo dopo l’accettazione da parte della direzione della Forlenza s.r.l.”, nella specie mai intervenuta o comunicata al proponente; ha osservato, in ogni caso, che la comunicazione inviata dal M. a Forlenza ben potesse qualificarsi come recesso dal contratto ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 65 (nel testo vigente ratione temporis), tempestivamente esercitato entro il sessantesimo giorno successivo al contratto, a fronte del fatto che non risultavano preventivamente soddisfatti gli obblighi di informazione nei confronti del consumatore;

– avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Forlenza s.r.l. sulla base di due motivi; l’intimato ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il ricorso è inammissibile;

– trattandosi, infatti, di sentenza pronunziata dal giudice di pace secondo equità ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, (dovendosi sempre considerare tale la sentenza resa in controversia non eccedente il valore di Euro 1.100,00 a prescindere dal fatto che il giudice abbia applicato norme di legge – cfr. Cass. 5.6.2015, n. 11739), l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso era l’appello a motivi limitati previsto dall’art. 339 c.p.c., comma 3;

– la proponibilità del ricorso per cassazione, in particolare, non è configurabile neppure sulla base dell’art. 360 cod. proc. civ., u.c., in quanto esclusa dall’appellabilità della sentenza del giudice di pace pronunciata nell’ambito della giurisdizione equitativa, sia pure per motivi limitati (cfr. Cass. 14.3.2012, n. 4036; Cass. 4.6.2007, n. 13019);

– d’altro canto, il presente ricorso sarebbe inammissibile anche a voler considerare la sentenza impugnata come resa secondo diritto, avuto riguardo al fatto che il rapporto giuridico dedotto in lite trae origine da un contratto concluso secondo le modalità di cui all’art. 1342 cod. civ., trattandosi, in tal caso, di decisione appellabile;

– il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con statuizione secondo soccombenza sulle spese che si liquidano in dispositivo; sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento a favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 800 per compensi; ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 13 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2018

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