Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25684 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 14/12/2016, (ud. 04/11/2016, dep.14/12/2016),  n. 25684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. ACETO Aldo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13581-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE ARENA VERONA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 57/2010 della COMM. TRIB. REG. DEL VENETO

depositata il 15/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2016 dal Consigliere Dott. LA TORRE MARIA ENZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento del 4 motivo

di ricorso per quanto di ragione, rigetto degli altri motivi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto, n. 57/21/10 dep. il 15 aprile 2010, che in riforma della sentenza di primo grado (CTP di Verona, n. 85/04/2008), ha accolto l’appello della Fondazione Arena di Verona.

La CTR, per quanto ancora rileva, ha riconosciuto il diritto alla corresponsione degli interessi sul rimborso parziale delle somme versate a titolo di Irap dalla Fondazione Arena di Verona per gli anni dal 1999 al 2002, il cui decorso è stato individuato non già dalla data di presentazione della domanda di rimborso, come ritenuto dall’Ufficio e dalla sentenza di prime cure, ma dal semestre successivo a quello in cui le singole somme erano state versate (in applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 44, norma speciale rispetto alla norma generale di cui all’art. 2033 c.c.). Quanto alla corresponsione degli interessi sulle somme liquidate a titolo di interessi, la CTR ha escluso ricorresse un’ipotesi di anatocismo, trattandosi di interessi su somme oggetto di una obbligazione pecuniaria, sulle quali vanno conseguentemente applicati gli interressi legali, spettanti ope legis, con decorso dalla data di messa in mora del debitore fino al saldo (ex art. 1224 c.c.).

L’Intimata non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 44 e 44 bis) e dei principi generali in materia di autoliquidazione delle imposte, per avere la CTR statuito che gli interressi sulle somme dichiarate e versate, di cui il contribuente chieda e ottenga il rimborso, decorrono dal primo semestre successivo al versamento.

2. Col secondo motivo si deduce violazione di legge (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 44 e art. 2033 c.c.), per avere la CTR erroneamente statuito che in materia di istanza di rimborso di somme dichiarate e non versate (ai fini dell’Irap), gli interessi decorrono (dal primo semestre successivo al versamento (D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 44) e non dalla data dell’istanza di rimborso (ex art. 2033 c.c.).

3. I due motivi del ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati e vanno respinti.

3.1. La giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che gli interessi dovuti per il ritardo nel rimborso delle imposte dirette, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 44, a differenza degli ordinari interessi che, in quanto frutti civili, si acquistano di giorno in giorno, maturano, per ogni semestre intero, escluso il primo, con decorrenza dalla data del versamento e fino a quella dell’ordinativo di pagamento. L’art. 44 cit. richiama esplicitamente il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 5, con la conseguenza che è applicabile, ai versamenti diretti, la disciplina dei rimborsi semestrali; da ciò discende che gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate decorrono, non dalla data della domanda, ma dal secondo semestre successivo alla data del versamento (Cass. n. 15246 del 2012; n. 22217 del 2008).

Al riguardo, la norma citata (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 44) – nel prevedere il tasso di interesse (modificato di volta in volta da successivi e periodici decreti ministeriali), sulla restituzione di somme versate, a titolo di imposte dirette, in eccedenza a quanto effettivamente dovuto per il periodo in considerazione – stabilisce che il contribuente ha diritto alla corresponsione di tale interesse “per ognuno dei semestri interi, escluso il primo” ricompresi tra la data del versamento e quella dell’ordinativo con il quale venga, in concreto, effettuata la restituzione della maggiore imposta versata.

Orbene, il riferimento letterale della norma ai “semestri interi”, lascia fondatamente ritenere che il diritto in parola maturi al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, ed al tasso vigente a tale momento (Cass. n. 15246 2012, cit.). In altri termini, il tasso legale al quale occorre fare riferimento per la liquidazione degli interessi sulla restituzione della maggiore imposta pagata, è quello vigente – in forza dei decreti ministeriali emessi in materia – al momento in cui viene a scadenza ciascun singolo semestre, giacchè è solo in tale momento che il diritto alla percezione di detti interessi viene a maturare a favore del contribuente.

3.2. Correttamente pertanto il giudice d’appello ha ritenuto applicabile la norma speciale, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 44, che regola il pagamento degli interessi per la ripetizione di somme pagate in eccedenza a titolo d’imposta e non, come preteso dalla Fondazione Arena di Verona, l’art. 2033 c.c., che disciplina, in via generale, la ripetizione dell’indebito.

4. Col quarto motivo del ricorso si deduce violazione di legge (art. 1224 c.c. e 1283 c.c.), per avere la CTR erroneamente ritenuto che gli interessi possano essere produttivi di interessi fuori dalle condizioni di cui all’art. 1283 c.c., in presenza di atto di costituzione in mora, ai sensi dell’art. 1224 c.c..

5. Il motivo è infondato, alla luce del chiaro disposto dell’art. 1283 c.c. (il quale prevede la produzione di interessi sugli interessi scaduti solo dalla data della domanda giudiziale o, in virtù, di espressa convenzione e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi) nonchè alla luce della giurisprudenza di questo Corte (cui il Collegio ritiene di attenersi) secondo cui dal principio stabilito nell’art. 1283 c.c., come sopra illustrato, consegue che il giudice può condannare al pagamento degli interessi sugli interessi solo se si sia accertato che alla data della domanda giudiziale erano già scaduti gli interessi principali (sui quali calcolare gli interessi secondari), e cioè che il debito era esigibile e che il debitore era in mora, e che vi sia una specifica domanda giudiziale del creditore o la stipula di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi.

5.1. Per le obbligazioni dell’amministrazione finanziaria di rimborso di imposte, in particolare, il contribuente – creditore è tenuto ad indicare tutti gli elementi necessari alla liquidazione di essi, a cominciare dalla capitalizzazione del primo semestre di interessi maturati sul capitale e, soprattutto, è tenuto a formulare la richiesta nell’atto introduttivo del giudizio tributario avente ad oggetto il rimborso d’imposta, non potendosi gli interessi anatocistici considerare un accessorio del credito principale conseguente in via automatica all’accoglimento della domanda di rimborso o di quella degli interessi (Cass. n. 11171 del 2013; S.U. n. 13478 del 2008; Cass. n. 4935/2006; n. 4830/2004; da ultimo Cass. n. 8156 del 2016).

5.2. Nella specie, come evincibile dalla sentenza impugnata – laddove afferma che “la CTP ha rigettato la domanda di liquidazione degli interessi sulla somma rappresentata dagli interessi perchè non espressamente richiesti” – la domanda giudiziale di interessi anatocistici, non è stata proposta nell’atto introduttivo del giudizio tributario avente ad oggetto il rimborso d’imposta, ma solo con il ricorso in appello allorquando, peraltro, erano già stati corrisposti non solo la sorte capitale ma anche gli interessi legali (ancorchè erroneamente calcolati con decorrenza dal giorno della proposizione della domanda di rimborso).

Si deve perciò ritenere che, esclusa la ricorrenza dell’anatocismo, sono stati correttamente applicati nella specie gli interessi legali ex art. 1224 c.c., spettanti ope legis.

6. Resta conseguentemente assorbito il terzo motivo col quale si deduce omessa e insufficiente motivazione sull’omessa quantificazione degli sulla omessa quantificazione degli interessi, che come già riferito sono stati correttamente quantificati dalla CTR.

7. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

8. Nulla sulle spese, non avendo la Fondazione Arena di Verona svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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