Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25684 del 11/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 11/10/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 11/10/2019), n.25684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6072-2014 proposto da:

ABC ACQUA BENE COMUNE NAPOLI AZIENDA SPECIALE, (già ARIN S.P.A.), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 50, presso lo studio dell’avvocato

EMANUELE MERILLI, rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO

TURRA’;

– ricorrente –

contro

D.M.F., V.C., VE.CA., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell’avvocato

GUIDO PARLATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4687/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/07/2013, R. G. N. 1736/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accolto la domanda proposta da V.A. – ex dipendente nel periodo 27 giugno 1955- 31 dicembre 1985 di AMAN, (azienda municipalizzata dell’acquedotto di Napoli), cui è succeduta dapprima ARIN (Azienda risorse idriche di Napoli) ed ora ABC, Acqua bene comune Azienda speciale, intesa ad ottenere l’inclusione dell’indennità di incentivazione prevista dall’accordo sindacale 2/9/1971 nella base di calcolo della pensione aziendale a carico dell’azienda, con condanna della stessa al pagamento delle differenze maturate.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso ABC, Acqua bene comune Azienda speciale, affidato a tre motivi.

3. D.M.F., V.C. e Ve.Cl., eredi di V.A., già costituiti in secondo grado, hanno resistito con controricorso.

4. All’esito dell’adunanza del 6.7.2016 della Sesta sezione civile-lavoro – in previsione della quale le parti avevano depositato memorie ex art. 380 bis c.p.c. – la causa è stata rimessa a questa IV Sezione, ritenendo non sussistere i presupposti per la trattazione camerale.

5. I controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. preliminarmente, in continuità con quanto già espresso da questa Corte di legittimità (Cass. n. 26440 del 2018), occorre chiarire che non osta alla trattazione del ricorso con rito camerale la circostanza che con l’ordinanza interlocutoria pronunciata dalla Sesta sezione lavoro la causa sia stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, occorrendo tener conto del disposto testuale dell’art. 375 c.p.c., u.c., che prescrive la mera “opportunità” della trattazione in pubblica udienza dei ricorsi che abbiano ad oggetto questioni rilevanti o prive di precedenti (cfr. Cass. 4 aprile 2017, n. 8869), e non prevede l’obbligo di rimettere all’udienza pubblica cause che presentino le evidenziate caratteristiche (v., da ultimo, Cass. 18 febbraio 2019, n. 4678);

7. nel caso di specie, non presentando le questioni oggetto di esame il carattere della novità o della particolare rilevanza, il ricorso può essere, pertanto, trattato in adunanza camerale, risultando comunque garantito il pieno contraddittorio delle parti su tutte le problematiche poste dall’oggetto della decisione impugnata, così come dal contenuto del ricorso.

8. Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 85,99,112,414 e 437 c.p.c., ha censurato la decisione per avere ritenuto inammissibile, sul rilievo della novità della questione introdotta, il motivo di gravame con il quale l’azienda aveva eccepito l’inapplicabilità al V., in quanto cessato dal servizio prima della relativa adozione, della Delib. n. 104 del 1987 posta alla base della pretesa azionata, considerato che solo in virtù di detta delibera l’indennità in questione avrebbe assunto i caratteri di fissità e continuatività.

9. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 112 c.p.c., ha contestato la ricostruzione del contenuto dell’atto di appello operata dalla Corte di merito.

10. Con il terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., ha censurato la decisione per avere ritenuto applicabile la Delib. n. 407 del 1987 del consiglio di amministrazione dell’allora AMAN anche al V., nonostante questi fosse già cessato dal servizio all’epoca dell’adozione della stessa.

11. Occorre premettere che la decisione della Corte d’appello è fondata su due autonome rationes decidendi: la prima, attinta dal primo e secondo motivo di ricorso, attiene alla ritenuta novità della questione relativa alla diversità dell’indennità di incentivazione di cui alla Delib. Commissione Amministratrice n. 404 del 1987 rispetto a quella prevista e regolamentata dalla L. n. 1077 del 1959. La seconda, attinta dal terzo motivo, attiene all’interpretazione data dalla Corte di merito alla suddetta delibera, nel senso di includere tra i beneficiari coloro che fossero cessati dal servizio anteriormente alla data di emissione della delibera, ma assunti prima del 30.1.1963, con riferimento al trattamento previdenziale successivo.

12. Il terzo motivo, che può essere esaminato per primo in quanto assorbente, è infondato.

Occorre premettere che l’interpretazione del contratto è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica o, nei limiti consentiti, per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione (Cass. 25574/2008).

13. Al fine di riscontrare l’esistenza di errori di diritto o di vizi del ragionamento, non è poi sufficiente l’astratto riferimento alle regole degli artt. 1362 e ss., ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto e del modo in cui il giudice del merito si sia da quei canoni discostato (Cass. n. 6311 del 2018, Cass.n. 15253 del 2016; Cass. n. 10896 del 2016).

14. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. n. 31122 del 29/12/2017; Cass. 03/09/2010, n. 19044; Cass. 12/07/2007, n. 15604; Cass. 07/03/2007, n. 5273; Cass. 22/02/2007, n. 4178).

15. Nel caso che ci occupa, in applicazione dei richiamati principi occorre concludere che il ragionamento del giudice di merito è esente dalle censure che vengono prospettate.

16. L’indennità di incentivazione venne introdotta in via sperimentale, allo scopo di scoraggiare la tendenza assenteistica nei posti di lavoro, dall’accordo sindacale del 2 settembre 1971, ratificato con Delib. aziendale 27 novembre 1971, con il quale venne stabilito di corrispondere al personale AMAN (poi ARIN) una indennità nella misura dello 0,80% dello stipendio lordo di fatto percepito, per ogni giorno di effettiva presenza e fino ad un massimo di 22 giorni al mese. Successivamente, con Delib. 29 aprile 1975, la Commissione Amministratrice dell’AMAN rese definitiva l’indennità in questione, avendo accertato che erano state raggiunte le finalità che avevano ispirato l’introduzione di tale indennità, e cioè una massiccia contrazione delle assenze e dei permessi, con conseguente più elevato indice di produttività.

17. E’ solo con la cennata delibera tuttavia che si è operato l’ampliamento della base pensionistica, individuata non più con riferimento al solo minimo di tabella dello stipendio, bensì a tutti gli emolumenti fissi e continuativi costituenti la retribuzione del personale di pari grado in servizio. E ciò al fine di omogeneizzare la pensione corrisposta dal CPDEL a quella aziendale che era rimasta ancorata al solo stipendio.

18. L’interpretazione del giudice territoriale, che ritenuto che la limitata retroattività di cui è stata dotata la disposizione ha determinato l’applicazione del nuovo sistema di calcolo soltanto con la cennata decorrenza, dovendosi tuttavia applicare anche a coloro che fossero in quiescenza già precedentemente, ma con effetto sui ratei futuri, costituisce uno dei possibili significati che possono darsi alla disposizione, che il giudice territoriale ha desunto da una valutazione concatenata delle clausole e dalla origine storica e ratio della previsione.

19. Nè alcun valido motivo di censura è stato proposto in merito all’accertamento di merito, sotteso al ragionamento del giudice territoriale, relativo ai requisiti di fissità e continuatività assunto in concreto per il de cuius dall’emolumento in questione.

20. L’interpretazione adottata è peraltro coerente con quella ratificata da plurimi arresti di questa Corte, che hanno ritenuto che la suddetta delibera si applichi anche ai dipendenti non più in servizio in quanto il fatto che essa fissi la decorrenza del nuovo sistema di calcolo a far tempo dal 1 gennaio 1987, vale a dire da epoca antecedente alla data della sua approvazione (29 settembre 1987), sarebbe incomprensibile qualora si fosse voluto prevedere l’applicazione del nuovo sistema di computo ai soli dipendenti in servizio, i quali certamente non potevano essere titolari di pensione alla pregressa data di decorrenza. E del tutto decisiva – ha aggiunto questa Corte – si rivela la dizione “senza calcolo retroattivo al pregresso regime pensionistico”, con la quale l’Azienda, nell’estendere l’applicabilità della delibera a favore dei dipendenti già in quiescenza, si è preoccupata di evitare che siffatta estensione potesse incidere sul trattamento precedentemente percepito (Cass. n. 1926 del 2014, Cass. 1 ottobre 2013 n. 22377; Cass. 3 ottobre 2007 n. 20734).

21. Poichè il motivo che attinge la seconda ratio decidendi non è fondato, ne discende l’inammissibilità per difetto di interesse dei primi due motivi, comunque inidonei ad ottenere la riforma della sentenza impugnata.

22. Segue coerente il rigetto del ricorso.

23. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore in virtù della dichiarata anticipazione.

24. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.700,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore avv. Guido Parlato.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019

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