Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25683 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 22/10/2020, dep. 13/11/2020), n.25683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36759-2018 proposto da:

P.Q. E M.D., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA AUGUSTO BEVIGNANI n. 12, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

PALMA, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO LAROCCA;

– ricorrenti –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GIOVANNI

RANDACCIO n. 1, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO MUSA,

rappresentato e difeso dall’avvocato VITO ZIZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 478/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 07/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 14.09.2004 C.G. conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Fasano, P.Q. e M.D., chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 15.051,89 oltre interessi legali e rivalutazione, a titolo di compenso per le opere eseguite dall’appaltatore, su incarico dei convenuti, in forza del contratto di appalto stipulato tra le parti nel 1999. Si costituivano in giudizio il P. e la M., resistendo alla domanda e spiegando a loro volta riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento, a cagione del mancato completamento dei lavori e della loro esecuzione non a regola d’arte.

Con sentenza n. 102 del 2012 il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Fasano, accoglieva in parte la domanda dell’attore, condannando i convenuti al pagamento della somma di Euro 11.405,60 oltre interessi legali, e respingendo la domanda riconvenzionale da questi ultimi proposta.

Interponevano appello il P. e la M. e si costituiva in seconde cure il C., resistendo al gravame.

Con la sentenza n. 478 del 2018, oggi impugnata, la Corte di Appello di Lecce accoglieva parzialmente l’impugnazione, riducendo la somma dovuta all’appaltatore all’importo di Euro 7.767,46 oltre interessi e condannando gli appellanti al pagamento dei tre quarti delle spese del doppio grado di giudizio.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione P.Q. e M.D., affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso C.G..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e dell’art. 2907 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente statuito la loro condanna al pagamento dei tre quarti delle spese del doppio grado di giudizio, in difetto di appello incidentale spiegato dal C. in punto di spese.

La censura è inammissibile ai sensi di quanto previsto dall’art. 360-bis c.p.c., n. 1.

La Corte leccese ha infatti applicato il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “Il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poichè gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione” (Cass. Sez.1, Ordinanza n. 14916 del 13/07/2020, Rv.658671; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731). Poichè nel caso di specie la Corte territoriale ha riformato la decisione di prime cure, riducendo l’importo dovuto dagli appellanti all’appellato, rispetto a quanto a suo tempo liquidato dal Tribunale, il nuovo regolamento delle spese del doppio grado del giudizio di merito è pienamente giustificato.

I ricorrenti non deducono peraltro, nel motivo di ricorso, ragioni idonee ad indurre un mutamento del richiamato orientamento giurisprudenziale, ma sottolineano da un lato l’elemento dell’assenza di appello incidentale del C. in punto di spese – come detto, non necessario, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, in caso di riforma della prima decisione – e dall’altro lato la circostanza che essi sono risultati vittoriosi in seconde cure, dimenticando che il giudice è tenuto a regolare le spese di lite in relazione all’esito complessivo dell’intero giudizio di merito (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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