Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25682 del 15/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25682 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 24279/08 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

legis;

– ricorrente contro

Perrini Maria Giulia, elettivamente domiciliata in
Roma, Via XXIV Maggio n. 43, presso lo Studio dell’Avv.
Corrado Grande che la rappresenta e difende,
congiuntamente e disgiuntamente,

all’Avv.

Porcari, giusta delega in calce al controricorso;

Michele

Data pubblicazione: 15/11/2013

- controricorrente avverso la sentenza n. 193/02/07 della Commissione
Tributaria Regionale della Basilicata, depositata 1’8
aprile 2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Mario Capolupo, per la
ricorrente;
udito l’Avv. Michele Porcari, per la controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 193/02/07, depositata 1’8
aprile 2008, la Commissione Tributaria Regionale della
Basilicata, rigettato l’appello dell’Ufficio,
confermava la decisione n. 81/01/04 della Commissione
Tributaria Provinciale di Matera che aveva annullato
l’avviso di liquidazione n. 001V003108/002 emesso nei
confronti della contribuente Perrini Maria Giulia a
recupero della maggior imposta di registro in relazione
all’acquisto di un terreno agricolo, sostenendosi, da
parte dell’Amministrazione, che la contribuente, non
essendo coltivatore diretto, bensì “imprenditrice
agricola a titolo principale”, non aveva diritto

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udienza del 19 settembre 2013, dal Consigliere Dott.

all’agevolazione di cui all’art. 14 1. 15 dicembre
1998, n. 441.
Secondo la CTR, invece, il beneficio in parola doveva
esser

riconosciuto

in

ragione

della previsione

contenuta all’art. 13 1. 11 dicembre 1952, n. 2362, per
cui “Agli atti di acquisto e di rivendita di terreni,

proprietà contadina nell’esecuzione della sua attività,
sono estese le agevolazioni previste dall’art. 3 del
decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114”. A
giudizio della CTR, difatti, in forza della appena
veduta disposizione, “l’agevolazione di cui si discute
spetta in senso oggettivo tutte le volte che vi sia un
acquisto di terreni nell’ambito del più complesso
procedimento messo

in

atto

dall’ISMEA per

il

raggiungimento dei suoi fini istituzionali”; essendo
pertanto irrilevante, così concludeva la CTR, che la
contribuente fosse o non fosse coltivatore diretto.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico
mezzo.
La contribuente resisteva con controricorso.
Diritto

l. L’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza a’
sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per
“Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.lgs. 24
febbraio 1948, n. 114, oltreché dell’art. 13 l. 11
dicembre 1952, n. 2361, dell’art. 14 1. 15 dicembre
1998, n. 441 e dell’art. 9 d.lgs. 5 marzo 1948, n.

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effettuati dalla Cassa per la formazione della piccola

121”, deducendo, a riguardo, che l’art. 14, comma 5, 1.
n. 441 del 1998, rubricata in “Norme per la diffusione
e la valorizzazione dell’imprenditoria giovanile in
agricoltura”, “agevola gli imprenditori agricoli a
titolo principale infraquarantenni”, assoggettando
l’acquisto di terreni ad una ridotta imposta di

ragionava l’Agenzia delle Entrate, doveva considerarsi
“insostenibile” la tesi della CTR che, in forza del
solo fatto che la compravendita era avvenuta “con
l’intervento della Cassa per la Formazione della
Piccola Proprietà Contadina (ISMEA)”, aveva
riconosciuto il beneficio fiscale stabilito invece a
favore dei soli coltivatori diretti dall’art. 13 1. n.
2362 del 1952, legge rubricata in “Disposizioni a
favore della piccola proprietà contadina”; art. 13 cit.
la cui lettera era: “Agli atti di acquisto e di
rivendita di terreni, effettuati dalla Cassa per la
formazione della piccola proprietà contadina
nell’esecuzione della sua attività, sono estese le
agevolazioni previste dall’art. 3 del decreto
legislativo 24 febbraio 1948, n. 114”; beneficio,
quest’ultimo, all’evidenza, in effetti, secondo
l’Agenzia delle Entrate, esclusivamente “finalizzato
alla formazione della piccola proprietà contadina”, e,
per tale motivo, non estendibile alla contribuente,
che, appunto, non era coltivatore diretto; del resto,
continuava l’Agenzia delle Entrate, l’art. 9 d.lgs. n.
121 del 1948, istitutivo dell’ISMEA, chiariva proprio

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registro pari al 75% di quella ordinaria; per cui, così

che “La Cassa provvede all’acquisto dei terreni, alla
loro eventuale lottizzazione ed alla rivendita a
coltivatori diretti soli od associati in cooperativa”;
in realtà, osservava l’Ufficio, il tutto trovava luogo
in una violazione di legge da parte dell’ISMEA, che non
avrebbe potuto vendere alla contribuente “in quanto

dell’art. l d.l. 114/48”; tra l’altro, terminava
l’Agenzia delle Entrate, l’interpretazione della CTR
avrebbe determinato “ingiustificate disparità di
trattamento tra l’imprenditore agricolo
infraquarantenne che compra dall’ISMEA e quello che
compra da qualsiasi altro venditore”. Il quesito era:
“se incorra nel vizio di violazione di legge (art. 3
d.lgs. 24 febbraio 1948, n. 114, art. 13 1. 11 dicembre
1952, n. 2361, art. 14 1. 15 dicembre 1998, n. 441 e
art. 9 d.lgs. 5 marzo 1948, n. 121) la sentenza che
rigetti l’appello proposto dall’A.F. ritenendo che
l’applicazione in misura fissa delle imposte di
registro ed ipotecaria sia estesa dall’art. 13 1.
11.12.1952, n. 2362 a tutti gli atti di rivendita di
terreni effettuati dalla Cassa per la Formazione della
Piccola Proprietà Contadina (ora, ISMEA) in luogo che
accoglierlo essendo, dette agevolazioni, applicabili
agli atti d’acquisto e di rivendita di terreni
effettuati dalla Cassa, solo quando l’atto è
finalizzato alla formazione della piccola proprietà
contadina e cioè allorquando l’acquirente abbia la
qualifica di coltivatore diretto e non, come nella

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erroneamente ritenuta coltivatore diretto ai sensi

fattispecie, quella di imprenditore agricolo in via
principale”.
Il motivo è fondato.
E’

inter partes pacifico che la contribuente non sia

coltivatore diretto, ciò che non consente di
riconoscere l’agevolazione oggetto di controversia; in

della Cassa, ora ISMEA, stabilisce che “La Cassa
provvede all’acquisto dei terreni, alla loro eventuale
lottizzazione ed alla rivendita a coltivatori diretti
soli od associati in cooperativa”. Elemento costitutivo
del beneficio in parola, beneficio previsto dall’art.
13 1. n. 2362 del 1952, è pertanto che il terreno sia
venduto a coltivatori diretti. Del resto, l’art. 13 1.
n. 2362 del 1952, in questo senso ribadendo il
carattere indispensabile dell’acquisto da parte di un
coltivatore diretto, significativamente riferisce
l’agevolazione alle sole vendite poste in essere dalla
Cassa “nell’esecuzione della sua attività”, che è
appunto quella della vendita a coltivatori diretti
secondo l’art. 9 appena cit., escludendo perciò
dall’agevolazione vendite diverse. Tutto quanto
evidenziato, peraltro, è coerente rispetto al compito
istituzionale che la legge ha assegnato dell’ISMEA,
compito che è quello di diffondere la piccola proprietà
contadina, non invece quello opposto di favorire la
formazione del latifondo.
2. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatti, questa Corte deve decidere il merito della

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effetti, l’art. 9 d.lgs. n. 121 del 1948, istitutivo

ESENTE
Al SEINS i
IN. 131
ALL.
N. 5
MATERIA rMIBUTAIMA
controversia col rigetto del ricorso della contribuente
introduttivo della lite fiscale.
3. Nella complessità e particolarità della vicenda,
debbono farsi consistere i giusti motivi che inducono
questa Corte a compensare integralmente le spese
processuali di ogni fase e grado.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata
sentenza e, decidendo il merito, rigetta il ricorso col
quale la contribuente ha introdotto la lite fiscale;
compensa integralmente le spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 19 settembre 2013

P.Q.M.

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