Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25682 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 14/12/2016, (ud. 04/11/2016, dep.14/12/2016),  n. 25682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. GARRI Amelia – Consigliere –

Dott. ACETO Aldo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16488-2010 proposto da:

STIA STUDIO TECNICO INGG. G. SRL in persona del Liquidatore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PALUMBO 26,

presso lo studio EP SPA, rappresentato e difeso dagli avvocati UGO

GAETA, CARLO GAETA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 85/2009 della COMM. TRIB. REG. DELLA CAMPANIA

depositata il 06/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2016 dal Consigliere Dott. LA TORRE MARIA ENZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato NICOLAIS per delega dell’Avvocato

GAETA CARLO che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATO

La società S.T.I.A. studio tecnico ingg. G. srl in liquidazione, in persona del liquidatore Dott. P.L., ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, n. 85/52/09 dep. il 6 maggio 2009, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello dell’Ufficio in ricorso avverso cartella esattoriale (per Irpeg e Ilor anno 1988) con la quale Gest Line s.p.a., per conto dell’Agenzia delle entrate, ha iscritto a ruolo le rate non versate a seguito di istanza di definizione L. n. 289 del 2002, ex art. 16. In particolare la CTR ha disatteso l’eccezione dedotta dalla società in relazione agli effetti della sentenza favorevole alla contribuente della Corte di cassazione, intervenuta in data successiva alla presentazione del condono, che ha prodotto la definitiva estinzione del processo.

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso S.T.I.A. studio tecnico ingg. G. s.r.l. deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per non avere la CTR pronunciato su tutta la domanda e in particolare sul motivo di duplicazione dell’imposizione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 67;

2. col secondo motivo si denunzia insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo, rappresentato dal giudicato della cassazione sulla validità del condono e conseguente duplicazione dell’imposizione.

3. Entrambi i motivi, che possono per questo essere esaminati congiuntamente, sono soggetti ad una comune declaratoria di inammissibilità per mancanza del quesito di diritto. Trattandosi di ricorso per cassazione proposto nei confronti di provvedimento pubblicato dopo il 2 marzo 2006 e prima del 4 luglio 2009, deve infatti trovare applicazione l’art. 366 – bis c.p.c., inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, (abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, lett. d), applicabile, per espressa previsione dell’art. 58 della stessa legge, alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato o depositato dopo il 4 luglio 2009), a tenore del quale “Nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (cfr. ex multis Cass. n. 30640 del 2011; S.U. 11652/08; 16528/08).

1. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

2. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 3.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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