Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25681 del 15/11/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 25681 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
SENTENZA
sul ricorso n. 10008/08 proposto da:
Accardo
elettivamente domiciliata in Roma, Via
Baldo degli Ubaldi n. 71, presso lo Studio dell’Avv.
Massimiliano Monchi, rappresentata e difesa dall’Avv.
Roberto D’Amato, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
–
intimato
–
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale
pro tempore,
elettivamente domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Data pubblicazione: 15/11/2013
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende
ope
legis;
–
intimata
–
avverso la sentenza n. 10/41/07 della Commissione
Tributaria Regionale della Campania, depositata il 16
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19 settembre 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 10/41/07, depositata il 16
femow2007, la Commissione Tributaria Regionale della
Campania, confermava la decisione n. 676/14/04 della
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che aveva
respinto il ricorso della contribuente Accardo Rosa
avverso l’avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni
n. 991V011828/001 emesso a recupero della maggior
imposta di registro in relazione alla vendita di quota
di immobile, questo perché, secondo la CTR, la
variazione della rendita attribuita al ridetto
immobile, sulla quale era stato rideterminato il valore
dello stesso, “andava richiesta al competente Ufficio
Tecnico Erariale”.
2
febbraio 2007;
Contro la sentenza della CTR, la contribuente proponeva
ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
L’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze non
si costituiva.
L’Agenzia delle Entrate
si
costituiva al
solo
dichiarato scopo di partecipare alla discussione.
l. A’
sensi dell’art. 57, comma l, d.lgs. 300/99 –
legge istitutiva delle Agenzie delle Entrate
Ministero dell’Economia e delle Finanze ha perduto la
legittimazione a stare in giudizio con decorrenza dal 1
gennaio 2001
(Cass. 22992/10; Cass. 9004/07; Cass.
12075/04).
2. La contribuente censurava la sentenza, deducendo, in
rubrica, “Omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa fatti controversi e decisivi per il
giudizio”; nell’illustrare il motivo, essenzialmente,
la contribuente esponeva che la CTR aveva sbagliato a
ritenere che oggetto della controversia fosse
l’erroneità del classamento, mentre invece la questione
era che il ridetto classamento non era riferibile alla
data del rogito, con la conseguenza che inesattamente
la CTR avrebbe ritenuto esistente la “legittimazione
passiva dell’UTE”.
Il motivo è inammissibile perché, in violazione
dell’art. 366
bis
c.p.c., non viene sintetizzato in
apposito momento il fatto decisivo e controverso che
senza spiegazione o con spiegazione insufficiente o
contraddittoria la CTR avrebbe negato o affermato
3
Diritto
ESENTE DA7?:, S Tn AZIONE
Al SEI\iSi D17
N. 131
IVI.ArLR; A T 1 -2.1 i
lA
(Cass. sez. n. 4353 del 2013; Cass. sez. Il n. 8355 del
2012).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 19 settembre 2013