Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25681 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 14/12/2016, (ud. 04/11/2016, dep.14/12/2016),  n. 25681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. GARRI Amelia – Consigliere –

Dott. ACETO Aldo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5886-2010 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA R.

GIOVAGNOLI 21 C/O NOTARI FRANCESCO, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO PAOLO FERRAGONIO, che la rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 322/2008 della COMM. TRIB. REG. DELLA PUGLIA,

depositata il 22/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2016 dal Consigliere Dott. LA TORRE MARIA ENZA;

udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

G.A. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, n. 322/27/08 dep. il 22 dicembre 2008, che confermando la decisione di primo grado, ha dichiarato inammissibile l’appello della contribuente in contenzioso relativo ad impugnazione di avviso di accertamento notificato in assenza di dichiarazione dei redditi (per Irpef e Ilor anno 1987, per redditi derivanti da cessione di azienda). In particolare la C.T.R. ha rilevato che il ricorso introduttivo è stato presentato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnato e che l’atto di appello non contiene alcuna doglianza in merito alla sentenza impugnata.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso G.A. deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e n. 5, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, art. 18, nella parte in cui è stato dichiarato inammissibile non solo il ricorso in appello ma anche il ricorso di primo grado, per decorrenza dei termini dalla notifica dell’accertamento, essendo stato l’atto impositivo notificato solo in data 11.08.1992 (e non in data 11.05.1992, come erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado).

2. Col secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e n. 5, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20 e art. 21, per avere la C.T.P. dichiarato inammissibile il ricorso e la C.T.R. confermato la decisione, senza motivare e senza specificare i termini della questione.

3. Entrambi i motivi, che possono per questo essere esaminati congiuntamente, sono soggetti ad una comune declaratoria di inammissibilità per mancanza del quesito di diritto. Trattandosi di ricorso per cassazione proposto nei confronti di provvedimento pubblicato dopo il 2 marzo 2006 e prima del 4 luglio 2009, deve infatti trovare applicazione l’art. 366 – bis c.p.c., inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, (abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, lett. d), applicabile, per espressa previsione dell’art. 58 della stessa legge, alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato o depositato dopo il 4 luglio 2009), a tenore del quale “Nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione” (cfr. ex multis Cass. n. 1013/2015;. n. 30640 del 2011; n. 24255/11; n. 5447 del 2010; S.U. 11652/08; 16528/08).

4. Il ricorsa va pertanto dichiarato inammissibile.

5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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