Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25681 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 22/10/2020, dep. 13/11/2020), n.25681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20386-2019 proposto da:

L.F., rappresentato e difeso dall’avvocato GIAN PAOLO

CAMPUS;

– ricorrente –

contro

D.M., D.P.G., T.M.N.,

rappresentati e difesi dall’avvocato G.S.;

– controricorrenti –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, SEZIONE

DISTACCATA DI SASSARI, depositato il 24/12/2018; udita la relazione

della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2020 dal

Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

L.F. impugna, articolando un unico motivo di ricorso per “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.”, il decreto n. 23294/2018 del 24 dicembre 2018 reso dalla Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari.

D.M., D.P.G. e T.N.M. resistono con controricorso.

Il decreto del 24 dicembre 2018 della Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha rigettato il reclamo proposto da L.F. avverso il provvedimento del Tribunale di Sassari pronunciato in data 12 luglio 2018, con il quale era stata accolta la domanda dei condomini D.M., D.P.G. e T.N.M. volta alla revoca giudiziale di L.F. dall’incarico di amministratore del Condominio di (OMISSIS). La Corte d’appello ha confermato la sussistenza delle denunciate gravi irregolarità gestionali per la mancata redazione del rendiconto per quattro anni, poste a fondamento della revoca dell’amministratore, ed ha perciò condannato lo stesso al pagamento delle spese processuali del giudizio di reclamo.

L’unico motivo di ricorso di L.F. deduce che, avendo natura di volontaria giurisdizione, il provvedimento di revoca dell’amministratore di condominio non possa contenere alcuna statuizione sulle spese.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria.

Il Collegio reputa che il ricorso sia inammissibile, in quanto il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame del motivo di ricorso non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa, con conseguente inammissibilità ex art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, è invero inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte d’appello provvede sul reclamo contro il decreto del tribunale in tema di revoca dell’amministratore di condominio, previsto dagli artt. 1129 e 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione; tale ricorso è, invece, ammissibile soltanto avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo (Cass. Sez. 6 – 2, 28/07/2020, n. 15995; Cass. Sez. 6 – 2, 11/04/2017, n. 9348; Cass. Sez. 6 – 2, 30/03/2017, n. 8283; Cass. Sez. 6 – 2; Cass. Sez. 6 – 2, 01/07/2011, n. 14524; Cass. Sez. U, 29/10/2004, n. 20957).

Va inoltre osservato in premessa come il procedimento di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio, che può essere intrapreso su ricorso di ciascun condomino, riveste un carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare, ed è ispirato dall’esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell’amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell’amministratore. Il giudizio è improntato a rapidità, informalità ed ufficiosità, potendo, peraltro, il provvedimento essere adottato “sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente” (art. 64 disp. att. c.c., comma 1,). Il decreto del tribunale di revoca incide, quindi, sul rapporto di mandato tra condomini ed amministratore al culmine di un procedimento camerate plurilaterale, nel quale, tuttavia, l’intervento giudiziale è pur sempre diretto all’attività di gestione di interessi.

E’ comunque del tutto conforme all’orientamento interpretativo di questa Corte, consolidatosi sulla base del principio enunciato da Cass. Sez. U, 29/10/2004, n. 20957, la conclusione che il procedimento diretto alla revoca dell’amministratore di condominio soggiace al regolamento delle spese ex art. 91 c.p.c..

L’art. 91 c.p.c., secondo cui il giudice con la sentenza che chiude il processo davanti a sè, dispone la condanna alle spese giudiziali, intende riferirsi, infatti, a qualsiasi provvedimento che, nel risolvere contrapposte pretese, definisce il procedimento, e ciò indipendentemente dalla natura e dal rito del procedimento medesimo; pertanto, la norma trova applicazione anche ai provvedimenti di natura camerate e non contenziosa, come quelli in materia di revoca dell’amministratore di condominio, sicchè, mentre la decisione nel merito del ricorso di cui all’art. 1129 c.c., comma 11, non è ricorribile in cassazione, la consequenziale statuizione relativa alle spese, in quanto dotata dei caratteri della definitività e della decisorietà, è impugnabile ai sensi dell’art. 111 Cost. (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, 23/06/2017, n. 15706; Cass. Sez. 6 – 2, 11/04/2017, n. 9348; Cass. Sez. 2, 01/09/2014, n. 18487; Cass. Sez. 2, 26/06/2006, n. 14742).

Va da ultimo precisato come Cass. Sez. 2 11/10/2018, n. 25336, che il ricorrente richiama a base della sua censura, avesse in realtà ad oggetto un provvedimento con il quale la corte di appello aveva pronunciato sul reclamo contro il decreto del tribunale in tema di nomina (e non di revoca) dell’amministratore di condominio, previsto dall’art. 1129 c.c., comma 1, all’esito di procedimento che non è diretto a risolvere un conflitto di interessi, ma solo ad assicurare al condominio l’esistenza dell’organo necessario per l’espletamento delle incombenze ad esso demandate dalla legge, e dalla cui definizione non può derivare una situazione di soccombenza ai fini della pronuncia sulle spese di lite (Cass. Sez. VI-2, 16/11/2017, n. 27165; Cass. Sez. 2, 06/05/2005, n. 9516; Cass. Sez. 2, 11/04/2002, n. 5194).

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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