Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25680 del 15/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 25680 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 8013/08 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

legis;
ricorrente
contro
Pasqualini Alice, elettivamente domiciliata in Roma,
Via Giambattista Vico n. 22, rappresentata e difesa
dall’Avv. Salvatore Mileto, giusta delega a margine del
controricorso;
– controri corrente –

Data pubblicazione: 15/11/2013

avverso la sentenza n. 18/10/07 della Commissione
Tributaria Regionale della Liguria, depositata il 25
gennaio 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19 settembre 2013, dal Consigliere Dott.

udito l’Avv. dello Stato Mario Capolupo, per la
ricorrente;
udito l’Avv. Michele Porcari, per delega dell’Avv.
Salvatore Mileto, per la controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 18/10/07, depositata il 25
gennaio 2007, la Commissione Tributaria Regionale della
Liguria, respinto l’appello dell’Ufficio, confermava la
decisione n. 36/05/05 della Commissione Tributaria
Provinciale di Imperia, la quale aveva accolto il
distinto ricorso proposto dalla contribuente Pasqualini
Alice, coerede con Merello Gisella del de cuius Merello
Ezio,

avverso

l’avviso

di

liquidazione

n.

00/00908/000013/001; col quale avviso, l’Ufficio
recuperava all’imposta di successione somme per spese
mediche sostenute a favore del de

cuius;

oltreché,

venivano recuperati ad imponibile terreni agricoli
ereditati dalla sola Merello Gisella; in effetti,

2

Ernestino Bruschetta;

nonostante il possesso in capo a Merello Gisella delle
condizioni personali di esenzione dall’imposta di
successione richieste dall’art. 14 1. 15 dicembre 1998,
n. 441, l’Ufficio riteneva che i terreni agricoli in
parola non potessero lo stesso esser esclusi
dall’attivo ereditario ex artt. 9, comma 1; 12, lett.

Al contrario CTR riteneva, dopo aver ribadita la
statuizione per cui le somme per le spese mediche
sostenute a favore del de

culus

andavano detratte

dall’imponibile ereditario, che i terreni agricoli
ereditati dalla sola Merello Gisella, la quale era in
possesso dei requisiti richiesti dall’art. 14 1. n. 441
cit. per l’esenzione dall’imposta di successione,
dovessero escludersi dall’imponibile ereditario a’
sensi degli artt. 9, comma 1;. 12, lett. i) d.lgs. n.
346 cit.
Contro la sentenza della CTR, ma con solo riguardo la
decisione di esclusione dall’imponibile ereditario dei
terreni agricoli, l’Agenzia delle Entrate proponeva
ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo.
La contribuente resisteva con controricorso.
Diritto

1. L’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza a’
sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo,
in rubrica, “Violazione e falsa applicazione dell’art.
12, comma l, lett. i), d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
(nella formulazione originaria in vigore fino alle
modifiche apportate dall’art. 69, comma 1, lett. f)),

3

i), d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346,.

legge 21 novembre 2000, n. 342), con riferimento
all’art. 14 l. 15 dicembre 1998, n. 441 (nella
formulazione in vigore dal 6 gennaio 1999 al 31
dicembre 2000)”; questo perché, a giudizio
dell’Ufficio, l’esenzione di cui all’art. 14 1. n. 441
cit., avendo un carattere “soggettivo”, non poteva

previste dall’art. 12, lett. i), d.lgs. n. 346 cit.; e,
da ciò, la conseguenza dell’inapplicabilità dell’art.
9, comma 1, d.lgs. n. 346 cit.; la quale ultima
disposizione, escludeva dall’attivo ereditario
unicamente i beni e diritti che il ridetto art. 12,
lett. i), appunto, esentava dall’imposta. Il quesito
era difatti: “se, l’art.12, comma l, lett. i), d.lgs.
31 ottobre 1990, n. 346, nella parte in cui dispone che
non concorrono a formare l’attivo ereditario <>, possa interpretarsi,
come afferma la CTR, nel senso che non concorrono a
formare l’attivo ereditario, i diritti relativi a fondi
rustici oggetto di successione che l’art. 14, comma
1,1. n. 441 del 1998 dichiara esenti dall’imposta sulle
successioni, e conseguentemente se sia legittimo
l’operato dell’Ufficio che, in relazione alla denuncia
di successione presentata 1’8.8.2000 da Merello Gisella
e Pasqualini Alice, non ha escluso dall’attivo
ereditario il valore di 5 cespiti immobiliari aventi
natura di fondi rustici, di cui la sola Merello Gisella
chiedeva applicarsi l’agevolazione per gli imprenditori

4

farsi rientrare tra le esenzioni d’imposta “oggettive”

agricoli di cui all’art. 14 1. 441/98 che dispone
l’esenzione d’imposta, in quanto non riconducibili
nelle ipotesi di beni che non concorrono a formare
l’attivo ereditario individuati all’art. 12, comma l,
lett. i), d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346″.
Il motivo è fondato.

spiegato dalla concorde dottrina, che le esenzioni
stabilite all’art. 12 d.lgs. n. 346 cit. hanno tutte
natura “oggettiva”. La disposizione, cioè, esclude
dall’imposta solo taluni beni e diritti a prescindere
dalle qualità personali di ciascuno. Diversamente,
invece, l’esenzione di cui all’art. 14 l. n. 441 cit. è
meramente personale. Ed in tale direzione deve essere
restrittivamente interpretato l’art. 12, lett. i),
d.lgs. n. 346 cit. che, come noto, nel tentativo di
superare la storica incertezza insorta in precedenza,
per cui non era affatto sicuro che fossero esenti da
imposta altri diritti o beni equiparabili ai titoli di
Stato, si è semplicemente limitato a chiarire che
l’esenzione vale per ogni titolo o bene o diritto di
provenienza statale. Cosicché le esenzioni personali,
come quella in discorso, che non rientrano in quelle
dell’art. 12 d.lgs. n. 346 cit., non essendo tra quelle
prese in considerazione dall’art. 9, comma 1, d.lgs. n.
346 cit., debbono entrare a far parte dell’imponibile;
salva, ovviamente, l’eventuale esenzione “soggettiva”
dall’imposta di successione a favore del coerede cui

5

Deve essere in effetti osservato, siccome del resto

ESENTE DA REGISTkAZIONE
Al SENSI DEL DJR
N. 131 T43. ALL.
MATERIA
spetti e da attuarsi mediante “scorporo” dall’imposta

N.5

dovuta sull’imponibile ereditario netto.
2. Non essendo necessario accertare ulteriori fatti,

ex

art. 384, comma 2, c.p.c. questa Corte deve decidere la
causa nel merito col rigetto del ricorso introduttivo
della lite fiscale limitatamente al recupero ad

3. La complessiva reciproca soccombenza e la difficoltà
delle questioni appena trattate, inducono questa Corte
a compensare integralmente le spese processuali di ogni
fase e grado.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso,

cassa l’impugnata

sentenza e, decidendo il merito, respinge il ricorso
della contribuente avverso l’avviso di liquidazione n.
00/00908/000013/001 limitatamente al recupero ad
imponibile dei terreni agricoli; compensa le spese di
ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 19 settembre 2013

imponibile dei terreni agricoli.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA