Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25680 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 14/12/2016, (ud. 28/10/2016, dep.14/12/2016),  n. 25680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7159-2011 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO MAGNO 1,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA ZINCONE, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 72/2010 della COMM. TRIB. REG. della Toscana

depositata il 02/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2016 dal Consigliere Dott. LA TORRE MARIA ENZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato FERRARA per delega dell’Avvocato

ZINCONE che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PISANA che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

G.M. d’Agenzia entrate.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

G.M. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, n. 72/30/10 dep. 02/07/10, che in relazione a impugnazione di cartella esattoriale emessa a seguito di notifica di due avvisi di accertamento per Irpef anni 1996 e 1997 ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (preceduti da invito al contraddittorio), ha accolto l’appello dell’Ufficio, in riforma della decisione di primo grado.

In particolare la CTR ha ritenuto decisiva la questione della notifica degli avvisi di accertamento, prodromici alla notifica della cartella impugnata, che ha considerato regolare, in quanto effettuata presso il domicilio indicato nelle dichiarazioni dei redditi – indicazione “costituente notizia legale in ordine al domicilio fiscale” – ancorchè non coincidente con le risultanze anagrafiche. Ciò anche in considerazione della mancata contestazione da parte del contribuente in sede di contraddittorio, cui il contribuente aveva partecipato, notificato allo stesso indirizzo al quale erano stati notificati gli accertamenti. L’Agenzia si costituisce con controricorso.

Il ricorrente produce successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso G.M. deduce violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 2 e art. 60, anche in relazione all’art. 6 dello statuto del contribuente), avendo l’Agenzia notificato gli avvisi di accertamento all’indirizzo risultante dalla dichiarazione dei redditi ((OMISSIS)); indirizzo errato, in quanto egli risiedeva in via del (OMISSIS) (prima del trasferimento in altro Comune), per cui l’Agenzia avrebbe dovuto verificare, attraverso le risultanze anagrafiche, quale fosse il domicilio reale presso il quale notificare gli atti impositivi; ammette di essere a conoscenza degli avvisi, per avere partecipato al contraddittorio (p. 16 del ricorso), ritenendo che ciò non incide comunque sulla inesistenza/nullità della notifica.

2. Col secondo motivo si denunzia omessa, insufficiente motivazione su un fatto decisivo, costituito dalla verifica della effettiva volontà del contribuente di eleggere domicilio all’indirizzo indicato nelle dichiarazioni dei redditi ((OMISSIS)) ai fini della notifica degli avvisi di accertamento, in mancanza di prova (quale la produzione dei frontespizi delle dichiarazioni tributarie 1996 e 1997, avendo l’Ufficio prodotto solo il modello Unico relativo ad annualità diverse, anni 2002 e 2003).

3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati e vanno respinti.

4. Come accertato dai giudici di merito e non contestato (con ciò cadendo la censura di vizio di motivazione), il domicilio del G., indicato nelle dichiarazioni dei redditi, era quello di (OMISSIS), presso il quale l’Agenzia ha effettuato la notifica degli avvisi di accertamento che hanno preceduto la cartella di pagamento.

5. Giova al riguardo premettere che le notificazioni degli atti tributari debbono essere eseguite al domicilio fiscale del contribuente (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60), che per le persone fisiche si identifica con quello del Comune nella cui anagrafe sono iscritte (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58). Il disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 3, (alla cui stregua le variazioni e modificazioni di indirizzo risultanti dai registri anagrafici “hanno effetto” ai fini delle notifiche degli atti dell’Amministrazione finanziaria, ancorchè soltanto dal trentesimo giorno successivo alla variazione anagrafica), non autorizza la conclusione che dovendo in ogni caso l’Ufficio, prima di notificare un atto al contribuente, controllare, mediante una verifica sui registri anagrafici, l’attualità dell’indicazione della residenza contenuta nella dichiarazione dei redditi – detta indicazione sia priva di effetti ai fini della notifica degli atti dell’Amministrazione finanziaria.

Tale interpretazione renderebbe del tutto priva di scopo l’indicazione della residenza nella dichiarazione dei redditi, prescritta nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 4, e urterebbe contro il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui l’indicazione, nella dichiarazione dei redditi, della propria residenza (o di un proprio domicilio in un indirizzo diverso da quello di residenza, ma nell’ambito del medesimo comune ove il contribuente è fiscalmente domiciliato) va effettuata in buona fede, nel rispetto del principio dell’affidamento che deve conformare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario (cfr. Cass. n. 15258 del 2015; Cass. nn. 5358/06, 11170/13, 26715/13, nella quale ultima si legge: “ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58, al dovere del contribuente di dichiarare un determinato domicilio o sede fiscale ed un determinato rappresentante legale, non corrisponde l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di verificare e controllare l’attualità e l’esattezza del domicilio eletto”).

6. Sulla scorta di tali considerazioni deve allora affermarsi che altro è il caso di un cambio di residenza e altro è il caso di una originaria difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi; in quest’ultimo caso, infatti, la notificazione che si sia perfezionata presso l’indirizzo indicato nella dichiarazione dei redditi (anche quando, come nella specie, il perfezionamento della notifica avvenga tramite il meccanismo della compiuta giacenza dell’atto in casa comunale) deve considerarsi valida, nonostante che tale indicazione sia difforme rispetto alle risultanze anagrafiche. Pertanto, posto che l’Amministrazione finanziaria era a conoscenza del domicilio del contribuente, come indicato nelle dichiarazioni dei redditi presentate, era valida la notificazione dell’atto impositivo siccome eseguita, ex art. 140 c.p.c., nel domicilio indicato nelle dichiarazioni dei redditi del contribuente, giacchè la procedura di notifica, di cui all’art. 140, adottata per gli avvisi di accertamento è stata utilizzata ricorrendone le condizioni, rendendo la conseguente cartella esattoriale impugnabile solo per vizi propri, nel caso di specie non rilevati.

7. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

8. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate, in ragione del consolidarsi della giurisprudenza posta a base della decisione in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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