Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25680 del 11/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 11/10/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 11/10/2019), n.25680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23737/2013 proposto da:

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio dell’avvocato GIANDOMENICO CATALANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORELLA FRASCONA’;

– ricorrente –

contro

SAN MARTINO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 51, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO RUFINI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VALENTINA PAROLINI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

EQUITALIA ESATRI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 183/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 23/04/2013 R.G.N. 466/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2019 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e del incidentale;

udito l’Avvocato GIANDOMENICO CATALANO; udito l’Avvocato VALENTINA

PAROLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Cremona, in parziale accoglimento dell’opposizione a cartella esattoriale proposta da San Martino Srl, riteneva che questa fosse responsabile in solido del pagamento dei premi Inail omessi dalla società CSA, che aveva ottenuto in subappalto i lavori di facchinaggio e movimentazione biancheria appaltati da San Martino Srl a Williams Italia, in relazione al periodo dal 1.1.2008 al 29.2.2008.

2. La Corte d’appello di Brescia rigettava l’appello principale proposto dall’Inail ed accoglieva quello incidentale proposto da San Martino Srl e, in riforma della sentenza del Tribunale, accoglieva integralmente l’opposizione avverso la cartella esattoriale oggetto di causa, escludendo la responsabilità solidale dell’opponente per i premi Inail dovuti dalla società subappaltatrice.

3. Per la cassazione della sentenza l’Inail ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso San Martino Srl, che ha proposto altresì ricorso incidentale. Equitalia Esatri s.p.a. è rimasta intimata.

4. Il ricorso principale e quello incidentale, proposti avverso la medesima sentenza, sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c..

5. Questa Corte all’esito dell’adunanza del 20.2.2019 ha rimesso la causa alla pubblica udienza ritenendo non ricorrere le ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5), per la decisione in camera di consiglio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. A fondamento del ricorso principale l’Inail deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, e sostiene che nella dizione “contributi previdenziali” contenuta nel testo dell’art. 29, anteriore alla riforma del 2012 debbano ritenersi compresi anche i premi Inail.

7. A fondamento del ricorso incidentale San Martino s.r.l. deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e lamenta che la Corte d’appello di Brescia abbia ingiustificatamente disposto la compensazione integrale delle spese dei due gradi di giudizio sulla base di una motivazione illogica ed inconsistente che riguarda contrasti giurisprudenziali sulla questione di diritto affrontata.

8. Il ricorso principale è fondato.

Il testo del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, nella sua formulazione originaria, prevedeva che “in caso di appalto di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”.

9. Il testo è stato a più riprese modificato: dal D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, art. 6, comma 1, dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 911, dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, art. 21, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, comma 31, lett. a) e b), dal D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 2, e infine dal D.L. 17 marzo 2017, n. 25, art. 2, comma 1, lett. a) e b), convertito dalla L. 20 aprile 2017, n. 49.

10. Solo per effetto della modifica apportata dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, art. 21, comma 1, è stata esplicitamente prevista l’obbligazione solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con riferimento anche ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, con previsione che è rimasta sino al testo attualmente in vigore.

11. La tesi della Corte territoriale, secondo la quale la formulazione dell’art. 29 anteriore alla detta riforma del 2012 non si riferirebbe ai premi Inail, non è corretta.

12. Occorre premettere che il D.Lgs. n. 276 del 2003, all’art. 85 ha abrogato la L. 23 ottobre 1960, n. 1369, e con essa l’art. 3, che prevedeva all’ultimo comma l’obbligo dell’imprenditore, in solido con l’appaltatore e relativamente ai lavoratori da questi dipendenti, “all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza”.

13. La previsione era formulata in termini ampi, ed era idonea quindi a configurare la responsabilità solidale dell’imprenditore appaltante in relazione a tutte le obbligazioni, previdenziali, assistenziali ed assicurative Inail.

14. Il suddetto D.Lgs. n. 276, art. 29 comma 2, ha mantenuto la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali, non riportando però il riferimento agli obblighi derivanti dalle leggi di assistenza.

15. Tale esclusione non può ritenersi sintomo della volontà del legislatore di far venire meno la responsabilità solidale del committente per i premi Inail, non potendo ravvisarsi tra gli obiettivi della delega conferita con la L. n. 30 del 2003 quello di indebolire la tutela dell’istituto assicuratore pubblico.

16. La funzione dell’istituto inoltre non rientra nel concetto di assistenza, che trova il proprio fondamento nell’art. 38 Cost., comma 1, – che prevede che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento dell’assistenza sociale – potendosi qualificare piuttosto l’Inail come ente strumentale per la realizzazione degli obiettivi previsti dall’art. 38 Cost., comma 2, là dove prevede che “i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria” (v. in tal senso Corte Cost. n. 36 del 7/2/2000; v. anche Corte UE 22 gennaio 2002 nel procedimento C218/00, che ne ha evidenziato lo scopo sociale e l’attuazione del principio della solidarietà, così escludendo che la sua attività sia un’attività economica ai sensi del diritto della concorrenza e che, quindi, tale ente costituisca un’impresa ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato).

17. La disposizione del 2003 ha quindi piuttosto utilizzato il termine “contributi previdenziali” in modo atecnico, con formula ampia idonea a ricomprendere anche i premi Inail, non essendo spiegabile la lacuna di garanzia per il versamento dei premi che altrimenti si determinerebbe sino al 2012.

18. L’utilizzazione atecnica del termine contributi da parte del legislatore non è peraltro un novum nel sistema, potendosi richiamare il D.Lgs. n. 124 del 2004, art. 6, che prevede che “le funzioni ispettive in materia di previdenza e di assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell’Inps, dell’Inail, dell’Enpals e dagli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell’ambito dell’attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi”, e l’art. 2778 c.c., in materia di privilegi sui mobili, in relazione al quale il Legislatore è intervenuto con il D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 4, comma 3, conv. dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, equiparando i crediti per i premi Inail a quelli per l’assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti (v. Cass. 15/07/2010, n. 16593).

19. Nel febbraio 2012, con il D.L. 9 febbraio, n. 5, e la successiva legge di conversione, il Legislatore ha dunque meglio definito i contorni dell’obbligazione solidale del committente, ribadendo con maggiore chiarezza aspetti già previsti dalle precedenti formulazioni della norma, quali la responsabilità solidale del committente anche per i premi Inail e la limitazione dell’obbligazione solidale a quanto relativo al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

20. Non ha pregio in senso contrario il rilievo della Corte d’appello secondo il quale l’art. 29, avrebbe la funzione di tutelare il lavoratore (e non gli enti), funzione che non ricorrerebbe con riferimento all’assicurazione Inail nella quale vige il principio dell’automaticità delle prestazioni, in quanto non vi sono sicuri elementi testuali per finalizzare la previsione all’esclusiva tutela del lavoratore, considerato che anche a seguito della novellazione del febbraio 2012 è stata mantenuta la formulazione secondo la quale il committente è obbligato in solido “… a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonchè i contributi previdenziali e i premi assicurativi…”, mentre è evidente che i contributi, così come i premi, sono dovuti agli enti gestori.

21. Il ricorso principale deve quindi essere accolto e la sentenza gravata dev’essere cassata in relazione ad esso, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la fattispecie attenendosi al seguente principio di diritto: “anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, la responsabilità solidale del committente prevista dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, aveva ad oggetto anche i premi Inail dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”.

22. L’esame del motivo posto a fondamento del ricorso incidentale rimane assorbito dall’accoglimento del ricorso principale, in quanto la questione delle spese dovrà essere rivista all’esito della rivisitazione della questione riproposta.

23. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

24. Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi principale e incidentale, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019

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