Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2568 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 12/12/2018, dep. 30/01/2019), n.2568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 16530-2014 proposto da:

I.G.M. AMBIENTE S.r.L., in persona del legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato

ANTONINO DIERNA, rappresentata e, difesa dall’Avvocato GIUSEPPE

VACCARO giusta procura speciale estesa a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

la rappresenta e difende ope legis;

e

RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. (già SERIT SICILIA S.p.A.), in persona

del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA,

presso lo studio dell’Avvocato MARCELLO MAGNANO, rappresentata e

difesa dall’Avvocato ANTONELLA FIDELIO giusta procura speciale

estesa in calce al controricorso

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 487/16/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 16.12.2013, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12.12.2018 dal Consigliere Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

MATTEIS STANISLAO che ha concluso per il rigetto del primo motivo di

ricorso, accolto il secondo di ricorso, con rimessione alla CTR per

la decisione nel merito;

udito per la ricorrente l’Avvocato GIUSEPPE VACCARO e per le

resistenti l’Avvocato dello Stato GIOVANNI PALATIELLO e l’Avvocato

ANTONELLA FIDELIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 16.12.2013 la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha annullato, su impugnazione della società IGM Ambiente S.r.L., la sentenza n. 618/4/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa che aveva respinto il ricorso proposto dalla medesima avverso cartella di pagamento recante iscrizioni a ruolo di omessi versamenti di ritenute alla fonte IRPEF e accessori di legge per l’anno 2007.

In particolare, la CTR aveva annullato la decisione impugnata per irregolare costituzione del contradditorio tra le parti, assegnando alla ricorrente il termine di gg. 40 per la produzione di motivi aggiunti a seguito della costituzione dell’Ufficio finanziario nel corso del giudizio di primo grado con produzione documentale.

Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la società IGM, affidato ad unico motivo, lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, “nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, commi 2 e 3 e art. 59, comma 1, lett. b)”.

L’Agenzia delle Entrate ed il Concessionario della Riscossione si sono costituiti con controricorso, deducendo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso principale.

La società ricorrente ha infine depositato memorie ex art. 378 c.p.c

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Occorre preliminarmente esaminare la questione della validità della notifica del ricorso per cassazione, atteso che il Concessionario ha eccepito l’inesistenza della notifica del ricorso in quanto effettuata presso il difensore costituito in primo grado sebbene la società fosse rimasta contumace nel secondo grado di giudizio innanzi alla CTR.

1.2. Va premesso che, quando non sia espressamente conferita per tutti i gradi di giudizio, l’elezione di domicilio contenuta nella procura spiega i suoi effetti solo per il grado di giudizio per il quale è stata conferita; pertanto, la notificazione del ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in appello, se effettuata presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, essendo eseguita in luogo diverso da quello prescritto dall’art. 330 c.p.c., comma 3, ma non privo di un qualche riferimento con il destinatario della notifica, deve considerarsi nulla, e non inesistente, e, conseguentemente, sanabile o a seguito della costituzione della parte intimata, come nella specie, o mediante rinnovazione nella residenza o nel domicilio della parte (cfr. Cass. nn. 11485/2018, 16952/2006, 6947/1995).

1.3. Da siffatti rilievi consegue l’infondatezza dell’eccezione sollevata dalla controricorrente.

2.1. E’ fondato il primo motivo di ricorso, laddove si lamenta che la CTR sarebbe incorsa nel vizio di “ultrapetizione perchè la nullità del procedimento di primo grado, determinata dalla mancata concessione alla società contribuente della possibilità di produrre motivi aggiunti ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24,…(era)… stata rilevata d’ufficio dai Giudici di appello nonostante tale vizio non fosse stato devoluto alla loro cognizione quale motivo di gravame, avendo la CTR al contempo anche omesso di “pronunciare sulla fondatezza del motivo di appello concernente l’inutilizzabilità dei documenti prodotti dall’Agenzia delle Entrate e sugli altri motivi di impugnazione proposti dalla contribuente svolgendo i necessari accertamenti dì fatto”.

2.2. Ai sensi del D.Lgs. cit., art. 24 (Produzione di documenti e motivi aggiunti) “…2. L’integrazione dei motivi del ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altri parti o per ordine della Commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l’interessato ha notizia di tale deposito. 3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l’interessato, a pena d’inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l’udienza devono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente”.

2.3. Dall’esame dei verbali di udienza di primo grado e dell’atto di appello (ritualmente trascritti in ricorso) emerge che l’appellante aveva unicamente lamentato l’inammissibilità della produzione documentale effettuata dall’Agenzia delle Entrate dopo essersi costituita in giudizio in corso di causa, mentre non risulta aver mai formulato, innanzi alla CTP, richiesta di assegnazione di termine per proporre motivi aggiunti.

2.4. La CTR, avendo annullato la sentenza di primo grado e rinviato innanzi al Giudice di prime cure, assegnando d’ufficio termine per proporre motivi aggiunti alla contribuente, è quindi incorsa nel prospettato vizio di ultra petizione, in quanto ha esaminato e accolto l’appello per un motivo non prospettato dalla parte, ed ha inoltre omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione – dall’esame del ricorso in appello, trascritto dalla parte, o dalle sue stesse argomentazioni difensive non emergono ulteriori censure formulate alla sentenza di primo grado – con cui la ricorrente aveva eccepito la violazione, da parte della CTP, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, avendo la CTP “disatteso l’inesistenza della pretesa tributaria… basandosi su documenti illegittimamente acquisiti e che non dovevano… essere presi in considerazione”.

3. Sulla base di quanto sin qui illustrato, il ricorso merita quindi di essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche ai fini del governo delle spese relative alla presente fase di giudizio, alla Commissione Tributaria della Sicilia, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impegnata e rinvia, anche ai fini delle spese della presente fase di giudizio, alla Commissione Tributaria della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 12 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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