Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2568 del 04/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 04/02/2020), n.2568
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20773-2019 proposto da:
M.F., S.V., A.A.,
AC.FR., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIA
FERRANTE;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il
30/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSENTINO
ANTONELLO.
Fatto
RILEVATO
che i ricorrenti nominati in epigrafe hanno impugnato il decreto col quale la corte d’appello di Perugia ha rigettato la loro opposizione avverso la liquidazione delle spese di lite effettuata, nella misura di Euro 450, nel decreto L. n. 89 del 2001 ex art. 3, con cui il consigliere delegato della stessa corte aveva condannato il Ministero della Giustizia a pagare loro Euro 2.000 ciascuno, a titolo di equa riparazione da irragionevole durata di un giudizio;
che il Ministero della Giustizia si è costituito con controricorso;
che la causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 22 novembre 2019, per la quale non sono state depositate memorie;
che i quattro motivi di ricorso risultano sostanzialmente convergenti nel proporre, da diversi punti di vista, una medesima censura, concernente la violazione dei minimi tariffari che vizia la liquidazione delle spese della fase monitoria;
che in detti motivi – segnatamente nel terzo – si pone la questione se tali spese vadano liquidate secondo il D.M. n. 55 del 2014, tabella 8 (procedimenti monitori) o tabella 12 (giudizi innanzi alla corte di appello) allegate;
che la suddetta questione richiede l’approfondimento della trattazione in udienza pubblica.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza davanti alla seconda sezione civile.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020