Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2568 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. II, 03/02/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 03/02/2011), n.2568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13763-2005 proposto da:

C.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 318, presso lo studio dell’avvocato

CAPPUCCILLI VITTORIO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SPINOZZI ALFREDO DI MAURIZIO MICHELINA & FIGLIE DITTA SDF in

persona

del legale rappresentante p.t. Sig.ra S.T., P.I.

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 77,

presso lo studio dell’avvocato STUDIO SPERANZA CRISTINA,

rappresentato e difeso dall’avvocato NERI CLAUDIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 85/2004 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 05/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2010 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato Cappuccilli Vittorio difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Neri Claudio difensore del resistente che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI COSTANTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Spinozzi Alfredo, di Maurizio Michelina e Figlie s.d.f. proponeva opposizione avverso il decreto emesso dal Presidente del Tribunale di Campobasso il 9.12.1993, su ricorso di C.F., col quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di L. 11.979.651 a titolo di compensi per prestazioni professionali. A sostegno dell’opposizione la società opposta deduceva che il ricorrente non aveva specificato le prestazioni di cui domandava la remunerazione, e di aver già pagato quanto dovuto per le consulenze contabili svolte dal C. per gli anni 1989, 1990 e 1991, giusta fatture n. (OMISSIS) per L. 1.600.000, n. (OMISSIS) per L. 1.800.000 e n. (OMISSIS) per L. 1.800.000, debitamente quietanzate. Precisava, quindi, che avendo la società Spinozzi manifestato la volontà di non avvalersi più dell’opera professionale del C., questi aveva preteso una somma (pari a L. 39.308.171) del tutto sproporzionata e in ogni caso non dovuta, essendo stata saldata ogni sua spettanza.

L’opposto nel costituirsi in giudizio sosteneva che i pagamenti delle fatture indicate dalla società opponente erano imputabili soltanto alle prestazioni di consulenza contabile, non anche alla redazione dei bilanci, all’impianto della contabilità e a tutte le dichiarazioni fiscali, attività cui si riferiva, invece, la domanda proposta in via monitoria.

Il Tribunale, con sentenza dell’11.8.2000 accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.

Proposto gravame, la Corte d’appello di Campobasso, con sentenza del 5.4.2004 rigettava l’impugnazione, ritenendo che le fatture quietanzate non recassero la specificazione che il pagamento ricevuto fosse in acconto, e che, sebbene non sussistesse l’obbligo giuridico di indicare nelle stesse se il pagamento fosse a saldo o in acconto di un maggior credito, dalla mancata apposizione delle diciture suddette potevano comunque trarsi elementi di prova a favore della fondatezza dell’eccezione di adempimento, di talchè la sentenza impugnata, anche in punto di rigetto delle istanze istruttorie formulate dalla parie opposta, non meritava censura.

Per la cassazione di detta sentenza C.F. propone ricorso, basato su un unico motivo, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso la società intimata.

Il ricorrente ha presentato osservazioni scritte, ai sensi dell’art. 379 c.p.c., u.c., alle conclusioni del Procuratore generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con unico motivo – articolato in sei proposizioni, di cui le prime cinque sostanzialmente ripetitive di una medesima censura – il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1181 c.c. e dell’art. 1191 c.c. (rectius, art. 1199), nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Sostiene che la quietanza è atto unilaterale recettizio che contiene esclusivamente il riconoscimento da parte del creditore di aver riscosso la somma indicata. Ne consegue che il rilascio della quietanza non esclude che il creditore stesso possa comunque pretendere l’integrale pagamento di quanto spettantegli, sia per il titolo cui è imputabile il pagamento, sia e a maggior ragione per titoli diversi.

1.1. – In considerazione di ciò, e nello specifico, la Corte d’appello non poteva trarre dalla quietanza delle fatture incontestate la prova nè del saldo delle prestazioni professionali controverse, nè di una volontà transattiva o di rinuncia al pagamento integrale di quant’altro dovuto al C., in quanto non risulta dagli atti che questi abbia mai dichiarato di non vantare altre pretese verso la società Spinozzi.

Pertanto, la sentenza impugnata, lì dove ha attribuito rilievo al fatto che le quietanze delle fatture pagate dalla ridetta società non recassero la dizione “in acconto” o altra formula di riserva del maggior credito, è in palese contrasto con i principi espressi dagli artt. 1181 e 1199 c.c., atteso che per poter affermare l’esistenza di una volontà di rinuncia del creditore sono necessari elementi diversi e ulteriori rispetto a quelli che sono tipici e normali di una ricevuta di pagamento.

1.2. – Poichè – sostiene il ricorrente con il sesto punto del motivo – le fatture quietanzate non dimostrano altro che la società Spinozzi ha pagato le somme ivi indicate, mentre non provano, altresì, che tutte le altre attività professionali svolte dal C. siano state retribuite, si imponeva di accertare quali prestazioni quest’ultimo avesse effettuato in favore della società opponente e quale fosse l’entità del complessivo credito. Ne deriva che il giudice di secondo grado, sull’erroneo presupposto che vi fosse comunque la prova del pagamento di tutte le attività svolte, non ha ammesso l’attore in senso sostanziale a provare le prestazioni eseguite.

2. – Il motivo è inammissibile.

In tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dall’art 366 cod. proc. civ., n. 6, di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda (e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza), è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza di detto atto processuale, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza di documentazione dello svolgimento del processo nel suo complesso, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (Cass. n. 6937/10; analogamente, Cass. n. 1707/09, secondo cui gli elementi dedotti con il ricorso, che non siano rilevabili d’ufficio, assumono rilievo in quanto siano stati ritualmente acquisiti nel dibattito processuale nella loro materiale consistenza, nella loro pregressa deduzione e nella loro processuale rilevanza, quale potenzialità probatoria che consenta di giungere ad una diversa soluzione, ed in sede di legittimità siano rievocati in modo autosufficiente).

In particolare, allorchè nel ricorso per cassazione sia denunciata la mancata ammissione di un mezzo istruttorie, è necessario che il ricorrente non si limiti ad una censura generica, ma invece specifichi gli elementi di giudizio dei quali lamenta la mancata acquisizione, evidenziando il contenuto e le finalità della richiesta istruttoria. Più in particolare, ove trattisi di una prova per testi, è onere del ricorrente, in virtù del principio d’autosufficienza del ricorso per cassazione, indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, quale ne fosse la rilevanza, ed a qual titolo i soggetti chiamati a rispondere su di esse potessero esserne a conoscenza (Cass. n. 5479/06), e senza possibilità di integrare il ricorso con altri atti (Cass. n. 4684/99).

2.1. – Nella specie, tutte le proposizioni in cui si articola il ricorso avrebbero rilievo ed efficienza nel contestare la corretta applicazione da parte de giudice di merito dei principi di diritto valevoli in tema di quietanza e di imputazione di pagamento, se ed in quanto la parte ricorrente avesse riprodotto integralmente le prove testimoniali di cui ha lamentato la mancata ammissione.

2.2. – La replica del ricorrente, contenuta nella memoria ex art. 378 c.p.c. e nelle osservazioni scritte alle conclusioni del P.M, secondo cui i motivi di ricorso censurano la sentenza d’appello non perchè questa abbia ritenuto inammissibili o irrilevanti le prove dedotte, ma in quanto queste ultime sono state ritenute inutili avendo la società opponente fornito, a giudizio della Corte territoriale, una prova di per sè idonea a dimostrare il pagamento di tutte le prestazioni professionali eseguite, non coglie nel segno.

Nel punto 1.6 del motivo il ricorrente, sul presupposto dell’errata affermazione della Corte territoriale per cui le fatture quietanzate si riferirebbero a tutta l’attività spiegata dal C., sicchè non avrebbe alcuna utilità provarne oggi l’esatto contenuto, essendovi prova del pagamento integrale, sostiene che era necessario, invece, accertare le prestazioni effettivamente svolte, la loro rispondenza alle voci della tariffa riportate nella parcella e la loro non esorbitanza economica, dando luogo all’attività istruttoria destinata a chiarire appunto, in cosa sia consistita l’attività posta in essere dal professionista.

Orbene, dall’ammissibilità di tale censura dipende logicamente la sorte dell’intero motivo posto a base del ricorso, ove si consideri che il dedotto malgoverno delle norme di cui agli artt. 1181 e 1199 c.c. in tanto avrebbe rilievo in concreto, in quanto le prove testimoniali non ammesse a cagione dell’asserita sufficienza delle quietanze apposte sulle fatture prodotte, fossero idonee a provare l’assunto difensivo del ricorrente, ossia che il C. avrebbe eseguito anche prestazioni professionali ulteriori rispetto a quelle pacificamente remunerate.

Non essendo state fornite le indicazioni necessarie a valutare l’idoneità dei mezzi di prova dedotti (il cui contenuto non è stato neppure ritrascritto nel ricorso), il motivo pecca quanto al requisito di autosufficienza.

3. – Il ricorso va, pertanto, respinto.

4. – Le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1.700,00, di cui 200,00 per spese vive.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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